Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 132/2023 attinente alla proroga dei termini normativi e dei versamenti fiscali, viene resa certo il rinvio al 2025 delle regole dettate dal Mef in materia di standardizzazione delle aliquote IMU da parte dei comuni. Secondo quanto si legge all’art. 6-ter della legge 27 novembre 2023 n. 170 di conversione del decreto legge 29 settembre 2023 n. 132 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 278 del 28.11.2023 viene infatti posticipato al 2025 l’obbligo per i comuni di elaborare il Prospetto delle aliquote IMU all’interno del Portale del federalismo Fiscale, proprio alla luce delle criticità evidenziate dagli stessi comuni nella fase di sperimentazione dell’applicativo informatico.
Ripercorrendo la vicenda, di cui ci eravamo occupati su questa testata in un articolo pubblicato solo pochi giorni fa, va ricordato come la normativa IMU sia stata aggiornata per mezzo di un decreto ministeriale del Mef emanato lo scorso 7 Luglio e pubblicato in GU n. 172 del 25 luglio contenente le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e vengono altresì stabilite le modalità di elaborazione del c.d. “Prospetto” che dovrà poi essere obbligatoriamente allegato alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e successivamente pubblicato sul portale del MeF. Nell’allegato A del suddetto D.M. vengono pertanto elencate centinaia di fattispecie ritenute ammissibili ai fini della diversificazione delle aliquote IMU.
Nonostante il lodevole intento volto alla razionalizzazione e semplificazione del variegato panorama delle aliquote IMU applicate dalla moltitudine di comuni italiani tuttavia i primi riscontri sul campo dell’applicativo messo a punto dai tecnici del MeF non hanno dato purtroppo i risultati sperati.
Il decreto in parola emanato ai sensi dall’art. 1, commi 756, 757, 764 e 767, della L. n. 160 del 2019, aveva richiesto ben tre anni di gestazione e avrebbe dovuto trovare applicazione a decorrere dall’anno di imposta 2024, tuttavia, nonostante lo sforzo profuso per raccogliere in un unico provvedimento l’intero panorama delle aliquote IMU applicabili, i primi test effettuati dagli enti sull’applicativo hanno evidenziato numerose criticità.
Ricordiamo che in origine, proprio in ragione della portata innovativa e della complessità dell’applicazione informatica predisposta a cura del MEF, l’obbligo di utilizzare l’applicazione stessa era stato fissato a partire dall’anno di imposta 2024, mentre il “Prospetto” da elaborare era stato messo a disposizione degli enti già dallo scorso mese di ottobre, al solo scopo di consentire agli stessi di testare l’applicazione informatica sottostante. Senonché proprio la fase di sperimentazione dell’applicativo messo a disposizione dal Ministero dell’Economia per l’elaborazione del prospetto delle aliquote ha fatto emergere diverse lacune che comporteranno il probabile rinvio delle novità al 2025.
Tali lacune hanno pertanto indotto ANCI ed IFEL a proporre un rinvio dell’obbligo di applicazione del “Prospetto” che come detto era stato introdotto dal legislatore come novità nell’impianto del tributo IMU sin dalla Legge di Bilancio 2020 ma che ancora oggi non riesce a trovare applicazione. In un comunicato IFEL del 15 novembre si legge infatti testualmente che “Durante la fase di sperimentazione avviata dal Mef a metà ottobre, i Comuni avevano riscontrato alcune criticità, tra cui l’assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti, che si auspica verranno integrate nel corso del più ampio lasso di tempo concesso dal Parlamento”. In conseguenza di tali riscontri è stato pertanto opportuno correre ai ripari intervenendo mediante la decretazione d’urgenza. Come detto infatti la modifica normativa è confluita nella Legge di conversione del cosiddetto decreto Proroghe n. 132/2023 e il provvedimento in questione motiva il rinvio al 2025 proprio a causa della mancata considerazione nel prospetto elaborato dal MEF di “alcune rilevanti fattispecie” per le quali i Comuni potranno provvedere alla diversificazione delle aliquote.
