Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Lombardia, sez. XVI, 30 ottobre 2023, n. 3212


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

SEDICESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 18/10/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GRECO CARLO, – Presidente

POLITANO GIAN CARLO, – Relatore

RAMONDETTA ROSSANA, – Giudice

in data 18/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 151/2023 depositato il 13/01/2023

proposto da

F.B.D. – (…) Difeso da L. D. – (…) e S. M. – (…) ed elettivamente domiciliato presso ………………@pec.ordineavvocatitorino.it

contro

S.M. Spa – (…) Difeso da  L.A. – (…) ed elettivamente domiciliato presso …………….@cnfpec.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 1367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 7 e pubblicata il 16/05/2022

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) DEL 15.01.2021 IMU 2019

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) DEL 15.01.2021 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:

riforma la sentenza n. 1367/2022 dell’allora Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione VII, depositata il 16 maggio 2022, con annullamento degli avvisi d’accertamento del 15 gennaio 2021, n.(…) e n.(…), ad oggetto IMU relativo agli anni 2019 e 2018.

– in via principale, annullare integralmente la pretesa avanzata con gli avvisi di accertamento,

– in via di subordine, annullare le sanzioni irrogate nei confronti della Sig.ra D.,

– in ogni caso, riformare la condanna alla rifusione delle spese di giudizio contenuta nella gravata sentenza.

Resistente/Appellato:

Respingere l’appello promosso dalla Sig.ra F.B.D., perché infondato, con ogni miglior formula e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 1367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Con vittoria delle spese di giudizio.

Svolgimento del processo

Con RGR 151/23 pervenuto in data 14 gennaio 2023 alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di II grado la contribuente F.B.D. ha appellato, chiedendone la riforma la sentenza n. 1367/2022 dell’allora Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione VII, depositata il 16 maggio 2022, che aveva respinto con addebito di spese il ricorso avverso gli avvisi d’accertamento del 15 gennaio 2021, n. (…) e n. (…), ad oggetto IMU degli anni 2019 e 2018, e relative sanzioni emessi da S. M. Spa, concessionario della riscossione del Comune di Segrate.

La disponibilità della casa di abitazione in S., C. U. S.F., via A. n.4, di proprietà del coniuge C.F.O., a seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Milano il 14.4.2010 era prevista ufficialmente a favore di F.B.D.. L’accordo omologato prevedeva la successiva cessione dell’usufrutto della casa a favore della ricorrente a titolo gratuito. Sostiene la ricorrente che il coniuge non ha mai trasferito il diritto di usufrutto, ed ha addirittura stipulato preliminare di vendita dell’immobile a terzi (F.), costringendo di conseguenza la ex coniuge ad agire in giudizio ex art. 2932 cod. civ. per ottenere l’adempimento in forma specifica dell’obbligo a trasferire il diritto di usufrutto. A seguito degli accordi presi in sede di divorzio, poi omologato dal Tribunale di Torino il 31.7.2018, O. si impegnava a trasferire a favore della Sig.ra D. l’immobile di S., previa cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante su tale immobile, e previo scioglimento del contratto preliminare concluso tra O. e F., con conseguente cancellazione altresì della corrispondente trascrizione, dando atto che l’immobile di S. era stato locato da O. alla società S.S.I. S.p.A. mediante contratto di locazione regolarmente registrato, con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

In tale situazione, sostiene parte ricorrente la propria carenza di legittimazione passiva all’imposta, in quanto l’immobile di cui agli avvisi impugnati era di proprietà del sig. O. che ne aveva anche la disponibilità, e concludeva chiedendo l’annullamento degli impugnati avvisi d’accertamento del 15 gennaio 2021, n. 494 e n. 758, ad oggetto IMU degli anni 2019 e 2018, e in subordine per la non debenza delle sanzioni.

