La III Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25982 del 23/09/2025, ha specificato che ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora di una persona destinataria di una notifica, rileva esclusivamente il luogo dove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Il destinatario ha l’onere di provare l’inesistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario dell’atto, elemento cruciale per la validità della notifica in quel luogo.

Il caso ha preso avvio a seguito del ricorso per Cassazione promosso da A.A, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato il giudizio del Tribunale di primo grado. In precedenza il Tribunale di Crotone, su ricorso proposto da un ente bancario, dichiarò ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia di un atto di donazione attraverso il quale A.A. aveva donato al figlio E.E. un magazzino di sua proprietà sito nel comune di C. La banca nel giudizio di primo grado, affermò di essere creditrice di A.A. e di aver ottenuto dal Tribunale di Crotone un decreto ingiuntivo per euro 714.018,70.

A.A. propose appello avverso tale sentenza, lamentando la nullità o inesistenza della notifica dell’atto di citazione in quanto quest’ultimo era stato notificato in luogo diverso da quello di residenza e consegnato a mani del marito, presunto familiare convivente, con il quale ella non coabitava più dal 2015. A.A. chiedeva quindi di accertare che l’appello era stato tempestivamente proposto entro il termine di sei mesi dall’avvenuta conoscenza dell’esistenza di un processo. A seguito di tale ricorso, l’istituto bancario “creditore” si costituì in giudizio eccependo la tardività dell’appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ottenendo il parere favorevole della Corte. L’appellante difatti non aveva dato prova della nullità dell’atto di citazione gravando su di essa l’onere di provare l’inesistenza del rapporto di convivenza con il marito. 

La Corte di Cassazione viene quindi interpellata a seguito del ricorso presentato da A.A. fondato su tre distinti motivi presenti nella propria memoria.

La Consulta per una questione di ordine logico ha deciso di trattare come primo il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e la mancata ammissione di mezzi di prova che la stessa aveva richiesto. La Corte Costituzionale per sua stessa natura di giudice di legittimità non può quindi valutare nuovamente fatti o darne un diverso valore probatorio ritenendo tale motivo inammissibile :”La ricorrente non ha dimostrato come il mancato accoglimento delle istanze istruttorie si sia tradotto in una violazione dei principi sull’onere della prova o sulla disponibilità delle prove, né ha evidenziato un errore logico o giuridico nella valutazione già operata dalla Corte d’Appello in ordine alla sufficienza del materiale probatorio già acquisito per decidere la controversia.”

Con il primo motivo invece la ricorrente sostiene l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 e n. 3 c.p.c. Biasima la sentenza d’appello che ha ritenuto validamente effettuata la notifica dell’atto di citazione all’indirizzo controverso quando a suo avviso era stata perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., cioè tramite deposito di avviso presso la casa comunale e comunicazione tramite raccomandata affermando inoltre di non risiedere più all’indirizzo contestato.

Secondo il parere della Corte Costituzionale il motivo è però inammissibile in quanto non ha nessuna correlazione con le rationes decicendi su cui si fonda la decisione impugnata. La consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale tende a privilegiare la dimora di fatto rispetto alle risultanze anagrafiche e pone l’onere probatorio a carico del destinatario dell’atto. Difatti “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.”

In particolare nel caso in esame: ” la prevalenza su dette risultanze della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto comporta a carico del destinatario l’onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna – dell’inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario”. 

La ricorrente secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello non aveva dato prova della mancanza del rapporto di convivenza con il consegnatario producendo solamente mere certificazioni anagrafiche e non potendo così eccepire la nullità dell’atto di citazione.

Inoltre la corte territoriale d’appello aveva ritenuto che il domicilio presso il quale era stata perfezionata la notifica corrispondeva a quanto indicato da A.A. nel contratto di mutuo di cui la stessa si era fatta garante. Anche in questa circostanza vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione :“In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento, atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata” (Cass., 3, n. 17040 del 12/11/2003; Cass., 3, n. 17021 del 20/8/2015; Cass., 3, n. 19387 del 2017).”

Il mancato superamento da parte della ricorrente dei motivi sopra esposti ha portato a ritenere anche in questo caso il ricorso inammissibile da parte della Corte Costituzionale.

Infine nel terzo motivo, la ricorrente lamentava l’illegittimità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 141 comma 2 c.p.c. e 47 c.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione al n. 3 e al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Anche in questo la censura è formulata in termini generici e priva della necessaria specificità e autosufficienza che deve connotare il ricorso per Cassazione impedendo così alla Corte di poter esercitare il proprio sindacato di giudice di legittimità.

Per i motivi suddetti la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

 

Ferrante Vittorio Gabelli

Dottore in Giurisprudenza