Cass. civ., sez. V, sent., 03 settembre 2025 n. 24474
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Relatore
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31320/2021 R.G. proposto da
..Spa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA …….., presso lo studio dell’avvocato M.G. (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato T. L. (OMISSIS), -ricorrente-
contro
………….S.R.L, domiciliato ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresenta e difesa dall’avvocato M.M. (OMISSIS) -controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 656/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA.
Sentito l’Avvocato M.M. per parte controricorrente che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con sentenza n. 656/01/2021, depositata in data 5 maggio 2021 e non notificata, la CTR del Veneto confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’impugnazione proposta dalla società S. Srl avverso gli avvisi di pagamento emessi dalla società V. Spa (società subentrata ad ASP nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia) per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione alle aree portuali detenute dalla predetta società autorizzata a svolgere l’attività portuale nel porto di C, Terminal (Omissis).
1.1. I giudici di appello rigettavano l’istanza di rimessione al primo giudice al fine di disporre la chiamata in causa del Comune di Chioggia e della Provincia di Venezia; in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atti impugnabili, contrariamente a quanto assunto dalla V. Spa, e che erano fondate le eccezioni formulate dalla società contribuente in ordine alla carenza di potere impositivo del Comune di Chioggia in ragione della costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Porti di Venezia e Chioggia ed alla circostanza che la società non produceva rifiuti urbani bensì esclusivamente rifiuti speciali.
- Avverso la suindicata sentenza la V. Spa propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
- La S. Srl resiste con controricorso e successiva memoria, riproponendo le questioni non esaminate dai giudici di appello in quanto ritenute assorbite.
- Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con ordinanza interlocutoria è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di merito; quindi, la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo la società V. Spa denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 84/1994 come modificato dal D.Lgs. n. 186/2016 non avendo i giudici di appello considerato che la formale istituzione della Autorità Portuale non aveva comportato la sua automatica ed immediata operatività, con conseguente permanere, nelle more, della potestà impositiva del comune e, conseguentemente, della ricorrente.
- Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che “la zona territoriale nel quale viene esercitata l’ attività della portualità” sarebbe stata “perimetrata dalla cinta Doganale”, sì da concludere con certezza che non si rendeva necessaria alcuna delimitazione territoriale delle aree di competenza della neo istituita Autorità Portuale funzionalmente indispensabile all’ operatività di quest’ ultima.
- Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 642, della legge n 147/2013 con riferimento alla mera “suscettibilità” delle aree a produrre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare il presupposto dell’imposizione, assumendo che, erroneamente, i giudici di appello avevano escluso la debenza del tributo non valutando che l’ Autorità Portuale non poteva avere competenza sulle aree occupate da S. prima che queste le venissero assegnate, fermo restando che quest’ ultima aveva contravvenuto all’onere, a suo carico, di presentare una dichiarazione ai fini di eventuali esenzioni e/o riduzioni.
- Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che la S. avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare che la stessa produceva esclusivamente rifiuti speciali come le altre aziende del porto.
- Con il quinto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato, non avendo esaminato l’eccezione volta alla conferma della pretesa tributaria in ragione dell’assenza di dichiarazione con la quale la società contribuente avrebbe dovuto rappresentare a parte ricorrente eventuali esclusioni o riduzioni del tributo.
- Con il sesto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 per non avere i giudici territoriali considerato che gli avvisi di pagamento in questione non costituivano atti impositivi autonomamente impugnabili.
- Con il settimo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto non si erano pronunziati sulla richiesta subordinata circa la debenza della quota fissa del tributo sulla quale, stante la natura pubblicistico-solidaristica, non incidono eventuali agevolazioni cui il contribuente abbia diritto che influenzano solo la parte variabile.
- Con l’ottavo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto i giudici di appello non si erano pronunziati sulla definitività della pretesa riguardante l’addizionale provinciale, pretesa non contestata dalla contribuente e, quindi, divenuta definitiva.
- Con il nono motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del D.Lgs. 546/1992 e 39 del D.Lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto non necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Chioggia e della Provincia di Venezia oggi Città Metropolitana di Venezia.
- Per ragioni di ordine logico va esaminato il motivo da ultimo indicato, afferente questioni preliminari.
- Va premesso che risulta dagli atti che il giudizio in primo si è svolto anche nei confronti del Comune di Chioggia mentre non è stata citata, innanzi alla CTP, la Provincia di Venezia, oggi Città Metropolitana di Venezia.
Risulta, poi, che l’appello non è stato notificato al Comune di Chioggia, come detto, parte del giudizio di primo grado.
- Orbene ad avviso di questo Collegio la censura non coglie nel segno sotto il profilo della lamenta disintegrità del contradditorio, in primo grado, per difetto di chiamata in casa della Città Metropolitana in quanto ente creditore della c.d. addizionale provinciale.
12.1. Premesso che la S. Spa ha impugnato degli atti emessi dalla società V. Spa, competente dell’ accertamento e della riscossione dei tributi oggetto di causa, vanno richiamate le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l’orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni un atto emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva permane l’onere per l’Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l’ente creditore in ossequio all’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio. Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all’Agente della riscossione al fine di rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili.
12.2. Discorso differente vale per quanto concerne il Comune di Chioggia, parte del giudizio di primo grado e non evocato nel giudizio di appello.
Vanno richiamati, in proposito, i principi fissati a S.U. da questa Corte la quale ha avuto modo di chiarire che in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual civilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno. (Cass. Sez. U., 30/04/2024, n. 11676, Rv. 670949 – 01).
12.3. Orbene posto che nella fattispecie in esame è in discussione il merito della pretesa impositiva (e precisamente il permanere della potestà impositiva in capo al Comune di Chioggia) sussiste una ipotesi di litisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario del servizio di riscossione (stante la evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) per aver le censure investito il merito della pretesa tributaria e gli stessi poteri impositivi dell’ente locale.
- Conseguentemente, in parziale accoglimento del nono motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CGT-2 del Veneto, la quale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Chioggia, dovrà riesaminare la vicenda oggetto di causa e procedere, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il nono motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2025.
COMMENTO REDAZIONALE – Nel processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992 non fa venire meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle norme del Codice di procedura civile.
Pertanto, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al giudizio di secondo grado sia venuto meno (si veda, in tal senso, Cass. civ., Sezioni Unite, 30 aprile 2024 n. 11676).
Tuttavia, posto che nella fattispecie in esame si discuteva circa il merito della pretesa impositiva, viene ritenuta sussistente una fattispecie di litisconsorzio processuale in appello tra Ente impositore e Concessionario del servizio di riscossione (entrambi evocati nel giudizio di primo grado).
Conseguentemente, in parziale accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dalla Società concessionaria del servizio di riscossione, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio al giudice di secondo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore.