CTP SIRACUSA SENT.3873-03-19 DEP. IL 29.10.2019


MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto depositato in data 19.12015 la società xxxxxxx in liquidazione ricorreva avverso il ruolo e la cartel!a di pagamento 13391101 000 che lo incorpora asseritamente mai notificata, relativa a IVA 2004, interessi e sanzioni. Deduceva l’ illegittimità dei ruoli impugnati per l’omessa notifica della cartella di pagamento, con conseguente inesistenza del ruolo; chiedeva dunque l’accoglimento del ricorso. Con centro deduzioni del 17/11/2015 si costituiva il Concessionario, peronando l’integrale reiezione del ricorso. All’odierna pubblica udienza Il ricorso è stato trattato e posto in decisione. Il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha allegato al ricorso I’estratto di ruolo datato 28/10/2014 e il ricorso risulta esser stato notificato al Comune in data 30.12.2014( martedì), sessantatreesimo giorno. Come chiarito con la fondamentale sentenza del 2015 della S. Corte di Cassazione a sezioni unite, nonché con le successive, il processo tributario è pur sempre un processo di tipo impugnatorio/demolitorio di un atto, con il conseguente onere a carico del ricorrente di provare la tempestività del ricorso, ai sensi dell’art. 21, co.1 del dlgs.546/92, con obbligo a pena di inammissibilità di impugnare l’atto entro 60 giorni dall’estrazione dell’estratto di ruolo. Sotto tale profilo, quindi,  il ricorso è inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in €.400,00, oltre oneri contributivi e fiscali da corrispondere a favore di Riscossione Sicilia S.p.a.      

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. quantificate in curo 400,00. Da corrispondere in favore di Riscossione Sicilia s.p.a.

 

Siracusa, lì 15/10/2019

Il Presidente                                       Il Giudice relatore


 

COMMENTO

La data di stampa dell’estratto di ruolo rappresenta il dies a quo per il calcolo della decorrenza dei termini perentori di impugnazione previsti dall’art. 21 del D.lgs.546/92, nei ricorsi avverso il ruolo incoati con l’impugnazione facoltativa per la carenza di notifica della cartella. Il principio viene ribadito dalla CTP di Siracusa sez. 3, sent. 3873/03/19, depositata in data 29.10.2019. Nella fattispecie, il ricorrente deduceva in ricorso l’illegittimità del ruolo impugnato per l’omessa notifica della cartella di pagamento, ricorrendo alla tutela facoltativa, attraverso la produzione e il deposito del suo estratto, rilasciato su richiesta del ricorrente, contenente tributi comunali, che riportava la data di stampa del 28.10.2014. Il ricorso risultava notificato al comune in data 30.12.2014. Il ruolo, attraverso il suo estratto, in assenza di notifica della cartella è atto facoltativamente impugnabile ( Cass. S.U.  19705/2015). Ed invero, a fronte della mancata notifica di una cartella il contribuente ha due possibilità: 1) ricorrere con l’impugnazione del ruolo, attraverso il suo estratto (opposizione facoltativa, recuperatoria); 2) ricorrere con l’impugnazione dell’atto successivo ( opposizione differita – obbligatoria, recuperatoria) nel rispetto dell’art 19 u.c., in combinato disposto con l’art 2 del dlgs 546/92, per far valere una ragione che non si è potuta dedurre a causa della mancata notifica dell’atto prodromico, ma in entrambi i casi è necessario il rispetto dei termini perentori del rito processuale tributario (Cass. ord. n.11900 del 07/05/2019 sull’opposizione recuperatoria). In entrambi i casi si tratta di forme di opposizione recuperatoria, sebbene la prima sia facoltative e la seconda obbligatoria, con effetto sanante e a pena di irretrattabilità dell’atto prodromico non notificato o mal notificato. In tale ultimo caso l’impugnazione, dovrà essere proposta al giudice tributario nel rispetto dei termini del rito. Ed invero, la tutela recuperatoria giurisdizionale dei diritti non può snaturare l’essenza del rito tributario e della certezza del diritto realizzata attraverso la definitività dell’atto tributario non impugnato nei termini di legge. Il rito tributario non prevede l’ipotesi della vocatio in ius tipica del rito ordinario attraverso l’art.615 cpc, comma I  ed è fatto divieto di azione di accertamento negativo del credito, atteso che nel rito tributario l’introduzione del giudizio avviene con la vocatio iudicis da esperirsi nel rispetto dei termini perentori che assicurano la certezza del diritto, attraverso la definitività del provvedimento non impugnato, si tratta di una esigenza sentita per le evidenti ragioni di diritto pubblico poste a tutela della collettività e della sua stessa esigenza di bilancio in materia di entrate tributarie. La natura impugnatoria del processo tributario non consente termini indefiniti di impugnazione delle pretese tributarie. Peraltro, la mancata deduzione di vizi propri della cartella preclude ogni contestazione sull’atto presupposto e si tratta di un principio da sempre ribadito nel rito tributario: l’irretrattabilità della pretesa riportata nell’atto prodromico, cristallizza l’obbligazione tributaria, con la conseguente intangibilità della situazione giuridica. La CTP di Siracusa, nella ipotesi richiamata, avente ad oggetto l’impugnazione di un ruolo attraverso il suo estratto, ha dichiarato il ricorso inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione. Il principio è ribadito nella recente sentenza della sezione n. 5 della Cassazione n.23060 depositata il 17.09.2019 nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (vedi Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11). Nell’impugnazione facoltativa, attraverso gli estratti di ruolo, non esistendo notificazione della cartella, ciò che rileva è la data di rilascio dell’estratto di ruolo da cui inizia a decorrere il termine di impugnazione dell’art. 21 del D.lgs.546/92. L’onere della prova di tempestività del ricorso è posto a carico del contribuente. 

Dott. Francesco Rubera