SOMMARIO: 

Parte Prima: §. 1 Definizioni generali. §. 2 La governance. §. 3 Contratti in tutto o in parte esclusi dal Codice dei contratti pubblici. §. 4 Programmazione e progettazione: le fasi del procedimento (artt. 21-27). §. 5 I contratti misti di appalto (art. 28). §. 6 Il principio di trasparenza (art. 29). §. 7 I principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (art. 30).

Parte Seconda: §. 8 Il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31). §. 9 Le fasi delle procedure di affidamento (art. 32). §. 10 I controlli sugli atti delle procedure di affidamento (art. 33). §. 11 I criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (art. 34). §. 12 I contratti sotto soglia (art. 35). §. 13 Il principio di rotazione nei contratti sotto soglia (art. 36).

§. 8 Il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31)

Grande rilevanza assume, nell’ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, la figura del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), quale soggetto “motore” dell’intera procedura.

Si tratta di una figura, che era già prevista dalla Legge 07 agosto 1990 n. 241 come soggetto incaricato di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento amministrativo, e che nell’ambito del D.lgs. 50/2016 assume un ruolo ancor più pregnante, tanto che la sua nomina viene anticipata fin dalla prima fase della programmazione.

L’art. 31, comma 4, D.lgs. 50/2016 contiene un’elencazione, peraltro non tassativa, dei compiti del Responsabile Unico del Procedimento. 

In particolare, egli:

  • valida il progetto posto a base della gara;
  • controlla la regolare esecuzione del contratto, unitamente al direttore dei lavori;
  • autorizza le modifiche e le varianti nei contratti;
  • decide sull’istanza di proroga dei termini di esecuzione del contratto;
  • sospende d’ufficio l’esecuzione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;
  • attiva l’accordo bonario;
  • valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.
§. 9 Le fasi delle procedure di affidamento (art. 32)

L’art. 32 D.lgs. 50/2016 disciplina le fasi del procedimento di affidamento dei contratti pubblici.

Una volta verificata l’esistenza del necessario atto di programmazione, l’atto che dà avvio alla procedura è la determinazione a contrarre.

Quest’ultima deve essere richiamata nel bando di gara e costituisce un atto amministrativo di tipo programmatico ad efficacia meramente interna, in quanto avente come unico destinatario l’organo della Pubblica Amministrazione che è legittimato ad esprimere all’esterno la volontà di quest’ultima.

Nella determinazione a contrarre le stazioni appaltanti devono individuare:

  1. gli elementi essenziali del contratto (i.e.: oggetto, durata, prezzo, etc.);
  2. i criteri di selezione degli operatori economici;
  3. i criteri di selezione delle offerte.

Inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante deroghi al cd. “bando tipo”, la determinazione a contrarre deve contenere la motivazione di tale deroga.

Secondo la linea guida A.N.A.C. n. 4 del 2016, nel caso di affidamenti sotto soglia comunitaria, che siano esperiti mediante affidamento diretto o procedura negoziata di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016, nella delibera a contrarre la stazione appaltante deve quanto meno indicare:

  • l’interesse pubblico che essa intende soddisfare;
  • le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che intende acquistare;
  • l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;
  • la procedura che intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
  • le principali condizioni contrattuali.

Tale onere motivazionale minimo è stato ad oggi recepito dall’art. 36, comma 2, D.lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro (lettera a) e per quelli di importo pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore a 150 mila euro (lettera b), per i quali è ammesso l’affidamento diretto.

In entrambi i casi, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto solo previa determinazione a contrarre che contenga, quanto meno in forma semplificata, l’individuazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del fornitore, delle ragioni della scelta del fornitore, del possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di carattere generale e, laddove richiesti, di quelli tecnico-professionali.

Pertanto, nelle ipotesi di affidamenti cd. “sotto-soglia” comunitaria nelle quali si proceda ad affidamento diretto, la Pubblica Amministrazione deve, già anteriormente alla determinazione a contrarre:

  • individuare il contraente;
  • ottenere dal contraente le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e, laddove richiesti, di quelli tecnico-professionali;
  • determinare il prezzo con il contraente;
  • verificare l’effettivo possesso, da parte del contraente, dei requisiti dichiarati.

Al di fuori della fattispecie di affidamento diretto, il primo atto a rilevanza esterna della stazione appaltante è invece costituito dal bando di gara che, una volta pubblicato con le modalità previste dagli artt. 70-73 D.lgs. 50/2016, rende noto all’esterno l’intendimento della Pubblica Amministrazione di scegliere un contraente al quale affidare la prestazione.

Il bando di gara dà quindi materialmente avvio alla cd. “evidenza pubblica”.

In base all’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016, ciascun contraente non può presentare più di un’offerta: trattandosi di un divieto posto da una norma di legge, si ritiene non necessaria la specificazione di esso nel bando di gara.

L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito o, in caso di mancata indicazione, per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stazione appaltante ha facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di tale termine, quando le operazioni di gara si prolunghino oltre le previsioni.

Ciascun operatore economico ha facoltà di accettare o rifiutare la proposta di differimento: in caso di rifiuto, l’operatore economico si ritira dalla gara; in caso di accettazione, l’offerta presentata resta irrevocabile per tutta la durata prescritta.

La selezione dei partecipanti è regolata dagli artt. 59-65 D.lgs. 50/2016.

Di regola, trovano applicazione la procedura aperta e la procedura ristretta, che costituiscono le procedure ordinarie da applicarsi ogni qualvolta non vi siano situazioni che consentano di ricorrere ad altre procedure (art. 59 D.lgs. 50/2016).

La procedura aperta è quella in cui ogni operatore economico può presentare un’offerta, in risposta ad un bando di gara o all’indizione di un avviso di gara (art. 60 D.lgs. 50/2016).

Il termine per la ricezione delle offerte è pari a:

  • 35 giorni, in caso di pubblicazione di un bando di gara;
  • 15 giorni, in caso di pubblicazione di un avviso di gara.

La procedura ristretta è quella in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ma può presentare un’offerta solo l’operatore economico invitato dalla stazione appaltante, mediante la cd. “lettera di invito” (art. 61 D.lgs. 50/2016).

Sono previsti termini di:

  • 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione;
  • ulteriori 30 giorni per la presentazione delle offerte.

La scelta tra la procedura aperta e quella ristretta è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, in ogni caso previa pubblicazione di un bando di gara o indizione di un avviso di gara.

E’ invece consentito solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge il ricorso ad ulteriori quattro procedure, ossia:

  1. la procedura competitiva con negoziazione;
  2. la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
  3. il dialogo competitivo;
  4. il partenariato per l’innovazione.

La procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs. 50/2016) prevede che qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione, fornendo le informazioni richieste dall’Amministrazione, ma solo gli operatori economici invitati da quest’ultima, in seguito alla valutazione delle informazioni richieste, possano presentare un’offerta iniziale, che costituisce la base per la successiva negoziazione. 

Tale procedura si avvicina a quella ristretta, ma se ne distingue perché in essa vi è una selezione preventiva delle offerte. 

Vi si può fare ricorso solo nelle fattispecie di cui all’art. 59, comma 2, D.lgs. 50/2016, ossia:

  1. a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 
  1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
  2. implicano progettazione o soluzioni innovative; 
  3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
  4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII; 
  1. b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 D.lgs. 50/2016) è una procedura eccezionale, attivabile in fattispecie tassative, ossia:

  • quando non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione appropriata, all’esito di una procedura aperta o ristretta; 
  • quando i lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti da un unico operatore economico; 
  • nelle fattispecie di estrema urgenza.

Il dialogo competitivo (art. 64 D.lgs. 50/2016) è una procedura di origine comunitaria, mediante la quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità, in base alle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. 

Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura. 

Essa si attua in caso di appalti particolarmente complessi, ma anche nei casi in cui è possibile ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione.

Il partenariato per l’innovazione (art. 65 D.lgs. 50/2016) è una procedura alla quale si ricorre quando la stazione appaltante deve far fronte all’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, laddove tale esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. 

Qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta ad un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, ma solo gli operatori invitati possono partecipare. 

Il partenariato per l’innovazione si avvicina quindi alla procedura competitiva con negoziazione, ma si connota per il susseguirsi di fasi che accompagnano il processo di ricerca e di innovazione, inclusa l’eventuale fase finale di acquisizione del prodotto, del servizio o del lavoro innovativo. 

