In attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 è stato promulgato il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), inizialmente previsto con entrata in vigore alla data del 15 agosto 2020.

Successivamente, il c.d. Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23), il Decreto Ristori (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), ed il Decreto legge 24 agosto 2021, n.118 hanno fatto slittare l’entra in vigore ritoccando anche il contenuto del codice.

E’ seguito l’inserimento degli articoli 30-ter e 30-sexies, quali “Integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa” introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 convertito nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, che, ha abrogato l’istituzione dell’OCRI, unitamente alla disciplina degli obblighi di segnalazione posti a carico dei creditori pubblici qualificati, finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Infine, il D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), ha apportato ulteriori e significative modifiche fissando l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 15 luglio 2022.