Ma andando con ordine, nel ripercorrere le tappe di questo accidentato percorso bisogna osservare l’importanza della fase di sperimentazione del prospetto delle aliquote IMU che è partita alla fine del mese di settembre, con il fine di consentire ai comuni di testare le novità rese operative dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023.
Tale delicata fase, doveva servire agli uffici tributi per testare le funzionalità dell’applicativo consentendo agli enti di diversificare le aliquote IMU non soltanto sulla base delle fattispecie “base” previste ai sensi della norma ossia:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D.
Bensì anche in base alle specifiche fattispecie appositamente individuate nell’allegato A del decreto.
Ricordiamo infatti che il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ha facoltà ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie tassativamente individuate dalla norma.
L’intento del decreto era proprio quello di regolamentare tale facoltà limitandola solo alle casistiche in esso precisate. Tra le casistiche individuate dal Ministero tuttavia, non sono state previste alcune fattispecie rilevanti, ragion per cui si è reso necessario prevedere una proroga delle novità in materia di aliquote IMU di un ulteriore anno.
Come detto, durante la fase sperimentale avviata dal Mef, i Comuni hanno segnalato diverse criticità, come ad esempio l’assoluta assenza di determinate fattispecie comunemente utilizzate dai comuni nelle loro delibere. Questo perché il provvedimento emanato la scorsa estate si addentra in molti dettagli ma dimentica le esenzioni che possono essere introdotte dai comuni tramite regolamenti specifici. Inoltre, equipara le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e Terzo Settore, anche se non tutte le organizzazioni senza scopo di lucro sono enti non commerciali, ed infine in diverse occasioni non tiene conto degli immobili pertinenziali, come nel caso delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti limitando la relativa aliquota solo alle categorie di immobili ad uso abitativo.
Visto il numero ed il tenore delle segnalazioni pervenute al Ministero si è pertanto deciso di correre ai ripari proponendo il rinvio tramite un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Legge n. 132/2023, che già il 16 novembre scorso aveva incassato il primo via libera da parte del Senato e che da ieri con la pubblicazione in Gazzetta del Legge di conversione del D.L. Proroghe è divenuto definitivamente efficace. Il provvedimento di proroga in questione come sopra anticipato, rimanda al 2025, l’obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del “Prospetto”, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il testo dell’articolo 6-ter della Legge di conversione n. 170/2023 prevede nel dettaglio quanto segue: “In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025.”
Da un’attenta lettura del suddetto art. 6-ter emerge una evidente criticità nella costruzione della norma di proroga. Va evidenziato infatti come il D.M. 7 luglio, rispondeva fondamentalmente a due esigenze; da una parte andava ad individuare le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi da 748 a 755 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’altra stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.
L’aver costruito il provvedimento di rinvio scrivendo che viene sostanzialmente prorogato al 2025 il solo “l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze” non appare a tutti gli effetti la miglior formulazione possibile. In tal modo infatti, andando ad interpretare la norma in maniera letterale, gli enti per il 2024 sarebbero esonerati soltanto dall’obbligo di elaborazione del “Prospetto” che si ottiene utilizzando l’applicazione informatica del portale MEF, ma resterebbe assolutamente applicabile per il 2024 il D.M. 7 luglio per la parte in cui lo stesso si occupa di definire le aliquote ammissibili ai fini della diversificazione delle fattispecie IMU individuate nell’allegato A del decreto medesimo.
In tal modo però non si otterrebbe lo scopo previsto dal legislatore, le criticità evidenziate dagli enti infatti non sono connesse a malfunzionamenti di carattere tecnico riguardanti il portale che genera il c.d. “Prospetto”, ma derivano da lacune occorse in sede di predisposizione degli elenchi delle aliquote ammissibili contenute nell’allegato A del D.M. 7 luglio. Rinviare l’obbligo di utilizzo del solo “Prospetto” non sarebbe pertanto sufficiente a risolvere tali criticità, ma potrebbe al contrario generare maggior confusione negli enti impositori che propri in questi giorni si accingono a definire le aliquote da applicare per il prossimo anno.
