CTP Reggio Emilia, sez. II, 05.06.2018 n. 93


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atti contraddistinti dai RGR. 312-313-314/2017 ritualmente e tempestivamente presentati a questa Commissione che, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, li riunisce in una unica udienza, per cui i ricorsi RGR.313/2017 ed RGR 314/2017, come richiesto anche dalla parte, venivano riuniti, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992, in capo al ricorso RGR 312/2017, (…) ricorreva avverso avvisi di accertamento IMU, anni 2012-2013-2014, emessi dal (…) per insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sugli immobili.

Il ricorrente eccepiva la nullità degli avvisi impugnati per grave errore nella motivazione degli atti stessi e nel merito contestava la non applicazione dell’aliquota agevolata, prevista per gli immobili concessi in locazione a canone concertato, atti regolarmente registrati e di cui il Comune poteva e doveva esserne a conoscenza.

L’Ufficio contro-deduceva affermando che l’agevolazione veniva concessa solo dietro presentazione di apposita comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto. Faceva rilevare che il contribuente non aveva mai presentato la prescritta comunicazione, perdendo così il diritto ad usufruire dell’agevolazione.

Ritenendo legittimo il proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione, dichiarata pregiudizialmente la connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi di cui in narrativa e la loro, conseguente, riunione in capo al RGR. 312/2017, esaminati i termini, in fatto e diritto, della controversia, osserva quanto segue.

Il fatto che il contribuente non avesse presentato l’apposita comunicazione, prevista dal regolamento, non può far venir meno il diritto all’agevolazione in quanto gli atti erano stati regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate ed il Comune, come emerge dagli avvisi d’accertamento “…e di tutte le comunicazioni e dichiarazioni presentate. Tali dati sono stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dalla banca dati catastale ed ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, nonché con i dati reperibili presso l’anagrafe comunale e l’anagrafe tributaria, al fine di VERIFICARE LA CORRETTEZZA DI QUANTO DICHIARATO….., ne era a conoscenza.

L’Ente, pertanto, era al corrente della locazione a canone concertato e, quindi, in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 10 L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), poteva convocare il contribuente per il contraddittorio ed evitare il contenzioso.

La Commissione, in accoglimento del ricorso di parte, annulla gli impugnati atti.

Le spese di giudizio, vista la peculiarità della materia, vengono compensate.

P.Q.M.

La Commissione, stante la connessione dei ricorsi di cui agli RGR. 312-313-314/2017, li riunifica in capo al RGR. 312/2017 ed in accoglimento dei ricorsi, annulla gli atti impugnati; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia, il 22 maggio 2017


 

COMMENTO

La Commissione Tributaria accoglie il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IMU, che non aveva applicato l’agevolazione prevista dal regolamento comunale per gli immobili concessi in locazione a canone concertato (art. 2, commi 3 e 4, Legge 09.12.1998 n. 431), sul presupposto che il contribuente avesse omesso di presentare al Comune la comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto.

La sentenza in commento statuisce infatti che, pur in assenza di quest’ultima, il contribuente ha comunque diritto all’agevolazione, in quanto il contratto di locazione era debitamente registrato e risultante dall’anagrafe comunale e tributaria. Pertanto, pur in assenza della comunicazione prevista dal proprio regolamento, il Comune era certamente a conoscenza della locazione a canone concertato e, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 Statuto del contribuente, poteva convocare il contribuente per il contraddittorio, evitando il contenzioso.