Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sez. 1, 13 febbraio 2024 n. 68


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

XXXXX impugnava l’avviso di pagamento n. yyy per TARI 2021 emesso dal Comune di “Omissis”  in relazione ad un immobile cat. D/10 utilizzato per l’attività secondaria di agriturismo. Eccepiva che il Comune aveva applicato la TARI effettuando una illegittima assimilazione dell’attività agrituristica alla categoria degli “alberghi con ristorante” in quanto il regolamento comunale TARI non prevedeva la specifica classificazione “agriturismi”. Impugnava altresì la delibera consiliare n. 27/2021 di approvazione delle tariffe e il Regolamento Comunale adottato in materia di TARI chiedendone la disapplicazione quali atti presupposti. Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’avviso di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 52/2023 pronunciata il 28.9.2022 e depositata il 16.1.2023 respingeva il ricorso con condanna alle spese. Propone appello il contribuente eccependo che la sentenza di primo grado ha respinto l’eccezione di illegittima assimilazione ai fini TARI delle attività agrituristiche a quelle alberghiere con ristorazione senza motivare la legittimità dell’equiparazione. Sostiene che il Comune ha effettuato arbitrariamente l’equiparazione sul presupposto che il Regolamento comunale TARI non prevede una classificazione autonoma per gli agriturismi. Argomenta sulle notevoli differenze giuridiche tra le attività alberghiere e agrituristiche che impediscono una loro assimilazione, sulle finalità della specifica attività agrituristica finalizzata dalla legge all’obiettivo primario di recupero del patrimonio, ribadisce che non viene eseguita ristorazione per la quale non vi sono nemmeno le autorizzazioni amministrative richieste. Eccepisce infine l’omessa pronuncia dei primi giudici sulla richiesta di disapplicazione sia della delibera consiliare di approvazione delle tariffe che del regolamento comunale TARI che non prevede la classificazione degli agriturismi. Chiede l’accoglimento dell’appello e per l’effetto l’integrale rimborso delle somme medio tempore corrisposte a titolo di TARI 2021 con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Si costituisce in giudizio il Comune di “Omissis”  ribadendo le difese di prime cure e controdeducendo che l’attività in questione è sempre stata tassata con categoria “alberghi con pasti”, che la somministrazione di pasti si deduce da vari atti e dichiarazioni della stessa famiglia xxxxx. Argomenta che il regolamento comunale non prevede una specifica categoria per l’attività esercitata da controparte e che la Cat. 07 “alberghi con ristorazione”, applicata al caso in esame, risulta essere la più similare; inoltre, riferisce della previsione regolamentare di una riduzione tariffaria al 50 % per le utenze non stabilmente attive e di altra riduzione riservata a strutture con indice medio di utilizzo inferiore al 25%, delle quali la contribuente potrebbe fruire, ma che non ha richiesto. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese L’appellante deposita ulteriori memorie illustrative ribadendo che il Comune avrebbe dovuto adottare una classificazione autonoma. Conclude insistendo nelle richieste formulate con l’atto di appello. La Corte, all’esito dell’udienza di trattazione del 20 dicembre 2023 si riserva la decisione ai sensi dell’ art. 35 d. lgs. n. 546/1992 . La riserva è stata poi sciolta nella successiva camera di consiglio del 15 gennaio 2024. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte letti e valutati i motivi di appello e le ulteriori memorie illustrative, le deduzioni del resistente, le precisazioni rassegnate dalle parti in udienza ritiene che l’appello sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. La tassazione ai fini TARI delle attività di agriturismo è stata oggetto di frequente contenzioso fra i Comuni e i titolari degli agriturismi e deriva dal fatto che molti Comuni ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani non avevano previsto per gli agriturismi nelle delibere di approvazione delle Tariffe TARI e/o del Regolamento una classificazione e una tariffa autonoma, ma solo un’assimilazione dell’agriturismo alle attività alberghiere con applicazione della tariffa a queste ultime riservata. Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato con numerose sentenze fra cui la n. 1162/2019 del 17.1.2019 resa nel contenzioso fra un Comune Umbro e un operatore di agriturismo per una fattispecie coincidente con quella in contestazione. In detta sentenza il giudice amministrativo ha statuito che “non è legittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera comunale TARI fra attività alberghiera e agriturismo” e ne ha decretato l’annullamento. Il Collegio, ai fini che occupa, condivide espressamente la motivazione di fondo della sentenza del Consiglio di Stato e cioè che l’assimilazione fra l’attività alberghiera e l’attività di agriturismo implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva mentre l’ordinamento le differenzia sotto svariati punti di vista: – dal punto di vista dello statuto imprenditoriale perchè la Legge n.96 del 20.2.2006 nel definire le attività agrituristiche fa riferimento a finalità specifiche quali l’utilizzo di risorse dell’azienda in connessione con attività agricole, valorizzazione del territorio e valorizzazione del patrimonio rurale e forestale; – dal punto di vista delle finalità dell’attività perchè la legge 96/2006 considera l’attività agrituristica come specificazione dell’attività agricola e non assimilabile a quella alberghiera dalla quale la dividono finalità e regime; – dal punto di vista dell’ordinamento del turismo che inserisce gli alloggi dell’attività agrituristica nelle strutture ricettive extralberghiere; dal punto di vista dell’ordinamento tributario in quanto l’attività agrituristica ha una condizione speciale agevolata. Dirimente è infine la circostanza che tali differenziazioni si riflettono in maniera determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva. Le considerazioni formulate inducono il Collegio a ritenere che la deliberazione del Consiglio Comunale di “Omissis”  n. 27 del 30.6.2021 di approvazione delle Tariffe TARI 2021 e il presupposto Regolamento Comunale approvato con la deliberazione comunale n. 43 del 30.9.2014 e successive modifiche vigenti per il 2021, siano illegittimi nella parte in cui prevedono ai fini TARI l’assimilazione fra le attività di alberghi con ristorante e agriturismo come da allegato 1 al Regolamento Comunale contenente Tabella Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La Corte ritiene dunque che la Deliberazione comunale n. 27 del 30.6.2021 del Comune di “Omissis”  e il presupposto Regolamento TARI, rilevanti ai fini della decisione del giudizio in corso, debbano essere disapplicati, ai sensi dell’ art. 7 comma 5 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992 . Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte, ritenuti assorbiti gli altri motivi di gravame, accoglie l’appello del contribuente e per l’effetto dichiara illegittimo l’atto impugnato e dovuto il rimborso delle somme corrisposte a titolo di TARI annualità 2021. La particolarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria previa disapplicazione del regolamento comunale TARI di “Omissis” e della delibera n. 27 del 30.6.2021 di approvazione delle tariffe TARI per il 2021 accoglie l’appello del contribuente e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’atto impugnato; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.


COMMENTO –La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, con la sentenza n. 68 del 13/02/2024, ha affermato che i comuni devono prevedere, ai fini della TARI, ad una classificazione e all’istituzione di una tariffa autonoma per le attività di agriturismo rispetto agli alberghi con ristorante.

La massima ricavabile da tale Sentenza si sostanzia nel fatto che  i comuni, ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani, devono prevedere nelle delibere di approvazione delle tariffe e/o nel Regolamento TARI, una classificazione ed una tariffa autonoma per le attività di agriturismo rispetto alle attività alberghiere. Sulla questione, oggetto di frequente contenzioso tra i comuni e i titolari di aziende agrituristiche, è intervenuto il Consiglio di Stato con varie sentenze e, per una fattispecie coincidente con quella in contestazione (cfr. Consiglio di Stato 1162/2019 del 17.01.209) ha statuito che è illegittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera comunale Tari fra attività alberghiera e agriturismo decretandone l’annullamento. Detta assimilazione implica, infatti, una presunzione di equivalenza di condizioni soggettiva ma l’ordinamento le differenzia. La legge n. 96 del 20.02.2006 quando definisce le attività agrituristiche fa riferimento a finalità specifiche quali l’utilizzo di risorse dell’azienda connesse con attività agricole, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; anche sotto l’aspetto tributario l’attività agrituristica ha una condizione speciale agevolativa che si riflette in modo determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva. Nel caso di specie la delibera comunale ed il presupposto Regolamento Tari, per i motivi suesposti, devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 7, comma 5 del d.Lgs. n. 546/1992 con conseguente illegittimità dell’atto impugnato.

Nel caso di specie, un’azienda ha impugnato l’avviso di pagamento TARI 2021 per un immobile adibito ad agriturismo, contestando l’assimilazione della propria attività a quella degli alberghi con ristorante da parte di un comune umbro. 

Nello specifico la società contestava l’avviso di pagamento della TARI 2021 emesso dal comune per un’unità immobiliare adibita ad agriturismo, sostenendo che l’equiparazione dell’attività agrituristica alla categoria degli “alberghi con ristorante” fosse illegittima, poiché il regolamento comunale non contemplava una specifica classificazione per gli agriturismi. Contestava anche la delibera consiliare e il Regolamento Comunale relativi alla TARI. 

La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso, ma l’appellante eccepiva che la sentenza non motivava adeguatamente l’equiparazione contestata,  argomentando le differenze tra le attività alberghiere e agrituristiche e contestando l’omessa pronuncia dei giudici sulla richiesta di disapplicazione dei provvedimenti impugnati. Veniva chiesto infine l’accoglimento dell’appello e il rimborso delle somme versate a titolo di TARI 2021, oltre alle spese processuali.

