Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto ministeriale 24 novembre 2025
Regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2025, n. 275.
IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario, e in particolare l’art. 34-bis, che disciplina l’udienza a distanza, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220;
Visto, altresì, l’art. 79, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera ee), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria», le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026 e, in particolare, l’art. 83, che disciplina l’udienza a distanza, e l’art. 129, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la direttiva emanata dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2018, concernente l’attuazione, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, che disciplinano l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese, dei professionisti, delle pubbliche amministrazioni e delle persone fisiche e degli altri soggetti ed enti di diritto privato;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese», e in particolare l’art. 16, comma 12, che ha istituito l’elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della giustizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile 2012 , recante «Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013, recante «Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Viste le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, del 21 maggio 2021, adottate in attuazione dell’art. 71, comma 1 del citato codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze dell’11 novembre 2020, recante le regole tecnico operative previste per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto;
Considerato che, al fine di garantire la continuità dell’attività giurisdizionale, è necessario procedere ad un aggiornamento tecnologico del software in uso presso le Corti di giustizia tributaria per le udienze a distanza mediante l’adozione della piattaforma Microsoft Teams in sostituzione di Skype for Business, i cui aggiornamenti di sicurezza sono assicurati nelle more della transizione tecnologica;
Considerato che gli oneri di spesa relativi agli interventi tecnico-informatici da realizzare per la transizione tecnologica alla piattaforma Microsoft Teams trovano copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione del Dipartimento della giustizia tributaria nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 novembre 2022, con il quale sono state delegate all’on. prof. Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale, compreso l’esercizio di tutti poteri e la firma di atti e provvedimenti ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a), del citato decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;
Acquisito il visto del Vice Capo di Gabinetto circa l’attinenza del provvedimento de quo all’ambito delle competenze riservate in materia tributaria e fiscale al Vice Ministro, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la delibera n. 63 del 28 gennaio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota n. 1377 del 31 gennaio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con nota n. 1971 del 13 febbraio 2025; Acquisito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con nota n. 1948 del 13 febbraio 2025;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, con nota n. 2279 del 21 febbraio 2025;
Acquisito il parere favorevole n. 565 del 25 settembre 2025, reso dal Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1 . Il presente decreto disciplina le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
2 . Per le finalità di cui al comma 1 si procede al trattamento dei dati con modalità informatiche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
4.Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto.
Art. 2. Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza
1 . Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
2.I collegamenti da remoto sono effettuati con la piattaforma di cui al comma 1, il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell’Unione europea.
3 . Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di cui all’art. 5.
Art. 3. Svolgimento delle udienze a distanza
1.La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
2 . Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall’art. 79 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria invia una comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell’art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’art. 61 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , alla parte che ha fatto richiesta del collegamento da remoto, contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza, l’avviso dell’ora della convocazione e l’informazione che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
3 . I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano per il collegamento telematico il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione basata sull’uso di almeno due fattori di autenticazione.
4.All’udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l’assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento.
5 . E’ vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati o giudici tributari per la decisione degli affari. E’ in ogni caso vietato l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio, nonché il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza o della Camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al primo periodo. Al termine dell’udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video. Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel processo verbale d’udienza.
6 . In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente o il giudice monocratico sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2.
Art. 4. Processo verbale d’udienza
1 . Il verbale di udienza digitale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell’identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della preliminare conoscenza dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 e della loro libera volontà di partecipare all’udienza da remoto, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, comma 2. Non si provvede all’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all’udienza da remoto, nel rispetto della previsione dell’art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 2016/679. Nel verbale di udienza digitale si dà, altresì, atto che la Camera di consiglio o l’udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all’art. 3, e delle dichiarazioni rese dalle parti ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3.
2.Nei casi di indisponibilità del S.I.Gi.T., il processo verbale è redatto in formato analogico. In tal caso, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. Il processo verbale d’udienza redatto in formato analogico è parte integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’art. 71 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il processo verbale d’udienza redatto in formato analogico è, altresì, conservato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 41, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3 . Il processo verbale digitale dell’udienza o la copia informatica del processo verbale analogico, di cui al comma 2, sono inseriti in forma integrale nel fascicolo informatico.
Art. 5. Linee guida tecnico-operative e trattamento dei dati personali
1.Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze e aggiornate in base all’evoluzione normativa e tecnologica.
2 . Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi ai trattamenti dei dati personali sono regolarmente riesaminate e aggiornate dal Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei risultati di apposite valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, con riferimento ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
3 . Per l’utilizzo della piattaforma tecnologica Microsoft Teams il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della società Sogei, partner tecnologico, che ai fini del trattamento dei dati personali assume il ruolo di responsabile ai sensi dell’art. 28 e seguenti del regolamento (UE) n. 2016/679 e della direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze n. 118067 del 3 ottobre 2018.
4 . L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 è pubblicata sul sito indicato al comma 1.
Art. 6. Entrata in vigore e abrogazioni
1 . Il presente decreto si applica alle udienze a distanza, le cui comunicazioni ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, dell’art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
2.Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza individuate dal decreto di cui al comma 3, le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.
3.Dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, è abrogato il decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.
4 . Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della giustizia tributaria.