Resisteva la Società S.M. Spa concessionario della riscossione del Comune di Segrate, sostenendo la soggettività passiva IMU della ricorrente in quanto assegnataria dell’immobile, stante la piena chiarezza delle norme applicabili alla fattispecie e concludeva per il rigetto del ricorso. In integrale adesione alla tesi erariale, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione VII con sentenza n. 1367/2022, depositata il 16 maggio 2022, aveva respinto il ricorso della contribuente con addebito di spese di giudizio rilevando in via principale la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011art.9, del D.L. n. 16 del 2012art. 4, comma 12-quinquies, e dell’art. 337- sexies c.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, parte ricorrente ribadisce i fatti per altro pacifici fra le parti, caratterizzanti la fattispecie concreta, ovvero che la ricorrente F.B.D., nelle annualità d’imposta accertate 2018 e 2019, non era proprietaria delle unità immobiliari sottoposte ad imposizione, né usufruttuaria, e non ne aveva nemmeno la disponibilità di fatto, in quanto locate a terzi da parte dell’ex coniuge, Sig. C.F.O..

La Sig.ra F.B.D. ed il Sig. C.F.O. avevano contratto matrimonio, con regime di separazione dei beni, in data 16 dicembre 1999. Nel 2010 i coniugi erano comparsi dinanzi al Tribunale di Milano, dichiarando di volersi separare consensualmente. Il Tribunale di Milano emetteva, in data 14 aprile 2010, decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi, accogliendo le condizioni concordate dalle parti (ed acquisite agli atti) ovvero che “… la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Signor C.F.O., sita in S., nell’ambito del ‘Complesso Urbanistico San Felice’ (…), viene assegnata alla Sig.ra F.B.D., quale genitore collocatario del minore, con tutti gli arredi in essa esistenti, ad eccezione dei beni e degli effetti personali del Signor C.F.O. che quest’ultimo preleverà in tempi e modalità da concordare, direttamente, con la moglie. 4) Il Signor C.F.O. si impegna a cedere alla moglie l’usufrutto sull’intero succitato immobile, ferma l’assegnazione del medesimo e di cui sub (…)) entro 30 giorni dall’omologa del verbale di separazione consensuale. Detto trasferimento avverrà tramite rogito notarile, avanti un Notaio scelto di comune accordo tra i coniugi, contenente l’esatta identificazione dell’unità immobiliare sopra descritta e sarà effettuato senza alcun corrispettivo, in esecuzione degli accordi economici assunti tra le parti. I costi notarili relativi al succitato trasferimento ed eventuali tasse saranno sostenuti, integralmente, dal Signor C.F.O.. Il Signor C.F.O. continuerà a sostenere, integralmente, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, relative alla casa coniugale, nonché il mutuo gravante sulla stessa (…)”.

Nelle annualità 2018 e 2019 l’appellante non risiedeva – né anagraficamente, né effettivamente – nell’immobile di S.. In particolare, risulta in atti che la contribuente viveva con il figlio L. O. a B. (F.), A. d’A. n. 11, in un immobile di proprietà di una società le cui quote erano intestate al Sig. O. all’80% e, per il residuo 20%, alla contribuente medesima. In sostanza, per comune intesa tra i coniugi, la casa coniugale era stata trasferita nell’abitazione di B..

