Cass. civ., sez. V, ord,, 19 febbraio 2025 n. 4303


Fatti di causa

Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune di Omissis liquidava le imposte IMU e TASI per l’anno 2017 in relazione agli immobili posseduti dalla contribuente nel territorio del predetto Comune, negando l’agevolazione prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze in ragione del fatto che la stessa risultava, sin dal 27 dicembre 2000, residente prima nel Comune di Genova e poi in quello di Albenga. 

Con la sentenza impugnata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello della contribuente e riformava, quindi, la sentenza n. 4201/7/2021 della Commissione tributaria provinciale, assumendo – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione – che: – dal combinato disposto degli artt. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 (che assimila l’assegnazione della casa coniugale ad un diritto di abitazione) e 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (che ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2014, l’esenzione ex lege dal pagamento dell’IMU dell’abitazione principale, nonché l’inapplicabilità dell’IMU sulla casa coniugale assegnata al coniuge) deriva che, qualora l’immobile, oggetto di assegnazione in sede di separazione, scioglimento del matrimonio annullamento, sia di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario, costui non è considerato soggetto passivo, mentre il coniuge assegnatario (che è soggetto passivo in quanto titolare di un diritto di abitazione sull’immobile assegnato, in virtù dell’art. 4 comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012) è esentato dall’imposta ex art. 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011 proprio in quanto assegnatario; – come esplicitamente chiarito dalla Circolare MEF n. 1/DF del 2020, « […] la norma modificativa dell’IMU introdotta dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 4 della legge […] n. 160/2019, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale». – «Il documento di prassi conclude che “Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione». – «Pertanto la casa familiare è esente da IMU, se rientrante nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all’aliquota ridotta di cui al comma 748 art. 1 della Legge 160/2019 in caso contrario, e ciò a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, disponendo la norma l’assimilazione della casa familiare all’abitazione principale». – «Conseguentemente alla contribuente odierna spetta l’esenzione IMU per la casa familiare – e sua pertinenza- di cui era assegnataria in forza di provvedimento del giudice» (così nella sentenza impugnata). 

Avverso tale sentenza il Comune di Omissis proponeva ricorso per cassazione, notificandolo il 20 novembre 2023, formulando cinque motivi di impugnazione. 

************** resisteva con controricorso depositato in data 19 dicembre 2023. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria della sentenza impugnata ed in particolare il fatto di aver accolto le contestazioni formulate dalla contribuente, senza avere preso in considerazione le argomentazioni del Comune e segnatamente che la stessa non risultava residente nel Comune di Omissis a decorrere dal 27 dicembre 2000, come del resto dalla medesima riconosciuta.

1.1. Il suddetto motivo di ricorso, con cui, in sostanza, il Comune ha rimproverato alla Corte territoriale di aver offerto una motivazione meramente apparente, va respinto.

1.2. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munito di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).

1.3. Nella fattispecie in esame il Giudice regionale ha chiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopra illustrati, riconoscendo la sussistenza dell’esenzione in ragione dell’assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento separazione giudiziale tra i coniugi, indipendentemente dal requisito della residenza anagrafica e della dimora abitale. Per tale via, la motivazione esiste ed è chiara nel nucleo fondativo della decisione, appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).

2. Vanno esaminati congiuntamente il secondo, il terzo ed il quarto motivo, siccome connessi nella contestazione violazione di legge. Si riepilogano le censure nei termini che seguono.

2.1. Con la seconda censura, il ricorrente ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 ottobre 2022 n. 209, in rapporto all’art. 53 Costituzione ed agli artt. 143 e 144 c.c., contestando il riconoscimento della natura di abitazione principale e relativa pertinenza ai fini IMU in relazione agli immobili oggetto di causa, in ragione della pacifica assenza dei relativi presupposti, costituiti dalla residenza anagrafica e dimora abituale nell’unità immobiliare rispetto alla quale si rivendica l’esenzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ed anche dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 209/2022. Per altra via, l’istante ha rimproverato alla Corte territoriale di aver riconosciuto l’esenzione sulla base del solo provvedimento di assegnazione dell’unità immobiliare oggetto di controversia in diritto di abitazione a favore della contribuente in esito a procedimento giudiziale di separazione dal coniuge, indipendentemente dalla sussistenza del requisito della residenza e della dimora abituale, senza considerare che la disposizione introdotta dall’art. 5, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) «[…] non supera la definizione di abitazione principale nel caso di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha esclusivamente la funzione di disciplinare la soggettività passiva in relazione all’immobile che venga assegnato del Giudice al coniuge separato/divorziato, permettendo al coniuge proprietario dell’immobile che abbia subìto la privazione del bene di non versare l’imposta nel momento in cui l’abitazione sia stata assegnata all’altro coniuge, garantendo allo stesso tempo a quest’ultimo l’esenzione dall’imposta, ma a condizione che utilizzi questo immobile come propria abitazione principale, risiedendovi e dimorandovi abitualmente» (così alle pagine nn. 22 e 23 del ricorso). In tal senso – a dire del Comune – «[…] si deve ritenere che lo spostamento della soggettività passiva IMU/TASI in capo al coniuge assegnatario non determini alcuna esclusione straordinaria dell’imposizione a favore di quest’ultimo, in mancanza dei presupposti perché l’immobile assegnato possa qualificarsi come abitazione principale, ove si consideri che l’art. 1, comma 707, L. 147/2013 si è limitato ad integrare l’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con riferimento alle fattispecie assimilabili all’abitazione principale, senza assolutamente introdurre alcuna ipotesi derogatoria della disciplina agevolativa prevista per tale tipologia di immobili a favore del solo coniuge assegnatario, cui l’esenzione IMU e TASI potrà essere concessa a condizione che sussistano i requisiti di cui al sopracitato comma 2 (residenza e dimora abituale del coniuge assegnatario), in assenza dei quali nessuna disciplina agevolativa potrà essere applicata ed il coniuge assegnatario, proprio perché titolare di un diritto di abitazione ex lege, sarà chiamato a versare le relative imposte dovute al Comune (così alle pagine nn. 24 e 25 del ricorso).

