Cass. civ. Sez. VI-5, ord., 1° ottobre 2020 n. 20949
ORDINANZA
sul ricorso 12628-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
… SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1877/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
Svolgimento del processo
1.La soc. … srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto l’intimazione di pagamento che faceva seguito ad una cartella di pagamento per il recupero del saldo Irap ed Ires relativi all’anno di imposta 2006.
2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando la mancata notifica sia della cartella di pagamento che dell’intimazione di pagamento.
3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello sul rilievo che la notifica della cartella di pagamento non era valida
- Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo. Non si sono costituiti la contribuente e l’Agenzia delle Entrate Riscossioni.
Motivi della decisione
1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente rilevato l’invalidità della notifica della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento non essendo stata osservata la procedura di cui all’art. 143 c.p.c..
2.Il motivo è fondato.
2.1 Si rende opportuno passare in rassegna la normativa in tema di notificazione della cartella di pagamento.
2.2 Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ai commi 4 e 6 dispone: “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune….Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, commi 4 e 5″.
2.3 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 espressamente richiamato dall’art. 26 D.P.R. citato, prevede a sua volta che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. non si applicano”.
2.4 Alla luce di tale compendio normativo possono essere tratte le seguenti considerazioni con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario: a) se il soggetto al quale è indirizzato l’atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l’atto in quanto assenti, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede a eseguire la notifica con le modalità dell’art. 140 c.p.c. con affissione dell’avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell’atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile; b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell’albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di notificazione. E’ da escludersi, per espresso disposto della norma, l’applicabilità della procedura di cui all’art. 143 c.p.c..
2.5 I suesposti rilievi trovano conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione nr 1338/2019 secondo la quale “con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’artt. 137 e 140 c.p.c., nonchè D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. “relativa” di cui all’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. E’ stato, altresì, puntualizzato che le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1, lett. e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. In relazione a quest’ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale” (Cass. n. 16696 del 2013). Deve essere ribadito, pertanto, il principio per cui: “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cass. n. 7268/2002, n. 10189/2003, n. 7655 del 2006; n. 20425/2007, n. 7067/2008, n. 15856/2009, n. 7352 del 2011, n. 14030/2011, n. 5734 del 2015)”.
2.7 La CTR nel affermare la necessità dell’adozione del rito degli irreperibili previsto dall’art. 143 c.p.c. non applicabile per le notifiche delle cartelle di pagamento non ha correttamente applicato la normativa e i principi giurisprudenziali sopra indicati.
- Dall’accoglimento del motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020
COMMENTO – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20949 del 1° ottobre 2020, si è pronunciata sull’invalidità o meno, della notifica di una cartella di pagamento e della relativa intimazione di pagamento.
La ricorrente, in particolare, lamentava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR rilevato l’invalidità della notifica della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento non essendo stata osservata la procedura di cui all’art. 143 c.p.c..
Alla luce di tale compendio normativo, la Suprema Corte ha tratto alcune considerazioni relative alla notificazione effettuata in assenza del destinatario.
La prima è che se il soggetto al quale è indirizzato l’atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l’atto in quanto assenti, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede a eseguire la notifica con le modalità dell’art. 140 c.p.c. con affissione dell’avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell’atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile.
La seconda è che se, invece, nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (cd. irreperibilità assoluta) l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di notificazione.
Pertanto, è da escludersi, per espresso disposto della norma, l’applicabilità della procedura di cui all’art. 143 c.p.c..
Se, poi, il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. “relativa” di cui all’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).
In questo caso, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore deve eseguire la notifica con le modalità dell’art. 140 c.p.c., effettuando l’affissione dell’avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito (C.A.D.) al destinatario temporaneamente irreperibile.
In conclusione, quindi, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Dott.ssa Eleonora Cucchi
Unicusano-Roma