Il Sig. O. si era reso inadempiente rispetto al proprio obbligo di trasferire a favore della Sig.ra F.B.D. il diritto di usufrutto sulla casa coniugale in Segrate, nell’ambito del ‘Complesso Urbanistico San Felice’. Ma ancor più, risulta in atti che, in totale spregio alle condizioni concordate in sede di separazione, aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita, con cui si impegnava a trasferire l’abitazione di S. a tale M.F. entro il 14 febbraio 2018; il contratto preliminare in questione veniva trascritto presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, conservatoria di Milano 2, in data 16 febbraio 2017 (documento in atti). Avvedutasi della trascrizione dell’accordo preliminare, la Sig.ra D. aveva inviato, a mezzo di legale di fiducia, una diffida al Sig. O. ed al Sig. F., contestando l’accaduto ed evidenziando che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 6, L. n. 898 del 1970 e 1599 del codice civile, il verbale di separazione omologato dal Tribunale di Milano doveva considerarsi opponibile al terzo promittente acquirente del bene. Conseguentemente, la contribuente aveva invitato e diffidato il Sig. O. ed il Sig. F. a non stipulare il contratto definitivo di compravendita (documento acquisito agli atti). In ogni caso, in data 4 gennaio 2018 la Sig.ra D. aveva provveduto a trascrivere il verbale di separazione consensuale presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, conservatoria di Milano 2 (documento in atti). Poche settimane dopo, l’odierna appellante aveva presentato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti del Sig. O., per ottenere l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di costituire il diritto di usufrutto sull’abitazione di Segrate, come previsto nel verbale di separazione consensuale (documento in atti); ed il ricorso era stato altresì notificato al Sig. F., a tutela del contradditorio processuale.

Successivamente, ovvero in data 22 giugno 2018 la Sig.ra D. ed il Sig. O. avevano concluso un accordo quadro di tipo transattivo, a definizione di tutte le controversie sorte a seguito della separazione e dell’assetto derivante dallo scioglimento del matrimonio (documento in atti). In tale accordo il Sig. O. si impegnava a trasferire a favore della Sig.ra D. l’immobile di S., previa cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante su tale immobile e previo scioglimento del contratto preliminare concluso da O. e F., con conseguente cancellazione altresì della corrispondente trascrizione (documento in atti). Peraltro, nel predetto accordo quadro veniva dato atto che l’immobile di S. era stato locato dal Sig. O. alla società S.S.I. S.p.A. mediante contratto di locazione regolarmente registrato, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 (documento in atti). Infine, in data 31 luglio 2018 il Tribunale di Torino omologava le condizioni relative al divorzio consensuale, con espresso richiamo all’accordo del 22 giugno 2018 intercorso fra le parti (documento in atti).

Quanto al contestato difetto di soggettività passiva della Sig.ra F.B.D. ai fini IMU questa Corte rileva che, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2011 i soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU) sono “il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (…)”. La formulazione della norma sopraccitata è, peraltro, sostanzialmente analoga a quella di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilita a suo tempo in materia di ICI. In caso di assegnazione della casa coniugale, l’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. n. 16 del 2012 ha previsto che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Pertanto, qualora un immobile abitativo di proprietà esclusiva del marito sia assegnato, come casa coniugale, alla moglie in sede di separazione o divorzio, ai fini dell’IMU la moglie sarà considerata titolare di un diritto reale di abitazione, con conseguente soggettività passiva e fruizione dell’esenzione IMU per abitazione principale.

A livello civilistico, l’art. 337-sexies del codice civile stabilisce, al comma primo, che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. Con la conseguenza che, qualora il coniuge assegnatario cessi di abitare nella casa coniugale, viene meno il diritto al godimento della casa familiare. A livello fiscale, dunque, il coniuge assegnatario che abbia cessato di risiedere nella casa coniugale non può più considerarsi, ai fini IMU, titolare di un diritto reale di abitazione. La cessazione della soggettività passiva a fini IMU del coniuge assegnatario comporta la ‘riemersione’ della soggettività passiva in capo al proprietario dell’immobile. In altri termini, questa Corte ritiene che l’IMU gravante sulle unità immobiliari di Segrate in relazione alle annualità 2018 e 2019 non poteva essere richiesta alla Sig.ra F.B.D. ma solo, ed in via esclusiva, al Sig. C.F.O., pieno ed unico proprietario dell’immobile abitativo e della relativa autorimessa.

I Giudici di primo grado, pur riconoscendo la situazione di fatto ovvero che “non è in discussione che la casa assoggettata ad imposta non era abitata dalla ricorrente”, hanno ritenuto che la soggettività passiva d’imposta dovesse essere attribuita alla Sig.ra F.B.D., unicamente sulla base del fatto che non era stato richiesto un provvedimento giudiziario di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, senza per altro tener conto che la ricorrente aveva dimostrato di non avere la disponibilità del bene, documentando il contenzioso in atto nei confronti del ex marito C.F.O..

In questa sede giova sottolineare che un eventuale provvedimento giudiziario di revoca del diritto di godimento avrebbe avuto esclusivamente una portata dichiarativa di una situazione di fatto da tempo cristallizzata e consolidata: il Sig. O. aveva locato a terzi (la società S.S.I. S.p.A.) l’immobile sin dal 2013 e tale circostanza dimostra che esso non era più, da molti anni, l’abitazione della Sig.ra F.B.D. e del figlio L.O., e come evidenziato nell’accordo omologato dal Tribunale di Torino il 31 luglio 2018 alla Sig.ra D. era stata assegnata, anche formalmente, come casa di abitazione coniugale, la casa di B., F..

Far dipendere la soggettività passiva in capo alla contribuente a mancata richiesta ed ottenimento di un provvedimento giudiziario di revoca dell’assegnazione della casa familiare si pone, quindi, in netto contrasto con il principio di capacità contributiva, poiché l’imposta viene addebitata in capo ad un soggetto che non aveva né la proprietà, né il possesso, e nemmeno la disponibilità materiale dell’immobile, anziché al vero ed unico proprietario che, come risulta da documento acquisito agli atti, godeva della percezione di canoni di locazione pari ad Euro.23.000,00 annui, oltre rivalutazione Istat, oltre che anche in contrasto con il principio di effettività, in base al quale la tassazione deve corrispondere ad una reale e concreta capacità economica del soggetto passivo. Nel caso di specie, ritenere che la sottoposizione ad imposizione ai fini dell’IMU facesse capo alla Sig.ra F.B.D. per il solo fatto che la stessa non avesse richiesto un provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’immobile significa attribuire la soggettività passiva sulla base di presupposti di natura formale, in contrasto con chiare risultanze della fattispecie concreta: non solo la casa coniugale era stata ufficialmente trasferita nell’abitazione di B. (Francia), ma l’immobile di S. era stato locato a terzi dal vero proprietario Sig. O., che percepiva i relativi canoni, come risulta da documento in atti. Giova inoltre sottolineare che l’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. n. 16 del 2012 ha una ratio di tipo agevolativo. Essa consente, infatti:

  1. a) al coniuge assegnatario (qualora, ovviamente, non sia venuto meno il diritto di godimento della casa familiare, com’è avvenuto nel caso di specie), di fruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, ovvero dell’aliquota ridotta e della corrispondente detrazione d’imposta qualora si tratti d’immobile accatastato nelle categorie (…), (…) o (…);
  2. b) al coniuge non assegnatario (e proprietario dell’immobile) di non dover assolvere l’IMU su un immobile di cui non la disponibilità materiale e giuridica. In questa prospettiva, la decisione dei Giudici di primo grado si pone in radicale contrasto con la ratio legis.

I Giudici di prime cure, ove hanno fatto riferimento alla necessità di ottenere un provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare al fine di tutelare gli interessi della prole, hanno del tutto omesso di considerare che il Tribunale di Torino, in sede di omologazione dell’accordo intervenuto fra le parti in sede di divorzio del 31 luglio 2018 (documento in atti), aveva dato atto che “la casa coniugale era “costituita in oggi dall’immobile di B. (F.), Avenue d’A. n. 11, di proprietà della DAGO S.C. di O.C.F. e D.F.B., in cui attualmente risiedono la Sig.ra F.B.D. ed il figlio L.O.” e che essa era “assegnata alla Sig.ra D.”. In questa prospettiva, era evidente, e dimostrato da apposito provvedimento giudiziario, che l’immobile di S. non potesse considerarsi, nemmeno formalmente, assegnato alla Sig.ra D., posto che la casa familiare oggetto di assegnazione era quella di Beausoleil (Francia).

