La novità è contenuta nel testo di conversione in legge del Dl bollette 2023

“Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”: è così rubricato l’art. 17-bis introdotto in sede di conversione del dl 34/2023, c.d. “decreto bollette”  che consente di estendere l’applicazione di alcuni istituti della cosiddetta “tregua fiscale” previsti dalla legge di bilancio 2023, anche agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate o che hanno assegnato tale servizio ai concessionari della riscossione. Con la Legge  26 maggio 2023, n. 56 – legge di conversione  del dl 34/2023 – recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, il legislatore, per mezzo  del citato art. 17-bis, ha infatti previsto  che  le misure di rottamazione e saldo e stralcio vengano estese anche ai carichi gestiti dagli enti locali in via diretta o per il tramite di concessionari della riscossione.

Più precisamente la novità in commento apre le porte non solo alle procedure di saldo e stralcio dei  carichi fino a 1.000 euro, ma anche alla rottamazione dei carichi relativi ai crediti di maggiore ammontare, prevedendone l’applicazione a favore di Regioni ed enti locali. Le misure introdotte dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) lo ricordiamo avevano previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro e la rottamazione dei carichi di importo superiore ai 1.000 euro, ma solo per i carichi affidati e gestiti dall’Agente di riscossione Agenzia Entrate-Riscossione. 

Di fatto, le previsioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2023, facendo espresso riferimento solo ai carichi affidati all’Agente di riscossione nazionale, disponevano l’esclusione dalla rottamazione per le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi dei comuni e degli altri enti locali  che negli anni hanno optato per la scelta di non avvalersi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo dei propri crediti e che quindi  li riscuotono in proprio oppure mediante concessionari privati. Le due misure sopra richiamate, ovvero la c.d. rottamazione quater ed il saldo e stralcio per le partite fino a mille euro ora vengono invece estese anche ai carichi dei debiti riscossi direttamente dagli enti locali o affidati a concessionari che gestiscono il servizio di riscossione coattiva per conto del Comune. Gli enti territoriali infatti potranno ora introdurre le suddette sanatorie, sia nel caso di riscossione diretta dei loro carichi sia in caso di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti iscritti nell’apposito albo dei concessionari della riscossione istituito ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Agli enti locali viene pertanto data la facoltà di adottare, con propri atti, l’adesione alle anzidette definizioni agevolate rifacendosi agli istituti previsti dalla legge di bilancio 2023. In particolare gli enti sono chiamati a scegliere se aderire o meno alle seguenti previsioni, in origine dettate per i soli carichi gestiti da ADER, ovvero, la possibilità di procedere allo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro sorti nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ed alla  rottamazione dei crediti superiori a 1.000 euro con riguardo ai crediti posti in riscossione coattiva ed originati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Resta inteso che trattandosi di facoltà, i Comuni possono liberamente scegliere di aderire ad una sola delle due misure di agevolazione, ad entrambe o in alternativa possono anche decidere di non aderire a nessuna delle due misure.

In merito all’esatta definizione del perimetro delle due sanatorie adottabili dagli enti locali, la norma in oggetto si limita a richiamare le disposizioni di cui ai commi 227 e 229-bis dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 per quanto riguarda il saldo e stralcio dei debiti a ruolo fino a mille euro e il comma 231, della medesima legge per ciò che attiene alla c.d. Rottamazione-quater.

Più in dettaglio, le fattispecie di carichi insoluti per i quali l’ente impositore ha avviato procedure di riscossione coattiva e che rientrano nel perimetro delle misure agevolative oggetto di trattazione sono individuate come di seguito indicato:

  • da una parte somme di importo fino a 1.000 euro, il cui recupero coattivo è stato avviato mediante notifica dell’ingiunzione di pagamento. Per esse l’ente sarà chiamato a scegliere tra l’annullamento integrale o la defalcazione delle sole componenti relative a sanzioni ed oneri accessori;
  • dall’altra somme richieste in fase di riscossione coattiva di importo superiore a 1.000 euro, che riguardano non solo le ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910, notificate per il recupero coattivo degli atti di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 ma che comprendono anche gli atti di accertamento esecutivi non incassati ed emessi a decorrere  dal 1° gennaio 2020 divenuti definitivi e non riscossi.

Non tutti i carichi delle suddette fattispecie sono però eleggibili allo stralcio o alla rottamazione; le disposizioni dirette ad ADER, al fine dell’individuazione dei carichi ammissibili, fanno riferimento alla data di iscrizione a ruolo, che deve essere compresa nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 per quanto riguarda lo stralcio automatico dei crediti fino a 1.000 euro e nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per quelli ammissibili  alla c.d. “rottamazione”. Nel caso di riscossione coattiva affidata ad un soggetto iscritto all’albo, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, andrà considerata come discrimine temporale la data in cui è stata formalizzata la consegna al concessionario dell’elenco delle posizioni debitorie da riscuotere coattivamente.

Va osservato poi come i meccanismi di applicazione delle due misure presentino profonde differenze; per i crediti di importo fino a mille euro infatti si parla di “stralcio” ovvero la cancellazione del credito avviene in automatico senza che il contribuente debba presentare alcuna istanza e di fatto senza che sia previsto neanche alcun obbligo di comunicare allo stesso l’avvenuta cancellazione totale o parziale del credito. Per i crediti di importo superiore al contrario la misura viene ad essere attivata solo dietro presentazione da parte del debitore di apposita istanza di ammissione al beneficio.

La ratio del differente meccanismo con cui si accede alle agevolazioni in commento è evidente, da un lato vi è l’esigenza di “ripulire” il cosiddetto magazzino dei crediti degli enti locali di quelle partite piuttosto risalenti nel tempo (2000-2015) il cui importo è estremamente ridotto (fino a 1.000 euro). Partite che proprio per queste due caratteristiche si presentano come di difficile esazione e per le quali in molti casi le procedure di riscossione coattiva si sono dimostrate nel tempo scarsamente efficaci e spesso appaiono eccessivamente onerose in ragione del basso valore unitario del singolo credito posto in riscossione. Ne consegue che per esse il legislatore ha ipotizzato appunto un meccanismo di stralcio automatico, ponendo poi in capo al singolo ente la facoltà di optare per il loro stralcio integrale o solo parziale.

Dall’altro lato abbiamo invece i crediti di importo superiore ai 1.000 euro per i quali l’orizzonte temporale di riferimento in alcuni casi è molto meno risalente nel tempo (carichi avviati a riscossione coattiva fino a giugno 2022) e per i quali il legislatore, come peraltro aveva già fatto in occasione delle precedenti rottamazioni, ha previsto  un meccanismo che si viene ad attivare solo dietro esplicita richiesta avanzata da parte del contribuente e che contestualmente prevede il pagamento da parte dello stesso delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei provvedimenti di riscossione.

Per quanto riguarda tale ultima tipologia di definizione agevolata gli enti locali, secondo il contenuto del secondo comma dell’art. 17-bis, avranno la possibilità di definire tutta una serie di aspetti che vanno dal numero delle rate che il debitore potrà richiedere e la relativa scadenza di pagamento, alle modalità di accesso e ai termini per la presentazione delle istanze. La norma infatti pone in capo ai singoli enti la facoltà di disciplinare in maniera molto ampia le procedure e le modalità di applicazione dell’agevolazione in commento, in conformità alla potestà regolamentare a questi riconosciuta dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

In particolare in relazione alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 231 della citata legge n. 197 del 2021, il legislatore ha individuato alcune previsioni che gli enti locali saranno tenuti a definire, ossia:

  • il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
  • le modalità cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza, mediante la quale il debitore indica il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Ricalcando le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023, la rottamazione degli enti locali dovrà inoltre prevedere l’obbligo per debitori di indicare nell’istanza di accesso alla procedura l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendosi contestualmente l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Dal momento della presentazione dell’istanza, precisa ancora il comma 3 dell’art. 17-bis, verranno sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza stessa, mentre il comma 4, stabilisce che nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la rottamazione degli enti locali, al pari di quella prevista dalla legge n. 197 del 2022, non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza finalizzati al recupero delle somme oggetto dell’istanza. Eventuali versamenti effettuati prima dell’intervenuta decadenza, in tal caso, verranno acquisiti dall’ente locale a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La norma introdotta in sede di conversione specifica poi che si applica agli enti territoriali quanto disposto dal comma 240 art. 1 della stessa Legge n. 197/2022, che nello specifico prevede che:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono infine essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La norma in commento prevede infine che dalla rottamazione degli enti locali dovranno restare espressamente escluse le somme relative alle causali elencate nel comma 246 della legge di bilancio 2023 ovvero: le risorse proprie UE, l’iva  riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti ed infine multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Un discorso a parte va invece fatto per quanto riguarda le violazioni amministrative, comprese quelle per la violazione del codice della strada, per le quali l’abbattimento delle somme opererà limitatamente agli interessi,  comunque  denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo  17  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, così come previsto nel coma 247 della già richiamata legge di bilancio 2023.

Ulteriore aspetto da tenere a mente è la tempistica concessa agli enti territoriali per decidere se introdurre le due definizioni agevolate, tempistica che il legislatore ha fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2023, legge 26 maggio 2023, n. 56 pubblicata in G.U. n. 124 del 29/05/2023.

In sintesi le scelte che gli enti sono chiamati a compiere nei prossimi due mesi sono quindi molteplici, essi infatti potranno optare di aderire allo stralcio parziale per la sola quota relativa ad interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora dei carichi fino a 1.000 euro iscritti a ruolo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015, oppure, in alternativa all’ipotesi anzidetta, allo stralcio totale dei medesimi carichi sopra indicati;

Ulteriormente gli stessi potranno optare di aderire o meno alla c.d. rottamazione dei carichi a di importo superiore a 1.000 euro posti in riscossione coattiva nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2022.

Sulla base delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2023 gli enti locali dovranno inoltre disciplinare le procedure necessarie per accedere alle agevolazioni in oggetto, a tal fine ogni ente dovrà approvare un’apposita delibera di Consiglio Comunale in cui andranno stabilite le modalità dell’accesso agli istituti sin qui esaminati da parte dei contribuenti oltre agli aspetti procedurali relativi alla gestione delle istanze che da essi perverranno. Al fine di rendere disponibile la documentazione occorrente, il Comune avrà l’obbligo mettere a disposizione dei contribuenti l’apposito modello di domanda, mediante inserimento dello stesso sui propri siti istituzionali.

Il legislatore ha infine previsto che i provvedimenti assunti dal Comune acquisteranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente locale.

L’ente è comunque tenuto ad effettuare la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio, sebbene a soli fini statistici, nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario della riscossione entro il 30 giungo 2023, termine quest’ultimo che in verità desta qualche perplessità in quanto antecedente il termine ultimo concesso agli enti per deliberare la loro eventuale adesione ai provvedimenti di pace fiscale in argomento.

Dott. Francesco Foglia