Il comune si costituiva in giudizio, ribadendo le difese iniziali e contestando che l’attività fosse sempre stata classificata come “alberghi con pasti”, evidenziando la somministrazione di pasti tramite vari atti e dichiarazioni del gestore dell’attività. L’ente in particolare nel difendersi sottolineava che il regolamento comunale non contempla una specifica categoria per l’attività della parte opposta e applicava per tali fattispecie di attività, la categoria “alberghi con ristorazione”, ovvero la più simile disponibile tra quelle istituite dall’ente. Inoltre, il comune richiamava le riduzioni tariffarie previste per utenze non stabilmente attive e per strutture con basso utilizzo, che l’appellante avrebbe potuto richiedere ma per le quali non aveva mai presentato alcuna istanza o richiesta. Alla luce di tali argomentazioni il comune chiedeva il rigetto del ricorso con spese a carico del contribuente. L’appellante dal canto suo, confermando le richieste dell’appello, ribadiva la necessità di una classificazione autonoma dell’attività agrituristica da parte del Comune. 

La Corte, dopo aver esaminato gli argomenti dell’appello, le memorie aggiuntive delle parti e le precisazioni fornite durante l’udienza, ha ritenuto che l’appello debba essere accolto per le seguenti ragioni. La controversia sulla tassazione TARI degli agriturismi è stata oggetto di numerosi contenziosi tra Comuni e titolari di agriturismi, principalmente a causa della mancanza di una classificazione e di tariffe autonome per gli agriturismi nei regolamenti comunali. Il Consiglio di Stato è intervenuto su questa questione con diverse sentenze, tra cui la n. 1162/2019 del 17 gennaio 2019, che riguarda una fattispecie simile a quella in esame. In tale sentenza, il giudice amministrativo ha stabilito che “non è legittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera comunale TARI fra attività alberghiera e agriturismo” e ha ordinato l’annullamento della stessa.

Il Collegio, in relazione alla questione trattata, concorda pienamente con la motivazione di fondo espressa nella sentenza del Consiglio di Stato. Tale motivazione evidenzia che l’assimilazione tra l’attività alberghiera e l’attività agrituristica implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva, nonostante le differenze sostanziali presenti nell’ordinamento giuridico. Queste differenze sono evidenti sotto diversi aspetti:

  • Dal punto di vista dell’imprenditorialità, la Legge n. 96 del 20.2.2006 definisce le attività agrituristiche con finalità specifiche legate all’utilizzo delle risorse aziendali in connessione con l’attività agricola, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
  • Dal punto di vista delle finalità dell’attività, la legge 96/2006 considera l’attività agrituristica come una specificazione dell’attività agricola, distinta e non assimilabile all’attività alberghiera per le differenze nei fini e nel regime.
  • Dal punto di vista dell’ordinamento turistico, gli alloggi dell’attività agrituristica sono inseriti nelle strutture ricettive extralberghiere.
  • Dal punto di vista dell’ordinamento tributario, l’attività agrituristica gode di condizioni agevolate.

Infine, è importante notare che queste differenziazioni hanno un impatto significativo anche sulla determinazione della capacità contributiva.

Il Collegio ritiene che le disposizioni contenute in materia nel relativo Regolamento Comunale, siano illegittime in quanto assimilano le attività di alberghi con ristorante e agriturismo ai fini della TARI, contravvenendo alle differenze sostanziali tra le due attività. Pertanto, la Corte ha deciso di disapplicare la Deliberazione comunale di approvazione del Regolamento TARI ed il Regolamento medesimo, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992. 

Considerando le motivazioni sopra esposte, la Corte ha accolto l’appello della  contribuente e dichiarato illegittimo l’atto impugnato, ordinando il rimborso delle somme versate dalla società a titolo di TARI per l’anno 2021. 

In conclusione la Corte umbra ha condiviso la motivazione di fondo della sentenza del Consiglio di Stato, n. 1162/2019 del 17.1.2019 evidenziando le differenze sostanziali tra le due attività sotto diversi punti di vista: imprenditoriale, in merito alle finalità dell’attività, all’ordinamento del turismo e a quello tributario. In conseguenza delle differenze riscontrate tra attività di ristorazione ed attività agrituristica, ha dichiarato illegittima l’assimilazione fra le attività di alberghi con ristorante e agriturismo ai fini TARI, disapplicando la delibera adottata in merito dal comune.

Gli enti impositori, sulla scorta di questa e di altre pronunce basate sulle medesime argomentazioni dovrebbero correre ai ripari prevedendo nei propri regolamenti l’istituzione di due distinte categorie tariffarie, evitando così di alimentare un contenzioso con le attività del settore agrituristico.

Dott. Francesco Foglia