In tal modo, le amministrazioni aggiudicatrici sono messe in grado di acquistare il prodotto che soddisfa le loro esigenze, senza dover ricorrere ad un’ulteriore procedura di appalto.

Una volta operata la selezione dei partecipanti, il procedimento di affidamento prosegue con la proposta di aggiudicazione, che ha sostituito la precedente aggiudicazione provvisoria.

Essa costituisce un atto infraprocedimentale, non immediatamente lesivo di situazioni giuridiche di privati e, quindi, non autonomamente impugnabile dinanzi al Giudice amministrativo, bensì impugnabile solo congiuntamente all’aggiudicazione, facendo valere per quest’ultima vizi di invalidità derivata.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente, secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto del termine da essa previsto, che decorre dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dello stesso organo competente.

Tale termine, se non determinato dalla stazione appaltante, è pari a trenta giorni e può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documentazione.

Una volta decorso il termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata e diviene aggiudicazione.

Quest’ultima costituisce l’atto conclusivo della fase di selezione del contraente.

Essa, tuttavia, non ha ancora valore negoziale e non equivale ad accettazione dell’offerta, in quanto il rapporto tra la stazione appaltante e l’appaltatore si crea unicamente con la stipula del contratto.

Per tale motivo, l’aggiudicazione, sia pure a determinati condizioni e limiti, può ancora essere revocata.

La stipula del contratto deve rispettare un duplice termine dilatorio (cd. “stand still”):

    • 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (cd. “stand still” sostanziale). Tenuto conto del fatto che il termine per presentare ricorso avverso l’aggiudicazione è pari a 30 giorni, tale termine dilatorio si pone a garanzia sia dell’operatore economico, sia della stazione appaltante. Il primo si vede infatti assegnato un tempo utile per poter agire nei confronti dell’Amministrazione appaltante, potendo vantare la legittima pretesa che essa non ponga in essere atti lesivi della sua posizione. La seconda viene messa in condizioni di avere contezza di un’eventuale impugnazione, anteriormente alla stipula del contratto;

 

  • se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notifica dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione nel merito all’udienza cautelare (cd. “stand still” processuale). Anche tale termine dilatorio si pone a garanzia sia dell’operatore economico, sia della stazione appaltante (la quale addiviene alla stipulazione del contratto solo quando è ragionevolmente certa dell’acquiescenza delle imprese partecipanti alla gara in merito alla regolarità della stessa).

 

L’istituto dello “stand still” non si applica agli appalti sotto soglia comunitaria: si tratta di una novità introdotta dal Codice degli appalti pubblici, in forza della quale, per esigenze di celerità ed immediatezza del procedimento, il Legislatore ammette una diversificata tutela dei diritti a seconda che si tratti di un appalto inferiore o superiore alla soglia comunitaria. 

Nelle fattispecie di applicazione dello “stand still”, nelle more tra l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto l’Amministrazione appaltante può esercitare i poteri di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies Legge 07 agosto 1990 n. 241.

Di regola, la consegna dei lavori o l’ordinazione delle prestazioni deve fare seguito alla stipulazione del contratto, e non può invece precederla.

Tale regola ammette tuttavia alcune eccezioni, motivate dalla presenza di casi di urgenza:

  • per eventi oggettivamente imprevedibili, quali la necessità di ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose; per l’igiene e la salute pubblica; per il patrimonio storico, artistico e culturale;
  • laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto di gara possa determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

La stipula del contratto deve avvenire, a pena di nullità:

  1. con atto pubblico notarile informatico;
  2. in forma pubblica amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;
  3. mediante scrittura privata.

Nelle fattispecie sub 2) e 3) si ricorre alla modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Qualora si tratti di procedura negoziata o di affidamenti per importi non superiori ad Euro 40 mila, la stipula può avvenire anche mediante corrispondenza, secondo l’uso commerciale dello scambio di lettere.

L’art. 32, comma 14-bis, D.lgs. 50/2016 prevede che i capitolati ed il computo estimativo metrico, che siano richiamati nel bando o nell’invito, formino parte integrante del contratto. Si tratta di una previsione innovativa rispetto al passato, finalizzata a risolvere le riserve che, in passato, potevano generarsi sulle quantità del computo metrico, dal momento che l’appaltatore, che sottoscrive il contratto, accetta così in modo formale anche le relative quantità.

§. 10 I controlli sugli atti delle procedure di affidamento (art. 33)

L’art. 33 D.lgs. 50/2016 regola i controlli sulle procedure di affidamento. 

In particolare, esso stabilisce che:

  1. la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, da effettuarsi secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini da esso previsti o, in mancanza di previsione, nel termine di trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
  2. anche l’eventuale approvazione del contratto stipulato è sottoposta ai controlli previsti dagli ordinamenti delle stazioni appaltanti ed avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle sub 1).
§. 11 I criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (art. 34)

L’art. 34 D.lgs. 50/2016 ha stabilito per la prima volta l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire nella documentazione progettuale e di gara i cd. “criteri ambientali minimi” (C.A.M).

Tale obbligo, inizialmente previsto per almeno il 50% del valore d’asta, è stato ad oggi innalzato al 100% del valore d’asta.

Nonostante ciò, nella prassi l’art. 34 D.lgs. 50/2016 è ad oggi una norma in larga parte disattesa, anche a causa dei complessi oneri che essa comporta, sia in termini economici, sia in termini di necessarie competenze tecniche.

Secondo una ricerca condotta nel 2017 relativamente alle gare indette da un campione di Comuni italiani, è emerso che ben il 55% di essi non applica i C.A.M. a nessuna categoria merceologica.

§. 12 I contratti sotto soglia (artt. 35-36)

L’art. 35 D.lgs. 50/2016 stabilisce alcune soglie di rilevanza comunitaria, differenziate a seconda che il contratto riguardi un settore ordinario o speciale.

Il successivo art. 36 D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” (i.e.: cd. “clausole sociali” nel bando di gara e negli avvisi).

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 D.lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità:

 

  • per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 63 D.lgs. 50/2016), previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

 

c-bis)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 63 D.lgs. 50/2016), previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

 

  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure aperte di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

 

Particolare rilievo assume la norma di cui all’art. 36, comma 9-bis, D.lgs. 50/2016, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Viene così abbandonata l’impostazione tradizionale, che consentiva alle stazioni appaltanti di effettuare l’aggiudicazione al prezzo più basso solo previa adeguata motivazione, prediligendo invece il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ad oggi, quindi, i criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultano tra loro del tutto equivalenti e rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante.

Le uniche deroghe sono costituite dal richiamo all’art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016, relativamente ad una serie di fattispecie per le quali è ex lege imposto il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

§. 13 Il principio di rotazione nei contratti sotto soglia (art. 36)

Nell’ambito dei cd. “contratti sotto soglia”, l’art. 36 D.lgs. 50/2016 codifica il principio di rotazione, finalizzato a creare un’alternanza tra le imprese affidatarie, evitando che venga privilegiato un cd. “fornitore storico” a scapito dei principi di concorrenza, economicità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

Il principio di rotazione si riferisce quindi non solo agli affidamenti, ma anche agli inviti alle procedure.

Esso è finalizzato ad assicurare l’alternanza non solo della mera possibilità di partecipare alle selezioni, ma anche dei veri e propri affidamenti.

Tale esigenza, tuttavia, secondo il parere reso sul punto dal Consiglio di Stato e dalle Linee guida dell’A.N.A.C., non sembra potersi “spingere” fino al punto di creare un vero e proprio dovere, in capo alla stazione appaltante, di non invitare alla successiva gara il precedente affidatario (cd. “operatore uscente”).

Secondo le Linee guida dell’A.N.A.C., tuttavia, il rispetto del principio di rotazione impone quanto meno che l’affidamento al contraente uscente rivesta carattere eccezionale e richieda quindi un onere motivazionale più stringente

La stazione appaltante potrà, ad esempio, motivare tale scelta in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative o in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi operati nel settore di mercato di riferimento, anche tenuto conto della qualità della prestazione.

Il principio di rotazione trova applicazione anche quando l’affidamento immediatamente precedente e quello attuale abbiano ad oggetto lo stesso settore merceologico, le stesse categorie di opere o settore di servizi.

Non trova invece applicazione quando si utilizzino procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole stabilite dal Codice o dalla medesima stazione, non operi, nelle indagini di mercato o nello scorrimento degli elenchi, alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare.

 

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma