*** vigente al 1 Marzo 2018 ***

REGIO DECRETO 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff., 30 settembre, n. 227). – Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (1) (2) (3).

(1) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l’ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.
(2) L’originaria espressione “conciliatore” deve intendersi sostituita con “giudice di pace” a far data dal 1 maggio 1995 ai sensi dell’articolo 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
(3) A norma dell’art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono abrogate tutte le disposizioni che regolano mediante rinvio al presente decreto, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli artt. 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal D.P.R. 43 del 1988. Attenzione: questo contenuto è disponibile per i soli utenti registrati