2.2. Con la terza doglianza l’ente territoriale ha denunciato, con rifermento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 12 delle preleggi, 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, come integrato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, rimproverando al Giudice regionale di aver interpretato analogicamente ed estensivamente le norme di esenzione fiscale. 2.3. Con la quarta ragione di contestazione il Comune ha rimproverato alla Corte territoriale, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 741, lett. c), num. 3, della legge n. 160/2019, assumendo l’erroneo richiamo, perché inapplicabile ratione temporis, alla normativa della cd. «nuova IMU», vigente dal 2020 ed alla conseguente Circolare del MEF del 18 marzo 2020 n. 1/DF, al fine di giustificare l’esenzione ai fini IMU e TASI nel 2017.

3.I predetti motivi sono fondati.

3.1. Giova sul punto riprendere, in sintesi, le riflessioni ricapitolate di recente da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774, ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo di riferimento, ribadendo che: – l’art. 4, comma 5, lett. a) d.l. n. 16/2012 ha modificato ed integrato l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), che così dispone: «L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 […]. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate»; – l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), così riformulando l’art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione con riferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale in sede di separazione o divorzio; – tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”; – l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI – la contemporanea sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale; – la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con un intervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011 il riferimento al nucleo familiare, per cui, ora, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; – con la predetta ordinanza interlocutoria n. 26774/2024 questa Corte ha ricordato «[…] l’espresso “caveat” col quale la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 209/2022, avverte come giammai […] possano premiar(si) condotte elusive, allorché ci si trovi in presenza della non corrispondenza della residenza anagrafica con la dimora abituale, determinata da una falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del contribuente richiedente l’esenzione (con riferimento, segnatamente, al rischio che le cosiddette seconde case o case di vacanza vengano iscritte come abitazioni principali)» (v. § 9.4. della citata ordinanza).

3.2. Il quadro normativo di riferimento e di più diretta incidenza nella fattispecie in esame è poi rappresentato dall’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012, a mente del quale «Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione». L’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 ha, quindi, stabilito che «L’imposta municipale propria non si applica, altresì: […] c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

3.3. Come già chiarito da questa Corte, a seguito di tali interventi normativi, «[…] il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’I.M.U. dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile (cfr. Cass., Sez. T, 3 marzo 2023, n. 6544). Tali disposizioni hanno, dunque, individuato un nuovo soggetto passivo IMU, a seguito di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario dell’unità immobiliare (art. 13 d.l. n. 201/2011) e stabilito a favore di questi l’esenzione con riferimento alla casa coniugale assegnata. Restano, tuttavia, immutate le menzionate condizioni per godere del beneficio, costituite dalla contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’alloggio assegnato. Si perviene a tale conclusione, considerano che: – nessun indice normativo depone nel senso dell’individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale, nozione questa che, in realtà, allude alla casa familiare, nel segno di una presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale; – la specialità della previsione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 – diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente secondo cui l’esenzione sarebbe legata al solo provvedimento di assegnazione della casa coniugale – risiede, dunque, nella sola predetta traslazione della soggettività passiva dell’I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall’obbligo di pagare l’imposta) all’assegnatario dell’alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell’alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell’esenzione dal pagamento dell’IMU; – le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive, come ribadito da questa Corte secondo cui […] le norme fiscali di agevolazione […] non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale (tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011)» (così Cass., Sez. Un.,15 ottobre 2024, n. 26774 cit.); – il legislatore ha avuto cura di stabilire espressamente (e proprio nella medesima disciplina di cui all’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013) i casi in cui l’esenzione opera anche senza il concorso delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (individuandoli nella unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia), il che evidentemente significa che per le altre ipotesi riceve applicazione la disciplina ordinaria dell’esenzione; – non è pertinente il riferimento alla circolare del MEF, peraltro dal carattere non vincolante (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 17 giugno 2021, n. 17408 e Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774 cit.), in quanto – a tacer d’altro – riferita alla nuova IMU.

3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: «l’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale».

