Cass. Civ., sez. VI-3, ord., 13 dicembre 2021, n. 39568


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20078-2020 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentato e difeso dall’avvocato …;– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato …, che la rappresenta e difende;                                                                                                                                – controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;                                                                                                              – intimata –

avverso la sentenza n. 21846/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Svolgimento del processo

che:

N.C. si opponeva alle pretese di esazione contenute in cartelle di pagamento emesse per indicate violazioni del codice stradale, deducendo la mancata notifica sia delle stesse che dei sottesi verbali di accertamento, specificando di aver avuto conoscenza di quelle solo all’esito di accesso e visione dell’estratto del ruolo;

il Giudice di Pace, davanti al quale resistevano sia l’esattore che l’ente locale titolare del credito, dichiarava inammissibile la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., posto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre la diversa azione di opposizione a ingiunzione stante la dedotta mancata notifica dei verbali di accertamento;

il Tribunale, in sede di appello, lo respingeva, osservando che:

– la mancata notifica delle cartelle integrava un’opposizione agli atti esecutivi, con conseguente tardività per superamento del termine perentorio di 20 giorni, e cristallizzazione della data di notificazione delle stesse quale riportata nel ruolo;

– il residuo motivo di mancata contestazione dei verbali era anch’esso tardivamente proposto, oltre i 30 giorni dalla data di notifica delle cartelle quale come detto accertata;

– spettavano nel merito, infine, le maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 27, seppure anch’esse contestate;

avverso questa decisione ricorre per cassazione N.C. articolando tre motivi, corredati da memoria.

Motivi della decisione

che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata dedotta sia la mancanza di notifica dei verbali sia la mancanza di notifica delle cartelle, sicchè l’opposizione all’esecuzione non era tardiva, dovendosi escludere l’applicabilità, invece ritenuta, del termine di 20 giorni previsto per la diversa opposizione formale;

con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dalla documentazione inerente alle notificazioni delle cartelle, prodotta da riscossore ma che non ne dimostrava l’avvenuto perfezionamento;

con il terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 203 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, art. 27, poichè il Tribunale avrebbe errato affermando l’applicabilità della maggiorazione citato ex art. 27, riferita invece solo all’ipotesi di adozione dell’ordinanza ingiuntiva prefettizia;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

1.deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020);

2. il primo motivo è fondato nei termini di seguito specificati, con assorbimento dei restanti;

2.1. questa Corte ha chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080, e succ. conf.);

2.2. questo a intendere che dovrà essere rispettato il termine in parola, ma non che l’azione debba essere proposta facendo formalmente riferimento all’opposizione sopra ricordata, spettando al giudice il potere e dovere di qualificazione della domanda della parte e non vigendo, al contrario, un sistema di azioni giurisdizionali di tipo formulare in senso romanistico;

2.3. le Sezioni Unite hanno specificato che resta ammissibile l’opposizione all’esecuzione, ma per estinzione prescrizionale (a far data dalla violazione) non interrotta dall’invalida notificazione del verbale, ovvero ancora per fatti successivi alla sua emissione anche se antecedenti all’iscrizione a ruolo (pag. 25 dell’arresto);

2.4. quando si deduca, invece, l’estinzione della pretesa sanzionatoria per mancata notifica del verbale di accertamento nei termini previsti, l’azione c.d. recuperatoria, ossia (più propriamente) di prima tutela, resta quella prevista dalla L. n. 689 del 1981, e poi dal D.Lgs. n. 150 del 2011, con relativi termini (pag. 23 dell’arresto);

2.5. diversamente, la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6, va qualificata – appunto – come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione (Cass., 22/12/2017, n. 30774);

2.6. ora, con il motivo in scrutinio la parte oggi ricorrente, pur sostenendo la tesi dell’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., riguardo a tutti i profili originariamente sollevati (aggredendo distintamente la questione della maggiorazione nel merito, con il terzo motivo), censura l’erronea statuizione di tardività per superamento del termine di 20 giorni previsto per l’opposizione formale, e lo fa richiamando espressamente la giurisprudenza di questa Corte appena richiamata (pagg. 910);

tale censura è dunque fondata nei termini chiariti, sicchè l’opposizione andava qualificata come ricostruito, dichiarata tempestiva e scrutinata nel merito;

2.7. va rimarcato che il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione proprio perchè non proposta quale opposizione alla pretesa amministrativa – estinta, in tesi, per la dedotta mancanza di notifica del verbale – erroneamente omettendone la riqualificazione, ma senza operarne una differente ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicchè non ostava, all’ammissibilità dell’appello, il principio dell’apparenza processuale (cfr., di recente, Cass., 13/07/2021, n. 19993);

solo la Corte di appello ha operato un’espressa qualificazione quale opposizione formale (quanto ai vizi di notifica delle cartelle);

2.8. davanti al giudice di seconde cure, peraltro, era stato contestato dall’appellante il rilievo di tardività effettuato dal giudice di primo grado, sia pure sostenendo che esso fosse erroneo stante il primario riferimento all’inesistenza delle notificazioni delle cartelle;

2.8.1. il fatto che, sia pure in via subordinata, fosse stata originariamente dedotta la mancata notifica dei verbali sottesi – come riportato a pag. 3 dell’odierno ricorso, nel rispetto del requisito generale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 – in uno alla circostanza che tale deduzione non risulta essere stata rinunciata in appello, dove si è al contempo continuata a contestare la qualificazione della domanda e a sostenerne la tempestività, ha mantenuto “sub iudice”, nella cornice devolutiva di quel gravame, tali ultime questioni, nel passaggio processuale dal primo al secondo grado, fermo quanto osservato al p. 2.6. quanto al transito al successivo grado di legittimità;

  1. il tutto va letto alla luce dell’accertamento del rispetto del termine di 30 giorni dalla data di visione dell’estratto di ruolo fino alla spedizione della citazione (pag. 2 della sentenza gravata), da vagliare, a sua volta, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, primo periodo;

ne consegue l’anticipata necessità di esaminare nel merito l’opposizione quanto alla deduzione d’invalidità delle notificazioni delle cartelle, avversata dalla produzione documentale del riscossore, solo all’esito potendo verificarsi se risulti ancora da delibare il profilo della maggiorazione;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perchè, in diversa composizione, provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021


COMMENTO: Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha chiarito la questione relativa alla qualificazione dell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

Secondo la Cassazione, l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Inoltre, sulla base di una statuizione delle Sezioni Unite, resta ammissibile l’opposizione all’esecuzione, ma per estinzione prescrizionale (a far data dalla violazione) non interrotta dall’invalida notificazione del verbale, ovvero ancora per fatti successivi alla sua emissione anche se antecedenti all’iscrizione a ruolo.

Al contrario, l’estinzione della pretesa sanzionatoria per mancata notifica del verbale di accertamento nei termini previsti, l’azione c.d. recuperatoria, resta quella prevista dalla L. n. 689 del 1981, e poi dal D.Lgs. n. 150 del 2011, con relativi termini.

Diversamente, viene chiarito dalla Corte di Cassazione che la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6, va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione (Cass., 22/12/2017, n. 30774).

Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano Roma