Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, 11 ottobre 2023 n. 6333


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Il sig. Omissis impugnava l’avviso di accertamento IMU n. 15527 del  15.11.2021, dell’importo di € 41.597.00, emesso dal Comune di Fiumicino per l’imposta dovuta nell’anno 2016, relativamente a terreni edificabili. Proponeva diversi motivi di ricorso, come indicati nella parte in fatto della sentenza impugnata, tra i quali figurava “l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione. Firma a mezzo stampa invalida per mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino deducendo l’infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite. 

La CTP di Roma accoglieva il ricorso. 

La CTP di Roma con riferimento all’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione, rappresentava che l’art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in 1uestione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.” Precisava il Collegio di primo grado che il ricorrente aveva rilevato nel ricorso che l’avviso di accertamento recava una firma a mezzo stampa che per essere valida doveva essere autorizzata con provvedimento dirigenziale. In detto atto, continua il giudice di primo grado, risultava indicata la determinazione dirigenziale n. 5111 del 07/10/2021, che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. 1 Precisa ancora la CTP di Roma, il ricorrente ha contestato la legittimazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario che è stato autorizzato. A giudizio del Collegio di primo grado, a fronte di tale contestazione il Comune di Fiumicino avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l’avviso impugnato (Cfr. Cass. 26556/2020), ma ciò non è avvenuto. Nella sentenza di primo grado si riporta giurisprudenza in materia, in particolare: sentenza n.31707/2018, della Corte di Cassazione che ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione a1 concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 87, secondo alinea, della L. n. 549 del1995″; – sentenza n. 1316 del 27.5.2020 della CTR Lazio che, a fronte della specifica contestazione fatta dal contribuente già in occasione nella stesura del ricorso originario, precisa che la sottoscrizione è invalida “qualora il Comune abbia omesso di depositare, limitandosi alla sola indicazione della “autorizzazione alla sottoscrizione autografa [ … ] certificata con determinazione dirigenziale n. 41 del 21 dicembre 2009”, e cioè il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato, impendendo al contribuente ed al . Giudice della causa di verificare il presupposto dell’effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato (v. Cass. nn. 27873, 27871, 24317, 24316, 5200/2018).

Appella il Comune di Fiumicino chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese. 2 Nel merito ha riproposto gran parte delle doglianze già avanzate con il giudizio di primo grado. Si è costituito il Ricorrente chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di giudizio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello va rigettato.

In particolare, la questione all’esame di questa Corte verte sulla legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento. Il Collegio evidenzia che, come ha rilevato il giudice di primo grado, l’art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.” Nell’atto impugnato è indicata la determinazione dirigenziale n. 5111 del 07/10/2021 che avrebbe autorizzato il funzionario alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, ma al riguardo il ricorrente contesta la mancata allegazione di tale atto che ha determinato la nullità del provvedimento impugnato. Come puntualizza il Collegio di primo grado, a fronte di tale contestazione il Comune di Fiumicino avrebbe dovuto produrre la determina dirigenziale di conferimento dei poteri in capo al funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato (Cfr. Cass. 26556/2020), ma tale allegazione non è stata effettuata. 

Questa Corte condivide le statuizioni del giudice di primo grado, che ha effettuato una ricostruzione completa della questione e riportato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado del Lazio, giurisprudenza che statuisce la necessaria allegazione dell’atto dirigenziale autorizzativo.

In tal senso, Corte di Cassazione, Sezione 6 – 5 – sentenza n. 15447 del 2010 e Sezione 5, Ordinanza n. 20628 del 2017. 

Tra l’altro, anche in questa fase di giudizio, il Collegio rileva che il Comune non ha allegato l’atto dirigenziale autorizzativo. 

P. Q. M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Il Grado del Lazio, Sezione Xl, rigetta l’appello del Comune di Fiumicino e lo condanna alle spese di giudizio in favore del ricorrente, da distrarsi in favore dell’avv. Omissis, con studio in …omissis…, che liquida in € 6.600,00. 

Roma 11 ottobre 2023

       Il Relatore                                                    Il Presidente

Agostino Chiappiniello                                     Federico Sorrentino


COMMENTO – La recente sentenza n. 6333/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio stabilisce un criterio importante per la validità degli avvisi di accertamento in materia di accertamento tributario: l’avviso di accertamento IMU risulta nullo se difetta della firma autografa del soggetto responsabile.

La giustizia tributaria si conferma, ancora una volta, come un terreno di dibattito fitto di sfumature e particolari tecnici che spesso delineano l’esito di una controversia. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, Sezione XI, riguardante il ricorso presentato da un contribuente contro l’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Fiumicino per l’anno 2016.

