ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1630/2025


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 (poi iscritta al RGN 24103/2024), ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”. Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal giudice a quo nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero conseguente al disconoscimento del credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997, nel quale è controversa la nullità dell’accertamento perché emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendosi non applicabile, nella specie, la proroga di 85 giorni per l’attività di accertamento introdotta, durante il periodo emergenziale Covid-19, dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020.

  1. – Un’altra questione pregiudiziale, dello stesso tenore, è stata sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 19 novembre 2024 (RGN 24142/2024).
  2. – Anche la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (RGN 24246/2024) ha sollevato, con ordinanza del 19 novembre 2024, un’identica questione pregiudiziale, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU nel quale il contribuente ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per notifica tardiva, in quanto effettuata oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, non ritenendo applicabile, nel caso in esame, la proroga di 85 giorni prevista dal predetto art. 67.
  3. – A sostegno del dubbio interpretativo e della sua grave difficoltà, le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizzi in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 del decreto legge n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l’applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell’applicabilità della sospensione di cui all’art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020. 5. – Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67, con l’espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall’ art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Data pubblicazione 23/01/2025 P.Ǫ.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze di cui in premessa.

Roma, 23 gennaio 2025

La Prima Presidente Margherita Cassano


COMMENTO –L’interpretazione dell’art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), relativo alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale negli ultimi anni. La necessità di chiarire la portata applicativa di questa disposizione si è resa evidente fin dalle prime fasi della sua attuazione, generando numerose incertezze interpretative e un significativo contenzioso tra contribuenti ed enti impositori.

Già con l’ordinanza n. 960/2025, la Corte di Cassazione aveva affrontato la questione, delineando un primo orientamento sulla corretta applicazione della sospensione emergenziale dei termini tributari. 

In quella sede, la Suprema Corte aveva stabilito che la sospensione dei termini non riguardava esclusivamente le attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma si estendeva anche alle attività che, pur non avendo una scadenza immediata nel 2020, risultavano in corso durante il periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020​.

La questione, tuttavia, non era stata del tutto chiarita, tanto che le Corti di merito hanno continuato a interrogarsi sulla corretta interpretazione della norma, con orientamenti contrastanti. 

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia e, successivamente, quella di Lecce, hanno sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., richiedendo l’intervento della Cassazione per stabilire in modo definitivo se la sospensione si applicasse esclusivamente ai termini in scadenza entro il 31 dicembre 2020 oppure anche a quelli che, sebbene destinati a maturare in annualità successive, risultavano in corso nel periodo di sospensione​.

La Corte di Gorizia, con ordinanza del 18 novembre 2024 (RGN 24103/2024), seguita da un’ulteriore ordinanza del 19 novembre 2024 (RGN 24142/2024), ha sottoposto alla Cassazione la seguente questione pregiudiziale:

“Se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020.”​.

Successivamente, anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, con ordinanza del 19 novembre 2024 (RGN 24246/2024), aveva sollevato una questione identica, nell’ambito di un giudizio in cui il contribuente contestava la validità di un avviso di accertamento IMU notificato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e sosteneva che la proroga di 85 giorni non fosse applicabile al suo caso​.

Le Corti di merito si trovavano di fronte a un evidente contrasto interpretativo. Da un lato, la tesi restrittiva sosteneva che la sospensione dei termini emergenziali fosse limitata esclusivamente ai termini in scadenza entro il 31 dicembre 2020, con effetti limitati agli accertamenti da notificare entro il 2021. Dall’altro, la tesi estensiva riconosceva che la sospensione operasse anche su tutti i termini in corso nel periodo emergenziale, indipendentemente dall’anno in cui avrebbero trovato scadenza definitiva.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1630/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni pregiudiziali sollevate dalle Corti di Gorizia e Lecce, ribadendo l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 960/2025 e confermando che la sospensione si applica non soltanto ai termini in scadenza nel 2020, ma anche a quelli che risultavano in corso durante il periodo di sospensione. La Suprema Corte ha affermato espressamente che:

“I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”​.

L’effetto pratico di questa interpretazione è significativo: tutti gli atti di accertamento, liquidazione, controllo, riscossione e contenzioso il cui termine di decadenza o prescrizione era in corso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 beneficiano della proroga di 85 giorni. 

Un esempio concreto è rappresentato da un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2019, il cui termine di decadenza ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ai sensi dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006): in virtù della sospensione, tale termine viene prorogato fino al 26 marzo 2025.

La Cassazione, richiamando l’ordinanza n. 960/2025, ha inoltre sottolineato che la sospensione deve essere interpretata in coerenza con l’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, il quale stabilisce che la sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali comporta automaticamente anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali e per i termini di prescrizione e decadenza​.

La decisione della Cassazione chiude definitivamente un contenzioso che aveva generato notevoli incertezze interpretative, riaffermando il principio della prevedibilità e della certezza del diritto nell’applicazione delle norme tributarie emergenziali.

Dott. Francesco Foglia