Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 5 giugno 2020 n. 10672


ORDINANZA

sul ricorso 33152/2018 proposto da:

F.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato …, presso il cui studio a …, via …, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato … e dall’Avvocato …, presso il cui studio a …, via …, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 2433/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 12/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Svolgimento del processo

F.L. ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo pronunciato in data 12/11/2014 in favore di B.M., titolare della ditta … , avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro. 12.064,00, oltre interessi e spese, quale saldo del compenso dovuto per l’appalto di alcune opere in legno.

L’opponente ha eccepito, tra l’altro, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c., sostenendo di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento in ragione del mancato rinvenimento dell’avviso di deposito sulla porta della sua abitazione e dell’omesso recapito dell’avviso raccomandato inerente al deposito dell’atto presso la Casa Comunale.

Il tribunale di Viterbo ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione sul rilievo che l’Ufficiale Giudiziario aveva assolto agli incombenti relativi all’affissione dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale ed al recapito del prescritto avviso raccomandato di tale affissione.

La F. ha proposto appello, cui il B. ha resistito.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, ha ritenuto l’infondatezza del motivo con il quale l’appellante aveva dedotto di non avere ricevuto la raccomandata relativa al deposito dell’atto presso la Casa Comunale e di essere stata, quindi, nell’impossibilità di conoscere l’avvenuta emissione del decreto ingiuntivo: “risulta dagli atti”, ha osservato la corte, “che l’Ufficiale Giudiziario ha correttamente eseguito tutte le fasi della notificazione previste dall’art. 140 c.p.c., depositando copia dell’atto del decreto ingiuntivo presso la Casa Comunale di Viterbo, affiggendo avviso del relativo deposito alla porta dell’abitazione della F., dando notizia dell’effettuato deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e restituendo infine la stessa al mittente dopo la compiuta giacenza a seguito del decorso del termine di dieci giorni”. La corte, quindi, stante la regolarità della notifica e la mancanza di formale querela di falso della relata da parte dell’appellante, ha ritenuto che, in capo alla F., si era perfezionata la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., con la conseguente conoscenza del decreto ingiuntivo da parte della stessa.

F.L., con ricorso notificato il 12/11/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

B.M. ha resistito con controricorso notificato il 20/12/2018.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver evidenziato “che l’Ufficiale Giudiziario ha correttamente eseguito tutte le fasi della notificazione previste dall’art. 140 c.p.c., depositando copia dell’atto del decreto ingiuntivo presso la Casa Comunale di Viterbo, affiggendo avviso del relativo deposito alla porta dell’abitazione della F., dando notizia dell’effettuato deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e restituendo infine la stessa al mittente dopo la compiuta giacenza a seguito del decorso del termine di dieci giorni”, ha ritenuto che, stante la regolarità della notifica e la mancanza di formale querela di falso della relata da parte dell’appellante, si era perfezionata, in capo alla opponente, la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., con la conseguente conoscenza del decreto ingiuntivo da parte della stessa.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello ha erroneamente trascurato di considerare che il perfezionamento della notifica eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. richiede il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata/ma non può prescindere dall’effettivo arrivo del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con la conseguenza che la mancata consegna costituisce causa di nullità della notifica.

1.3. Nel caso di specie, ha proseguito la ricorrente, le risultanze dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dimostrano l’assenza di qualsiasi indicazione sulla mancata consegna del plico al domicilio nonché l’assenza di sottoscrizione da parte dell’addetto al recapito, e ciò induce a ritenere che la raccomandata informativa non sia stata recapitata e che, dunque, l’atto non è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

2.1. Il motivo è fondato. In caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata fermo restando, però, che, in quest’ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E’, dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale (es., morte, ecc.).

2.2. Nel procedimento disciplinato dall’art. 140 c.p.c., quindi, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione – all’originale dell’atto – dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può, in effetti, emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tali ipotesi, dunque, appare evidente che la notifica dev’essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l’atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l’ufficiale giudiziario ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass. n. 3552 del 2014, in motiv.).

2.3. Nel caso in esame, gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che il decreto ingiuntivo tardivamente opposto è stato notificato alla destinataria nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c.: dal relativo avviso, però, in difetto di qualsivoglia annotazione, non risulta che la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, pervenuta nella sfera di conoscibilità della stessa.

  1. La sentenza impugnata non ha svolto, sul punto, alcuna verifica e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
  2. Il secondo ed il terzo motivo restano, quindi, assorbiti.

P.Q.M. 

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020


COMMENTO – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10672 del 5 giugno 2020, ha ribadito alcuni princìpi in materia di notificazione ex art. 140 c.p.c.. 

Nel caso di specie, era stata proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

La ricorrente, eccependo la nullità della notifica, sosteneva di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento a causa del mancato rinvenimento dell’avviso di deposito sulla porta della sua abitazione e dell’omesso recapito dell’avviso inerente al deposito dell’atto presso la Casa Comunale. 

La Suprema Corte ha ribadito che la notificazione ex art. 140 c.p.c.  si compie con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, quale atto della sequenza del processo, che perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. 

Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. 

Nel caso di specie, le risultanze dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dimostrano l’assenza di qualsiasi indicazione sulla mancata consegna del plico al domicilio nonché l’assenza di sottoscrizione da parte dell’addetto al recapito. Ciò induce a ritenere che la raccomandata informativa non sia stata recapitata e che, dunque, l’atto non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In tali ipotesi, dunque, appare evidente, secondo la Cassazione, che la notifica debba essere considerata nulla.

La Corte ha, inoltre, ribadito che la notificazione ex art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, e, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti di quest’ultimo, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma.

Questi sono il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

È, dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, sia pervenuta nella sfera di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo, salvo che lo stesso non dimostri  un fatto impeditivo, quale ad esempio il trasferimento o il decesso, ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale.

Infatti, tali risultanze rendono quanto meno incerto e possono addirittura escludere che il luogo in cui l’ufficiale giudiziario ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata.

             Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano-Roma