Il ricorrente ha sollevato diversi motivi, tra cui l’illegittimità dell’avviso per mancanza di sottoscrizione e l’invalidità della firma a mezzo stampa per non rispetto dei requisiti di legge. Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo il rigetto con la refusione delle spese legali

Nello specifico, la questione centrale trattata dalla Corte riguarda la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in conformità all’art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Secondo tale normativa, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ma è necessario che ciò avvenga in base a un apposito provvedimento di livello dirigenziale. 

Nel caso in esame, il ricorrente ha contestato la validità della firma a mezzo stampa, richiedendo la produzione della determina dirigenziale che autorizzava il funzionario alla sottoscrizione.

La Corte di Primo Grado, accogliendo il ricorso del contribuente, ha fondato la propria decisione sulla mancanza di allegazione dell’atto dirigenziale autorizzativo che conferisse al funzionario responsabile i poteri per sottoscrivere l’avviso di accertamento contestato. Tale omissione, secondo il giudice di primo grado, determina la nullità del provvedimento impositivo.

Nella sentenza di primo grado viene richiamata la recente giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza n.31707/2018, della Corte di Cassazione che ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione a1 concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 87, secondo alinea, della L. n. 549 del1995” e la sentenza n. 1316 del 27.5.2020 della CTR Lazio che, a fronte della specifica contestazione fatta dal contribuente già in occasione nella stesura del ricorso originario, precisa che la sottoscrizione è invalida “qualora il Comune abbia omesso di depositare, limitandosi alla sola indicazione della “autorizzazione alla sottoscrizione autografa [ … ] certificata con determinazione dirigenziale n. 41 del 21 dicembre 2009”, e cioè il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato, impendendo al contribuente ed al Giudice della causa di verificare il presupposto dell’effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto impugnato (v. Cass. nn. 27873, 27871, 24317, 24316, 5200/2018).

Contro tale giudizio di primo grado, il Comune di Fiumicino si costituiva in appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. 

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio ha respinto l’appello del Comune di Fiumicino, confermando la decisione di primo grado. La sentenza sottolinea che, nonostante l’indicazione della determinazione dirigenziale n. 5111 del 07/10/2021 nel provvedimento impugnato, la mancata allegazione di tale atto da parte del Comune determina la nullità del provvedimento stesso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità già formatasi su questa materia facendo in particolare riferimento alla sentenza n. 15447 del 2010 della Corte di Cassazione, che sottolinea l’obbligo di allegare l’atto dirigenziale autorizzativo in caso di firma a mezzo stampa.

L’art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce il pilastro normativo su cui si fonda la questione della legittimità della firma a mezzo stampa sugli atti di liquidazione e di accertamento tributario prodotti da sistemi informativi automatizzati. Tale disposizione come già illustrato in precedenza, prevede che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a condizione che ciò sia autorizzato da un apposito provvedimento dirigenziale.

L’assunto fondamentale della giurisprudenza citata dalla Corte sottolinea è racchiuso nella necessità che l’ente pubblico alleghi l’atto dirigenziale autorizzativo per garantire la validità della firma a mezzo stampa. In mancanza di tale allegazione, il provvedimento impugnato risulta affetto da nullità.

In termini pratici, l’importanza di questa sentenza risiede nella conferma dell’obbligo per l’ente pubblico di fornire adeguata documentazione a supporto dei propri atti impositivi, al fine di garantire la trasparenza e la legalità del procedimento. La mancata allegazione dell’atto dirigenziale autorizzativo infatti, non solo compromette la validità del provvedimento contestato, ma costituisce anche un ostacolo alla corretta difesa del contribuente e alla giusta applicazione delle norme tributarie.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio offre un chiaro orientamento sulla necessità dell’allegazione dell’atto dirigenziale autorizzativo nelle impugnazioni fiscali. Appare chiaro infatti come il giudice di merito, appellandosi ai precedenti pronunciamenti del giudice di legittimità riaffermi ancora una volta la necessità di rispettare scrupolosamente le disposizioni normative in materia di sottoscrizione degli atti di accertamento fiscale. Come detto la Corte ribadisce che l’omessa allegazione dell’atto dirigenziale autorizzativo comporta la nullità del provvedimento impugnato. Tale decisione conferma l’importanza di garantire la trasparenza e la validità degli atti amministrativi, specialmente in ambito fiscale.

In conclusione, l’importanza di questa sentenza risiede nella conferma dell’obbligo per l’ente pubblico di fornire adeguata documentazione a supporto dei propri atti impositivi, al fine di garantire la trasparenza e la legalità del procedimento. La mancata allegazione dell’atto dirigenziale autorizzativo infatti, non solo compromette la validità del provvedimento contestato, ma costituisce anche un ostacolo alla corretta difesa del contribuente e alla giusta applicazione delle norme tributarie.

In un contesto in cui la trasparenza e la legalità rivestono un ruolo fondamentale, questa sentenza rappresenta un richiamo ai principi che devono guidare l’azione amministrativa in materia fiscale.

Dott. Francesco Foglia