3.5. Nella fattispecie in esame, quindi, stante la pacifica residenza anagrafica della contribuente, nell’anno oggetto di imposta, in unità immobiliare diversa da quella oggetto di assegnazione e sita in altro comune, come dalla stessa riferito (v. pagina n. 4 del controricorso), l’esenzione dal pagamento dell’IMU non le può essere riconosciuta.

4.Con il quinto ed ultimo motivo impugnazione, l’ente territoriale ha dedotto, sempre con riferimento al parametro di cui all’art. 3260, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonché dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, lamentando la violazione da parte della contribuente dell’obbligo dichiarativo volto al conseguimento del beneficio. L’esame di tale motivo resta assorbito nelle valutazioni che precedono.

5. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, respingendo l’originario ricorso della contribuente. 6. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. 


COMMENTO –L’ordinanza n. 4303 del 19 febbraio 2025 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione di riflessione sulla corretta interpretazione dell’esenzione IMU per la casa coniugale assegnata a seguito di separazione o divorzio. 

La decisione, che ha annullato una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che subordina il riconoscimento del beneficio fiscale alla sussistenza congiunta della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile assegnato.

Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava un avviso di accertamento con cui il Comune di [omissis] aveva contestato alla contribuente il mancato pagamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, ritenendo non applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale. La motivazione dell’ente impositore si fondava sul fatto che, sin dal 27 dicembre 2000, la contribuente risultava residente in altri Comuni e non nell’unità immobiliare oggetto di assegnazione.

In sede contenziosa, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che il solo provvedimento di assegnazione dell’immobile da parte del giudice fosse sufficiente a determinare l’esenzione dal tributo. Secondo i giudici di merito, infatti, la normativa in materia non richiedeva che il coniuge assegnatario mantenesse la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per poter godere dell’agevolazione.

Tale interpretazione è stata radicalmente censurata dalla Cassazione, la quale ha accolto il ricorso del Comune e ha cassato con decisione nel merito la sentenza impugnata, negando l’esenzione alla contribuente.

Quanto al principio di diritto affermato dalla Cassazione, l’ordinanza in commento si caratterizza per un’approfondita ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di esenzione IMU per l’abitazione principale. Il cuore della decisione si fonda sull’affermazione del seguente principio di diritto: “L’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.”

Il Supremo Collegio ha chiarito che l’assegnazione della casa coniugale non può costituire, di per sé, un criterio idoneo a giustificare l’esenzione dall’imposta municipale propria, in assenza della contestuale sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ossia la residenza anagrafica e la dimora abituale dell’assegnatario nell’immobile.

Tale requisito, come evidenziato dalla stessa Corte, non rappresenta una mera formalità, ma costituisce l’elemento essenziale per la qualificazione di un’unità immobiliare come abitazione principale, alla luce del principio generale di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. e delle finalità dell’imposta municipale.

Relativamente alla natura giuridica dell’assegnazione della casa coniugale e conseguentemente al suo impatto ai fini IMU, la Cassazione ha ripercorso il dato normativo evidenziando il ruolo dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, il quale stabilisce che “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

Tale disposizione è stata introdotta al fine di individuare con certezza il soggetto passivo dell’IMU, liberando il coniuge non assegnatario dall’obbligo impositivo e trasferendolo interamente in capo all’assegnatario. 

Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che la norma non ha introdotto una deroga al principio generale secondo cui l’esenzione spetta esclusivamente alle abitazioni principali, ovvero a quegli immobili nei quali il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Il fatto che l’assegnazione della casa coniugale comporti la costituzione di un diritto di abitazione non implica, di per sé, che l’immobile possa beneficiare automaticamente dell’esenzione IMU, se il coniuge assegnatario non vi dimora abitualmente e non vi ha trasferito la propria residenza anagrafica.

L’ordinanza richiama altresì i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022, la quale ha ribadito la necessità di garantire il rispetto dei criteri di residenza e dimora abituale per la concessione delle agevolazioni IMU, al fine di evitare fenomeni di elusione tributaria.

La Cassazione, inoltre, si richiama alla propria ordinanza interlocutoria n. 26774/2024, nella quale si è evidenziato che il requisito della dimora abituale non può essere derogato sulla base di una presunzione legata al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, dovendo invece essere verificato in concreto.

Analogo orientamento era stato espresso nella sentenza Cass. Sez. T, 3 marzo 2023, n. 6544, che aveva già escluso la possibilità di un’automatica esenzione IMU per la casa assegnata in sede di separazione, in assenza della residenza anagrafica del coniuge assegnatario.

In conclusione, l’ordinanza n. 4303/2025 si inserisce nel solco di una oramai consolidata interpretazione giurisprudenziale che mira a garantire un’applicazione rigorosa e coerente del regime agevolativo in materia di IMU.

La decisione assume particolare rilievo in quanto conferma il principio secondo cui il riconoscimento dell’esenzione non può avvenire in via automatica, ma deve essere subordinato alla verifica dell’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale da parte del soggetto passivo.

Si tratta di un’affermazione di grande rilevanza pratica, in quanto chiarisce i limiti dell’applicabilità dell’agevolazione fiscale e fornisce un importante riferimento interpretativo per gli enti impositori, i contribuenti e gli operatori del diritto tributario.

Dott. Francesco Foglia