E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per contrasto tra l’art. 14 D.Lgs. 23/2011 (che prevede la deducibilità solo parziale al 20% dell’IMU dal reddito rilevante ai fini IRPEF e/o IRES) ed il principio di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione

CTP Parma, sez. I, ord., 05.07.2018 n. 271


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che

questo Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto tra l’art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che prevede la deducibilità parziale al 20% dell’IMU dal reddito rilevante ai fini IRES/IRPEF, con l’art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata;

Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, questo Collegio ritiene che l’eccezione non sia manifestamente infondata;

Infatti, la parziale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile ai fini IRES/IRPEF confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacità contributiva espresso dall’art. 53 Cost. atteso che l’IRES/IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell’IMU già versata;

la forfetizzazione di costi “può essere uno strumento per consentire al fisco e al contribuente di accertarli con maggiore correttezza e facilità, nel rispetto del principio di certezza del diritto”, ma “non consente al legislatore di allontanarsi in misura rilevante dalla realtà reddituale”;

la parziale deduzione dall’imponibile IRES/IRPEF del 20% dell’IMU pagata, introdotta dal legislatore con l’art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 2011 al fine di evitare le censure di illegittimità costituzionale, “non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica” non vale a dissipare i dubbi di legittimità costituzionale “ma anzi fa cadere in sospetto di incostituzionalità anche la norma sopravvenuta”, in quanto il forfait operato dal legislatore “pare arbitrario, mancando qualsiasi collegamento con la realtà che si vuole forfetizzare”;

la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale appare evidente atteso che la decisione della presente controversia non può prescindere dall’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

P.Q.M.

Sospende

Il presente giudizio e contestualmente;

dispone

la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

manda

alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle due camere.

Cosi deciso in Parma, il 17 aprile 2018.


 

COMMENTO

Con l’ordinanza in commento, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, previa sospensione del giudizio pendente dinnanzi a sé, rimette gli atti alla Corte Costituzionale per sospetto contrasto tra la norma di cui all’art. 14 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Costituzione).

Il predetto art. 14 D.lgs. 23/2011 dispone ad oggi che “L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento …”.

Ad avviso della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, la parziale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile rilevante ai fini IRES e/o IRPEF si pone in conflitto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Costituzione, in quanto l’imposta sui redditi delle società e/o delle persone fisiche finisce per gravare non già su un reddito netto e realmente indicativo della capacità contributiva del soggetto passivo, ma su un reddito lordo ed attribuito al contribuente in modo fittizio, per effetto della mancata deduzione dell’IMU già versata.

Costituisce un principio generale consolidato quello secondo cui la forfetizzazione di costi può essere uno strumento per consentire al Fisco e al contribuente l’agevolazione del loro accertamento, ma non può in alcun caso permettere un allontanamento rilevante dalla concreta realtà reddituale.

Al contrario, nel caso di specie, la parziale deduzione del 20% dell’IMU pagata dall’imponibile IRES e/o IRPEF, introdotta dal Legislatore con l’art. 14 del D.Lgs. 23/2011 al fine di evitare censure di illegittimità costituzionale, non si fonda  su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, tra deduzione forfetaria e deduzione analitica. Pertanto, essa non vale a dissipare i dubbi di legittimità costituzionale, “ma anzi fa cadere in sospetto di incostituzionalità anche la norma sopravvenuta“, in quanto il forfait operato dal Legislatore “pare arbitrario, mancando qualsiasi collegamento con la realtà che si vuole forfetizzare”.

Qualora la questione di costituzionalità sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma dovesse trovare accoglimento, la stessa avrà ripercussioni in materia di deducibilità dall’imposta sui redditi non solo dell’imposta municipale unica o propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, ma anche dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) su tali immobili, applicabili rispettivamente nella Province autonome di Bolzano e di Trento, alle quali l’art. 14, comma 1, D.lgs. 23/2011 espressamente estende il medesimo regime di deducibilità previsto per l’IMU.