Cass. civ., sez. VI-5, ord., 22.10.2018 n. 26580
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1609/37/2016, depositata il 31 marzo 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del sig. M.M., nonché, ai fini del contraddittorio, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, della Regione Lazio e del Comune di San Cesareo, avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso fermo amministrativo e alle prodromiche cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, addizionale IRPEF e TARSU, delle quali il contribuente aveva lamentato l’omessa notifica da parte dell’agente della riscossione.
Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., incorporante Equitalia Sud S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della decisione impugnata, laddove ha affermato la necessità che, per le cartelle consegnate al domicilio del destinatario a persona familiare convivente dello stesso, dovesse seguire la spedizione di ulteriore raccomandata informativa, essendo pacificamente avvenuta nella fattispecie in esame la notifica delle cartelle direttamente da parte dell’agente della riscossione per mezzo del servizio postale.
- Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata, con la statuizione oggetto di censura da parte della ricorrente, si è, infatti, posta in palese contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, la seconda parte del comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 6 – 5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086).
2.1. La legittimità costituzionale di detta disposizione è stata affermata da ultimo da Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha comunque affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione.
Detta istanza non è stata formulata, né alcunché al riguardo risulta aver addotto il contribuente.
- La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra trascritto, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018
COMMENTO
La pronuncia in commento ribadisce il principio secondo cui la notifica della cartella con raccomandata a/r è assistita dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico e, qualora consegnata a mani di familiare convivente del destinatario, non necessita di ulteriore raccomandata informativa a quest’ultimo, diversamente da quanto prescritto dall’art. 7 legge 890/1982 vigente ratione temporis.
Il contribuente, che dimostri l’impossibilità di conoscere l’atto per cause di forza maggiore, deve fare istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c.
L’ordinanza in commento richiama la sentenza n. 175 del 23/7/18 della Consulta, ove si chiarisce il limite tra presunzione legale e conoscenza effettiva dell’atto notificato al destinatario per raccomandata A/R ex art. 26 del D.p.r. 602/73.
L’Agente della Riscossione lamentava l’errore di diritto della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui, in caso di assenza del destinatario, sarebbe stato necessario l’invio della seconda raccomandata informativa, anche in questa tipologia di notifica tramite raccomandata a/r, ai sensi dell’art. 26 citato.
La sentenza di secondo grado aveva infatti applicato anche alla notifica postale ex art. 26 DPR 602/1973 quanto disposto, in via generale, per tutte le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, dall’art. 7, comma 6, Legge 890/1982, nel testo vigente prima della modifica apportata dall’art. 1, comma 97-bis, lettera f), Legge 23.12.2014 n. 190, come modificato dall’art. 1, comma 461, Legge 27.12.2017 n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tale norma, applicabile ratione temporis alle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ex art. 149 c.p.c., disponeva che: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Una disposizione del tutto simile è peraltro stata nuovamente introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’attuale art. 7, comma 3, Legge 890/1982 (come modificato dall’art. 1, comma 813, Legge 30.12.2018 n. 145).
L’ordinanza in commento statuisce la non applicabilità di tale disposizioni alle notifiche postali eseguite dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, DPR 602/1973.
In realtà, la notifica tramite raccomandata a/r semplice (c.d. “busta bianca”) è regolata dal D.P.R. n. 655/82 (regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni) ed dal DM del 9/4/2001.
Tale forma di notifica si pone in rapporto di specialità rispetto alla notifica postale ordinaria (art.149 c.p.c., c.d. “busta verde”), atteso che, secondo l’art. 1335 c.c., le comunicazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di “essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/73: “..la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Si tratta di disciplina derogatoria rispetto alle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di notifica postale.
L’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, la data in esso contenuta attesta il ricevimento. Secondo la Consulta (sent. 175/2018), questa limitazione di tutela in forza delle ridotte garanzie di conoscibilità dell’atto (raccomandata con “busta bianca”), rispetto alla doppia raccomandata prevista dalla notifica ex art.149 c.p.c., cui vanno applicati i principi della Legge 890/82 (cd. “busta verde”) va risolta nel senso che:“la mancanza di conoscenza effettiva per causa non imputabile al contribuente determina la rimessione in termini per impugnare la cartella ex art 153 c.p.c.”, e non la nullità della cartella.
Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza per carenza di istanza di rimessione in termini.
La problematica, vista sotto altra angolazione, infatti, pone in evidenza come l’indirizzo tracciato dalla Corte Costituzionale, era già evidente in precedenti pronunce della Corte di Cassazione, non già in tema di notifica perfezionata, ove si è pronunciata la Consulta, ma in materia di sanatoria nelle ipotesi di notifiche affette da nullità o mere irregolarità, sanabili per il raggiungimento dello scopo.
La Suprema Corte, infatti, con indirizzo costante, era giunta alla conclusione che la notifica è condizione di efficacia, ma non rappresenta condizione di validità dell’atto tributario irregolarmente notificato e con sentenza n.1370/2012, riprendendo un ragionamento ben articolato in sent. 4760/2009, aveva statuito il principio secondo il quale: “ il vizio che attiene esclusivamente alla notifica dell’atto, ancorché riconosciuto dal giudice, non è in grado di riverberarsi sulla validità intrinseca del provvedimento stesso di cui, pertanto, potrà essere disposta una nuova notificazione, senza che tale rinnovazione possa considerarsi una violazione del decisum giurisdizionale”.
In altri termini, la nullità della notificazione è condizione di inefficacia dell’atto tributario, ma non è condizione di nullità dell’atto sostanziale, attesa la sua natura strumentale e il vizio potrà essere rimosso con la rinnovazione della notifica, atteso che essa rappresenta lo strumento diretto a portare nella legale conoscenza del destinatario il provvedimento sostanziale.
Secondo un ulteriore e più recente indirizzo (Cass. Civ. sez. V, 24 aprile 2015, n.8374) in materia di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere dell’Amministrazione finanziaria.
A fortiori, ne consegue che allorquando la notifica rischi di compromettere la conoscenza effettiva, ma il procedimento notificatorio risulti validamente perfezionato poiché è stato rispettato l’iter previsto dalla legge, anche se carente di garanzie costituzionali per la realizzazione della presunzione legale di conoscenza, che risulta limitata fortemente dal mancato invio della seconda raccomandata informativa, non previsto nella notifica postale ex art. 26 del d.p.r. 602/73, al fine di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio, dovrà essere il giudice ad assicurare la tutela giurisdizionale del contribuente, e la tutela del suo esercizio del diritto di difesa attraverso l’istituto dell’art. 153 c.p.c.
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, giunge alla conclusione già tracciata dalla Corte Costituzionale, ossia la rimessione in termini del destinatario al quale non sia imputabile una responsabilità in merito all’inconsapevole ricezione del plico raccomandato.
L’istanza d rimessione in termini è elemento indispensabile della domanda che, se non formulata, produce il rigetto della doglianza di mancata conoscenza della cartella, atteso che, per i citati principi applicati alle differenti ipotesi di sanatoria e alla luce della Sentenza interpretativa n.175/2018 della Consulta, che ha confermato il principio espresso a tutela dell’effettiva conoscibilità dell’atto e a garanzia del diritto di difesa del destinatario ed ha, così, eliminato il vuoto di tutela legislativo inerente alla mancata previsione dell’invio della seconda raccomandata informativa, previsto invece nella notifica postale ex art.149 c.p.c. degli atti giudiziari, così colmando la differente garanzia di conoscibilità dei due procedimenti notificatori.
Tutto ciò conferma il carattere meramente strumentale del procedimento di notifica, rispetto all’atto sostanziale, e l’applicazione degli istituti processuali tipici in materia di sanatoria atteso che, per un principio di economia processuale, la notifica è diretta a rendere efficace non solo la costituzione del rapporto tributario, ma anche la costituzione di un potenziale rapporto processuale, decorrendo da essa il dies a quo per l’impugnazione della cartella.
Dott. Francesco Rubera