- B. Cucchi
- F. Simonelli
Pubblicazioni Stu.G.E.S.
L’ingiunzione fiscale fu introdotta con il r.d. n. 639/1910 con l’evidente finalità di consentire a una pubblica amministrazione, titolare di un credito verso un privato, di procurarsi agevolmente un titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva.
Per le entrate delle pubbliche amministrazioni l’introduzione dell’istituto dell’ingiunzione fiscale ebbe, in ambito tributario, una notevole rilevanza fino al momento in cui, con l’introduzione della riscossione mediante ruolo e l’istituzione del servizio centrale della riscossione, esso rimase pressocchè inutilizzato, principalmente per l’entrata in vigore dell’art. 130 del d.p.r. 28.1.1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici), e per le numerose e importanti riforme fiscali susseguitesi negli anni settanta e ottanta che disposero l’abrogazione di tutte le disposizioni che regolavano, mediante rinvio al r.d. n. 639/1910, la riscossione coattiva di imposte, tasse, diritti doganali e relativi accessori.
Oggi l’ingiunzione fiscale ha un ruolo primario nel diritto tributario: l’emanazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, (sesto comma), ha centralizzato nella figura dell’ingiunzione fiscale lo strumento precipuo di riscossione delle entrate locali, in luogo del ruolo. In particolare, l’intervento, che ha inciso sensibilmente sulla normativa in esame, è contenuto nei commi 2 sexies e 2 septies dell’art. 4del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, introdotti dalla legge di conversione n. 265/2002. Il comma 2 sexies, infatti, recita: «i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili».Con l’abolizione del visto da parte dell’organo giudiziario, l’ingiunzione costituisce la massima espressione del potere di imperio della Pubblica Amministrazione, posto che costituisca uno strumento derogatorio dell’ordinaria procedura monitoria ingiuntiva di matrice giurisdizionale e rappresenta pertanto uno strumento impositivo eccezionale, messo a disposizione delle persone giuridiche pubbliche.
La finalità scientifica di questo volume è quella di analizzare la struttura e le peculiarità dell’atto ingiunzionale, e nel contempo di addentrarsi cognitivamente nel sistema delle disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973, commentate con dottrina e giurisprudenza.