I fatti di causa escludono dal punto di vista sostanziale che la ricorrente debba essere gravata dall’imposta IMU. La soggettività passiva relativamente agli anni 2018 e 2019, in cui l’appellante ha dimostrato di non avere la disponibilità del bene, andava attribuita all’effettivo proprietario: O.C.F., che, anche se in violazione degli accordi in sede di separazione legale, ne aveva di fatto conservata la disponibilità.

In astratto il Comune potrebbe non aver completamente torto ma un senso di equità impone di accogliere l’appello, pertanto questa Corte ritiene condivisibile la tesi di parte appellante, ove sostiene illegittima la conclusione dei giudici di prime cure, poiché formalistica, ed in contrasto con i principi di effettività e di capacità contributiva.

Per altro, questa Corte, pur rilevando l’assenza di soggettività passiva relativamente agli anni 2018 e 2019, in cui F.B.D. ha dimostrato di non avere la disponibilità del bene, ne riconosce la legittimazione ad agire in sede d’appello, in un periodo successivo, ovvero a seguito dell’omologazione delle condizioni relative al divorzio consensuale del 31 luglio 2018 da parte del Tribunale di Torino, ed il perfezionamento delle disposizioni contenute nell’accordo quadro di tipo transattivo successivamente registrato.

La sentenza di prime cure, non può essere condivisa nella parte in cui ha attribuito la soggezione ad imposta all’attuale appellante, per altro solo formalmente ma, di fatto, priva della disponibilità del bene, solo perché ne era teoricamente assegnataria. Pertanto la sentenza del giudice di prime cure deve essere integralmente riformata con l’annullamento degli impugnati avvisi d’accertamento del 15 gennaio 2021, n.494 e n.758, ad oggetto IMU degli anni 2019 e 2018. L’accoglimento dell’appello principale risulta assorbente dell’istanza d’annullamento delle sanzioni amministrative espresse in subordine.

In considerazione della complessità della vicenda, tanto più che il comportamento del Comune di Segrate, almeno da un certo punto di vista, anche se, forse, più formale che sostanziale, appare comprensibile, risulta comunque aver agito secondo buona amministrazione, le spese di giudizio di cui all’art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 possono essere integralmente compensate; pertanto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione sedicesima, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello riforma la sentenza di primo grado e, per l’effetto rigetta gli avvisi d’accertamento del 15 gennaio 2021, n.494 e n.758, ad oggetto IMU degli anni 2019 e 2018. Spese Compensate.

Così deciso in Milano, il 18 ottobre 2023.


COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in esame annulla l’avviso di accertamento IMU emesso contro il coniuge che, pur risultando formalmente assegnatario della casa familiare, di fatto era privo della disponibilità della stessa a causa dell’inadempimento dell’altro coniuge rispetto agli accordi di separazione.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, far dipendere la soggettività passiva in capo alla contribuente dalla circostanza che ella non avesse richiesto ed ottenuto un provvedimento giudiziario di revoca dell’assegnazione della casa familiare si porrebbe in netto contrasto con i principi di capacità contributiva e di effettività dell’imposizione, in quanto l’imposta finirebbe per essere addebitata ad un soggetto che non ha né la proprietà, né il possesso, né la mera disponibilità materiale dell’immobile, anziché al vero ed unico proprietario che, violando gli accordi di separazione, ha conservato la disponibilità dell’immobile, concedendolo peraltro in locazione a terzi e percependo i relativi canoni locatizi.

Viene dunque riformata la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva attribuito la soggezione ad imposta all’appellante in base ad un dato meramente formale (i.e.: provvedimento di assegnazione mai revocato), nonostante ella risultasse di fatto priva della disponibilità del bene.

Malgrado l’annullamento dell’avviso di accertamento, viene tuttavia riconosciuto il corretto comportamento dell’Amministrazione comunale, con conseguente compensazione delle spese di lite