Cass. civ., sez. V, ord., 27.03.2019 n. 8551


RITENUTO CHE

  1. – XXXXX ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. XXXX, notificata dalla concessionaria della riscossione So.ge.t. SpA, per conto del Comune di xxxxx, a titolo di Ici per l’anno 2002. L’ingiunzione riguardava immobili di proprietà della xxxx Costruzioni s.a.s. di XXXX e per essa dal socio XXXXXX.

La Commissione tributaria provinciale di Chieti ha accolto il ricorso.

  1. – La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell’ingiunzione di pagamento. I giudici del gravame hanno

ritenuto che l’iscrizione nel registro delle imprese di un institore o di un procuratore generale di una società a responsabilità limitata non comportasse la cessazione della legittimazione processuale dell’amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consentisse al creditore di notificare l’atto ad una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentassero l’ente. Doveva dunque considerarsi valida la notifica di una cartella esattoriale a persona giuridica eseguita a mani di un’impiegata della società e quindi addetta alla sede. Di conseguenza, risultavano nuove e quindi inammissibili le eccezioni sollevate dall’appellante di intervenuta prescrizione quinquennale per la riscossione del tributo locale o di intervenuta decadenza dell’esattore. La Commissione tributaria regionale, inoltre, ha evidenziato che, durante i cinque anni occorrenti per la maturazione della prescrizione, il Comune, quale ente creditore, può interrompere il termine prescrizionale con la notifica di un qualsiasi atto scritto dovendosi guardare, a tal proposito, ai fini della notifica dell’atto e dell’inizio della decorrenza del termine di prescrizione, al momento in cui l’ufficio notificante esaurisce il suo compito di notifica, spedendo l’atto al contribuente. Riguardo al pagamento dell’imposta, i giudici del gravame hanno osservato che per l’anno 2002 vi era stato un versamento parziale non totalmente esaustivo, residuando ancora una differenza di C 7.318,49 oltre interessi e spese esecutive.

  1. – XXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La So.ge.t. SpA, e il Comune di XXXXX, seppur regolarmente intimati, non si sono costituiti.

CONSIDERATO CHE

  1. – Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e degli artt. 2462 e 1306 c.c. – Motivazione illogica e/o contraddittoria. Parte ricorrente sottolinea che la XXXXX Costruzioni aveva nel 2003, anno cui si riferisce la imposta oggetto di contenzioso, forma di società a responsabilità limitata, rispondendo pertanto delle obbligazioni sociali solo con il suo patrimonio e non con quello dei singoli soci.

Se anche si ritenesse che la XXX Costruzioni s.a.s. di XXXXX & C. sia subentrata alle obbligazioni sociali contratte della XXXXX Costruzioni s.r.l., non per questo basterebbe la notifica dell’avviso di accertamento alla società per procedere alla esazione del credito nei confronti del socio personalmente, che nel caso di specie ha assunto la qualità di socio accomandatario per soli sei giorni. La XXXXX Costruzioni s.r.l. in data 24 dicembre 2003 si è trasformata in XXXXX Costruzioni s.a.s. e in data 31 dicembre 2003 si è ulteriormente trasformata in XXXXX Costruzioni s.a.s. di XXXXX e C. a seguito di cessione di quote sociali. L’avviso di accertamento è stato notificato nel 2006 alla XXXXX Costruzioni s.a.s. di XXXXX e

  1. e l’intimazione di pagamento è stata notificata il 22 marzo 2012 a XXXX, socio della XXXXX Costruzioni sia s.r.l. che s.a.s.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo a un nuovo ente, ma integra una mera

mutazione formale di un’organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), e anche ai mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno dei due tipi di società (Cass. 23 aprile 2007, n. 9569; Cass. 14 dicembre 2006, n. 26826).

Riguardo alla notifica dell’avviso di accertamento alla società e non al socio responsabile in solido, occorre considerare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli (Cass. 25 maggio 2018, n. 13113).

  1. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. – manifesta illogicità della motivazione – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione fra le parti. Parte ricorrente contesta la decisione della commissione tributaria regionale nella parte in cui ha affermato che l’eccezione di prescrizione e decadenza sarebbero nuove e quindi da considerarsi inammissibili.

2.1. – Il motivo è fondato.

La proposizione dell’eccezione di prescrizione quinquennale per la riscossione del tributo locale emerge dalla lettura dello svolgimento del processo della decisione impugnata, nonché dalla narrativa del ricorso per cassazione, per cui la relativa eccezione non poteva essere considerata nuova e quindi dichiarata inammissibile.

  1. – L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – Manifesta illogicità della motivazione – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione fra le parti (parte ricorrente deduce che la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto che una parte del tributo ICI per l’anno 2002 è stata pagata; ma ha affermato residuare una differenza pari ad € 7318,49. Si rileva, peraltro, che a fronte della eccezione avanzata dal XXXXX in primo grado di intervenuto totale pagamento della somma dovuta, nulla avevano eccepito sia il Comune di XXXXXX sia la SOGET, cosicché il dato era da considerarsi non contestato e da porre a base della decisione a mente dell’art. 115 c.p.c., mentre la Commissione tributaria regionale ha totalmente omesso di prendere posizione a riguardo come se l’eccezione non fosse mai stata proposta e assumendo la fondatezza delle deduzioni formulate in ordine al residuo dovuto).
  2. – A seguito dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, alla

Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Quinta Sezione civile, l’8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019


 

COMMENTO

La trasformazione regressiva di una società integra mutazione organizzativa, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e non determina la nascita di un nuovo ente. L’avviso di accertamento notificato alla società, anziché al socio illimitatamente responsabile, non determina una compressione del diritto di difesa di quest’ultimo, poiché resta salva ed impregiudicata la possibilità di impugnare l’atto unitamente alla cartella di pagamento ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.lgs. 546/92. E’ quanto sancito nell’Ordinanza n.8551 del 27.03.2019 della Sez. V della Cassazione.

Il socio accomandatario della S.a.s. con la cartella notificata, impugnava l’ingiunzione di pagamento emessa dal comune nell’anno 2003 per ICI dovuta per l’anno 2002 dalla Srl.

La CTP di Chieti aveva accolto il ricorso.

La CTR dell’Abruzzo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la validità della notifica.

Il socio accomandatario ricorre per Cassazione, sostenendo che nell’anno 2003 la società era a responsabilità limitata e rispondeva delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, e non con quello dei singoli soci; se anche i debiti della S.r.l., con la trasformazione, si fossero trasferiti alla S.a.s., non sarebbe comunque stata legittima la notifica dell’avviso di accertamento alla società diretto nei confronti del socio personalmente, atteso che la società, il 24 dicembre 2003, si è trasformata da S.r.l. in S.a.s. e, in data 31 dicembre 2003, si è ulteriormente trasformata, mutando la compagine sociale.

Ed invero, con la riforma del diritto societario del 2003 il Legislatore ha espressamente regolamentato all’art. 2500-sexies cod. civ. la c.d. “trasformazione regressiva”, ossia la trasformazione da società di capitali a società di persone, statuendo, a pena di nullità, la necessità del consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

La Corte, uniformandosi a questo principio, ha concluso per la legittimità della notificazione dell’avviso indirizzato al socio accomandatario, seppur effettuata alla società, atteso che con la notifica della successiva cartella il socio è rimesso in termini per l’impugnazione dell’atto prodromico, facendone valere i vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. 546/92.                  

Dott. Francesco Rubera