In caso di opposizione a cartella emessa per sanzioni amministrative dovute a contravvenzioni al Codice della Strada, sussiste la legittimazione passiva concorrente sia dell’Ente impositore, sia dell’Agente della Riscossione

Giudice di Pace di Milano, sez. VIII, 15.06.2018


 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora G.B. conveniva in giudizio il Comune di Settimo Milanese, al fine di opporsi alla cartella esattoriale n.(…) emessa per la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per contravvenzioni al codice della strada, nonché maggiorazioni e accessori di legge.

Parte attrice eccepiva l’illegittimità delle maggiorazioni applicate dalla Pubblica Amministrazione sulle sanzioni originarie ed insisteva per l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto illegittimo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Settimo Milanese, depositando in cancelleria comparsa di costituzione e documenti, insistendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

In particolare, l’Amministrazione convenuta evidenziava di aver contestato immediatamente la violazione al trasgressore e all’obbligato in solido, né era stato presentato ricorso dinnanzi il Prefetto o il Giudice di Pace nei termini e modi di legge previsti.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia S.R. spa, depositando comparsa di costituzione e fascicolo di parte, a seguito di chiamata disposta dal Giudicante ritenendo necessaria la presenza dell’Ente di riscossione ai fini dell’integrità del contraddittorio. L’Ente terzo chiamato depositava comparsa di costituzione e documenti, insistendo affinché per il loro rigetto in quanto infondate.

Preliminarmente, si rileva la sussistenza di legittimazione passiva in capo alla Agenzia S.R. Spa, nella sua qualità di concessionario per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Secondo l’orientamento costante della Suprema Corte, che si ritiene di condividere, nel caso in cui l’opposizione ex art. 22 della L. n. 689 del 1981 sia diretta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria, sussiste la concorrente legittimazione passiva sia dell’ente che ha formato il ruolo sia del concessionario per la riscossione, che deve necessariamente partecipare al giudizio; si osserva che Agenzia S.R. Spa, già Equitalia Nord spa, è il soggetto che concretamente pretende il pagamento della sanzione amministrativa irrogata, il soggetto che ha emesso il provvedimento impugnato e si rileva che l’esito del giudizio di opposizione è destinato ad esplicare i suoi effetti proprio in relazione all’atto di riscossione emanato dalla società predetta, pertanto tale giudizio deve necessariamente svolgersi nell’integrità del contraddittorio con il concessionario per la riscossione (Cass. 9152/1995, 4324/1999, 5277/01, 17936/2003, 12025/2006).

Si rileva la Pubblica Amministrazione ha prodotto documentazione che fornisce piena prova della regolarità del procedimento di contestazione del verbale di accertamento di infrazione di cui alla cartella opposta.

Invero, il Comune di Settimo Milanese ha prodotto l’originale del verbale di accertamento n. (…), registro n. 1393 del 26.11.2011 e dall’esame dello stesso emerge che la violazione è stata contestata immediatamente e che il verbale è stato consegnato a mani della stessa signora G.B., la quale ha sottoscritto l’atto (v. doc. Comune convenuto)..

Si rileva che la cartella qui impugnata contiene la descrizione dettagliata delle motivazioni poste a fondamento della richiesta di pagamento, indicando il verbale presupposto, la relativa data di notifica e la somma posta in riscossione ad essa correlata, oltre l’indicazione specifica di quanto richiesto per maggiorazioni e interessi.

In particolare, in merito alle maggiorazioni di cui all’art. 27 L. n. 689 del 1981 applicate nel caso in esame, si osserva che le stesse sono previste in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento della sanzione principale ed hanno natura di sanzione ulteriore rispetto alla principale, una funzione aggiuntiva che nasce dal momento che diviene esigibile la sanzione principale.

Vale evidenziare che sul punto si è espressa la Suprema Corte, precisando che nelle ipotesi in cui il verbale di accertamento non venga impugnato o di pagamento in misura ridotta della sanzione oltre il termine di legge, il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, somma che può essere aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile. (Cass. n. 22100/07 del 22.10.2017).

Nel caso in esame, acclarata la regolarità della contestazione immediata del verbale sotteso alla cartella impugnata, pacifiche le circostanze che non sia stata proposta opposizione ai sensi di legge e che l’attrice non abbia provveduto al pagamento della sanzione, si ritiene che i verbali di cui trattasi siano divenuti definitivi e costituiscano valido titolo esecutivo per procedere in maniera forzosa al recupero della somma dovuta quale sanzione.

Pertanto, appare acclarato il diritto dell’Amministrazione convenuta di procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché legittime le maggiorazioni applicate, l’opposizione non può trovare accoglimento.

In relazione alle spese di lite si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti, tenuto conto della giurisprudenza non sempre univoca in materia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede

-Rigetta l’opposizione presentata dalla signora G.B. avverso la cartella esattoriale n. (…) emessa Equitalia Nord spa, ora S.R. spa;

-compensa interamente le spese di lite tra le parti..

Così deciso in Milano, il 25 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2018.


 

COMMENTO

In via preliminare di rito, la sentenza in commento respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Agente della Riscossione nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 22 Legge 24.11.1981 n. 689 ad una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada. Malgrado le contestazioni della contribuente fossero relative al merito della controversia ed alla fase di accertamento del credito, di competenza dell’Ente impositore, il Giudice di Pace di Milano ritiene sussistere una legittimazione passiva concorrente tra quest’ultimo e l’Agente della Riscossione, nella sua qualità di concessionario per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria. Quest’ultimo è infatti il soggetto che concretamente pretende il pagamento della sanzione amministrativa irrogata, nonché il soggetto che ha emesso il provvedimento impugnato. L’esito del giudizio di opposizione è destinato ad esplicare i suoi effetti proprio in relazione all’atto di riscossione emanato dall’Agente della Riscossione: pertanto, tale giudizio deve necessariamente svolgersi nell’integrità del contraddittorio quest’ultimo (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 30.08.1995 n. 9152; Cass. civ., sez. I, 29.04.1999 n. 4324; Cass. civ., sez. III, 09.04.2001 n. 5277; Cass. civ., sez. I, 25.11.2003 n. 17936; Cass. civ., sez. II, 22.05.2006 n. 12025; Cass. civ., sez. II, 20.11.2007 n. 24154; Cass. civ., sez. VI-2, ord., 21.05.2013 n. 12385; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 26.06.2017 n. 15900; Corte di Appello di Roma, sez. II, 06.03.2018).