Va comunque tenuto in considerazione il fatto che dando invece una lettura sistemica della norma emendativa, è possibile ritenere che l’utilizzo del prospetto sia intimamente legato alla sistematizzazione delle fattispecie di cui all’allegato, anch’esse oggetto del dm di luglio. In altri termini, la riconducibilità delle fattispecie al prospetto automatizzato è intrinseca alla finalità della norma che consiste nella conoscibilità “universale” delle aliquote decise da ciascun Comune. Secondo tale lettura è da ritenere come pacifico che la proroga dell’utilizzo del prospetto porti con sé la non applicazione della griglia di riferimento di cui all’allegato del dm 7 luglio. Per evitare di ingenerare ambiguità interpretative, cosa che purtroppo spesso accade in occasione dell’emanazione di provvedimenti normativi volti alla proroga di norme di difficile attuazione, sarebbe stato forse stato più opportuno indicare quale oggetto di proroga non solo l’obbligo di utilizzo del “Prospetto” e della relativa applicazione informatica, quanto piuttosto il differimento al 2025 degli effetti del D.M. 7 luglio 2023, posticipandone l’efficacia di un anno.
La confusione generata dalla vicenda è evidente, tanto più che ad oggi l’apposito portale del MEF non consente ancora agli enti di generare il c.d. Prospetto, non permettendo in ogni caso di approvare la delibera delle aliquote ai sensi di quanto previsto del suddetto decreto, nemmeno da parte di quei pochi enti che non hanno riscontrato particolari criticità o lacune rispetto al panorama delle aliquote IMU già in applicazione e che pertanto avrebbero ben potuto servirsi di tale nuovo strumento.
Detto questo, non appare affatto inopportuno che gli enti, pur non applicando il D.M. 7 luglio, operino comunque un avvicinamento degli schemi comunali al ventaglio rappresentato nell’allegato A del decreto stesso, seguendo i principi ispiratori dettati dal legislatore che proprio all’art. 3 comma 2 del decreto il quale prevede che nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di diversificazione delle aliquote, esso debba in ogni caso rispettare i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Da ultimo va osservato come la portata innovativa del D.M. 7 luglio 2023 e dello strumento informatico predisposto dal MEF si interseca inevitabilmente con un altro aspetto particolarmente innovativo nella gestione delle finanziaria degli enti locali, ovvero la recente introduzione dei correttivi ai principi contabili apportati dal D.M. 25 luglio 2023. La modifica ai principi contabili infatti avendo dettato tempistiche molto stringenti per l’approvazione del bilancio 2024/2026, impone agli uffici tributi ed entrate dei comuni di cimentarsi proprio in questi giorni nella verifica circa la compatibilità delle aliquote IMU da proporre per l’annualità 2024 rispetto alle fattispecie approvate con il DM 7 luglio 2023 pubblicato nella G.U. 25 luglio 2023, n. 172. Lavoro questo, che è assolutamente necessario porre in essere in tempi brevi al fine di garantire previsioni di entrata attendibili nell’elaborazione del bilancio di previsione di prossima approvazione.
Il rinvio di un anno nell’obbligatorietà del Prospetto anche in ragione della motivazione posta alla base del rinvio, ossia la mancata considerazione di alcune rilevanti fattispecie attualmente non prese in esame, fa prevedere un lungo lavoro di adeguamento da parte del Mef; un lavoro certosino che dovrà necessariamente essere posto in essere in tempi rapidi ma che al tempo stesso richiederà la massima attenzione al fine di poter risolvere le criticità riscontrate dagli enti. Per il completo avvio della nuova IMU enti e contribuenti dovranno quindi attendere il 1° gennaio 2025, salvo ulteriori rinvii.
Dott. Francesco Foglia