Cass. civ., sezione VI, ord., 18 gennaio 2022 n. 1357


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16976-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, …., presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;                                                 – ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato O.C., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato G.C;                                                                                – controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Svolgimento del processo


che:
M.L. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento, notificato in data 12.1.2017, con cui l’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito dichiarato recuperando a tassazione la maggiore imposta Irpef.

  1. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo per inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento in quanto effettuata da soggetto non legittimato ed essendo l’Ente impositore decaduto dal potere di notifica dell’avviso di accertamento.
  2. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello per essere riservate al servizio universale di Poste Italiane non solo le notifiche degli atti giudiziari ma anche degli atti tributari sostanziali.
  3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.
  4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

che:

  1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.Lgs. n. 261 del 1999 art. 4, comma 1, lett.a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nell’escludere la possibilità che l’avviso di accertamento, avente natura di atto amministrativo, potesse essere notificato anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e quelli delle violazioni al codice della strada devono essere effettuate con il servizio universale Poste Italiane.
  2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la questione della validità della notifica oggetto del motivo di ricorso non è nuova ma è stata dibattuta in primo e secondo grado come si desume dalla circostanza che la ratio decidendi, sia della sentenza di primo grado che di quella di secondo grado, si fondano proprio sull’asserita inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo di posta privata. Il motivo del ricorso per Cassazione contiene la puntuale critica delle ragioni in punto di diritto che sorreggono la pronuncia di secondo grado.

2.1 Va, inoltre, rigettata l’eccezione di giudicato interno sulla questione della inapplicabilità del regime di cui all’art. 156 c.p.c., in quanto, come si desume dalla lettura dello svolgimento del processo della sentenza della CTR, l’Agenzia ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la notifica non sanata neppure con l’impugnazione dell’atto ed, in ogni caso, l’eventuale giudicato sulla insanabilità dell’inesistenza della notifica riguarda una questione subordinata a quella principale costituita dall’accertamento della validità della notifica.

  1. Venendo al ricorso, il motivo di impugnazione è fondato.

3.1 E’ pacifico, e comunque documentalmente provato, che il procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento ha avuto la seguente tempistica: in data 23/12/2016 il messo del Comune di Salerno ha eseguito l’accesso presso la residenza del contribuente e non è riuscito a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario; si è, quindi, proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale e all’invio della raccomandata informativa spedita in data 30/12/2016 tramite corriere provato; la consegna della cartolina da parte dell’operatore privato è avvenuta in data 17/1/2017.

3.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

3.3 Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la Dir. n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201″.

3.4 L’evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

3.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017.

3.6 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6,  che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011.

3.7 La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. n. 15360/2020 e n. 25521/2020).

La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017“, non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017.

3.8 La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata – peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto – con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato – non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

  1. Il ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022


COMMENTO: Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla notifica degli atti tributari sul ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate: con detto ricorso, l’Ente censurava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, per aver ritenuto inesistente la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta nel dicembre del 2016, poiché completato con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale tramite licenziatario privato.

Analizzando l’evoluzione della normativa applicabile alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, la Corte evidenziava che con il D.lgs. 261/99 si era recepita una direttiva europea del 1997 per mantenere un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie“; successivamente, e al fine di recepire un’altra direttiva del 2008, con il D.Lgs. n. 58 del 2011 si modificava l’art. 4 del predetto D.lgs. 261/99, stabilendo che per esigenze di ordine pubblico, venivano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti  a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (in materia civile, amministrativa e penale) di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, ossia quelle che riguardano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme contenute nel codice della strada.

L’intervento normativo sul punto ebbe il suo epilogo solo con l’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), entrata in vigore a settembre del 2017, quando si è provveduto ad abrogare l’art. 4 del D.lgs.261/99 da cui è derivata la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti sia le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. 890/92, sia i servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della strada, di cui al predetto D.lgs. 285/92.

  

A ben vedere, tuttavia, la Corte osservava che la notifica oggetto del giudizio atteneva un atto tributario e, analizzando una recente decisione delle Sezioni Unite (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017“, evidenziava che la questione non era riferibile alla fattispecie in esame, poiché relativa alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017.

La Corte, quindi, ha censurato la decisione della CTR, che ha ritenuto inesistente la notifica completata con l’invio della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale tramite licenziatario privato, non avendo tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali richiamati nelle motivazioni.

Raffaella Ponari Deslarzes

Avvocato in La Spezia