Il termine triennale per la riscossione di una tassa automobilistica, avendo carattere prescrizionale (e non decadenziale), è interrotto solo dall’atto recettizio che valga a costituire in mora il debitore, mentre non sufficiente a tal fine la mera iscrizione a ruolo del tributo

CTR Molise, sez. II, 02.07.2018 n. 474


Svolgimento del processo

La Regione Molise con l’atto di cui in epigrafe interponeva appello avverso la decisione con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato relativo all’omesso pagamento di tasse automobilistiche per l’anno 2012.

Evidenziava l’Ente impositore che il diritto alla riscossione e al recupero dell’imposta evasa non poteva ritenersi prescritto in quanto, trattandosi di pagamento di tassa automobilistica per l’anno 2012, l’Avviso di accertamento era stato ritualmente consegnato alle P.I. per la notifica entro il 31 dicembre 2015 (come da documentazione allegata in atti).

Nel costituirsi in giudizio l’appellato eccepiva l’infondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.

All’odierna udienza, l’appello veniva riservato per la decisione.

Motivi della decisione

La commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, in accoglimento del ricorso dell’appellato, ha annullato l’Avviso di accertamento emesso dalla Regione Molise per ottenere il pagamento della somma a titolo di tassa automobilistica per l’autovettura intestata al contribuente.

La parte privata, infatti, affermava che l’atto impositivo gli era stato notificato successivamente al 31 dicembre 2015, ovvero oltre il termine triennale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 953 del 1982.

Secondo la previsione dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in L. 28 febbraio 1983, n. 53) “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse … per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Va preliminarmente precisato che l’Ente impositore ha eccepito che ai fini dell’interruzione della prescrizione era sufficiente la consegna dell’atto all’organo notificatore e, quindi, non assumeva rilevanza la data di ricezione da parte del contribuente.

Ritiene la Commissione che la norma in esame, ha efficacia prescrizionale e, pertanto, il termine entro cui recuperare il credito di imposta non può essere interrotto se non con un atto recettizio o a valenza esterna, che valga a costituire in mora il debitore e sia tempestivamente portato a conoscenza del medesimo.

Infatti, secondo la giurisprudenza, la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore avente carattere recettizio (in tema di imposta di registro v. Sez. 5, Sentenza n. 14301 del 19/06/2009, Rv. 608796 – 01, per le violazioni al codice della strada v. Sez. 1, Sentenza n. 23251 del 17/11/2005, Rv. 586227 – 01).

Il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione, previsto dall’art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1986, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all’interno di quest’ultima e pertanto – producendosi l’effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore – è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa (Cass. civ., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 315 del 09/01/2014, Rv. 629224 – 01).

Il termine entro il quale l’ente impositore può far valere l’obbligazione tributaria nascente dal pagamento del bollo è quindi di natura prescrizionale (e non decadenziale), in quanto risponde ad una esigenza che intende escludere che il debitore possa trovarsi in una situazione di incertezza in una materia ispirata al principio di legalità, al quale principio sono tenuti a uniformarsi sia l’ente impositore, che l’agente della riscossione (v. sentenza Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013).

Né, in tal senso, possono eventualmente rilevare ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati all’Amministrazione finanziaria o agli organi della notificazione.

Si ribadisce, al riguardo, che l’interruzione della prescrizione è un atto che deve giungere nella sfera legale di conoscenza del contribuente entro il termine previsto dalla legge e non rileva nemmeno l’epoca, eventualmente antecedente, in cui l’atto sia stato affidato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notifica.

In materia, invero, non può essere applicata la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cd. “postalizzazione”), che è applicabile solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali.

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’ente impositore ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e, affinché l’atto produca i suoi effetti, è necessario che pervenga all’indirizzo del destinatario in tempo utile.

La prospettazione della Regione Molise, secondo la quale, la consegna dell’atto impositivo all’agente notificatore entro il 31 Dicembre 2012 produrrebbe effetto interruttivo ai fini della prescrizione appare del tutto infondata.

Ritiene dunque la Commissione che l’appello va rigettato e conseguentemente confermata l’impugnata decisione, dal momento che è incontestabile che l’avviso di accertamento fu ricevuto dall’appellato successivamente al 31 dicembre 2015.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado di appello, per la novità e la complessità della materia trattata, in relazione alla quale non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l’appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese di questo grado di giudizio compensate.

Campobasso, il 25 giugno 2018.


 

COMMENTO

La sentenza in commento respinge l’appello della Regione Molise e conferma la pronuncia di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad una tassa automobilistica per l’anno di imposta 2012, notificato al contribuente oltre la data del 31.12.2015.

Stabilisce infatti l’art. 5, comma 51, D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito in Legge 28.02.1983 n. 53, come sostituito dall’art. 3 D.L. 06.01.1986 n. 2, convertito in Legge 07.03.1986 n. 60, che “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

La sentenza in commento qualifica il predetto termine come prescrizionale, e non decadenziale, in quanto funzionale ad evitare che il contribuente possa trovarsi esposto ad una situazione di incertezza in una materia retta dal principio di legalità, al quale devono uniformarsi sia l’Ente impositore, sia l’Agente della Riscossione.

Dalla qualificazione del predetto termine come prescrizionale, la sentenza in commento trae la conseguenza secondo cui, per l’interruzione di esso, non è sufficiente la sola iscrizione a ruolo dell’imposta (atto meramente interno, rilevante nei soli rapporti tra Ente impositore ed Agente della Riscossione), ma è necessario un atto recettizio, a rilevanza esterna, che valga a costituire in mora il debitore.

Per determinare l’interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. è infatti necessario un atto recettizio, che giunga nella sfera legale di conoscenza del contribuente entro il termine previsto dalla legge e possa quindi essere percepito dal suo destinatario.

In senso contrario, non rileva neppure la circostanza che l’Ente impositore abbia eventualmente affidato l’avviso di accertamento da notificare all’Ufficiale giudiziario o all’Ufficio postale in epoca anteriore alla scadenza del termine di prescrizione, poiché il principio della “scissione” del momento perfezionativo della notifica postale tra richiedente e destinatario (cd. “postalizzazione”) opera esclusivamente con riguardo agli atti processuali, mentre non è applicabile a quelli di carattere sostanziale, quali l’avviso di accertamento.

Pertanto, il solo dato rilevante è rappresentato dal fatto che il contribuente abbia ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento oltre la data del 31.12.2015, alla quale era scaduto il termine prescrizionale triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 convertito in Legge 53/1983. Ciò determina l’intervenuta prescrizione del credito, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sulla natura prescrizionale del termine per il pagamento della tassa automobilistica si vedano anche CTR Veneto, sez. I, 10.01.2011 n. 1 e CTR Lazio, sez. XXI, 05.01.2015 n 14, secondo le quali le tasse automobilistiche si prescrivono entro tre anni con inizio dal 1° gennaio successivo all’anno in cui si è verificato l’obbligo di pagamento.