Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sez. 1, 25.09.2018 n. 282
Motivi della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, L.M. Società cooperativa edilizia impugna le iscrizioni ipotecarie in epigrafe indicate, relativa a debiti per imposte, tasse e tributi meglio specificati in atti. Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Si è costituita in giudizio Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato.
A differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, gli atti sottesi alle comunicazioni di iscrizioni ipotecarie impugnate sono avvisi di accertamento esecutivi (e non cartelle di pagamento), emessi e notificati direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo il disposto dell’art. 29 D.L. n. 78/2010 (conv. con modificazioni in legge n. 122/2010), per cui, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo. Conseguentemente è priva di rilievo l’eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, DPR 602/73.
E’ altresì irrilevante l’istanza che la ricorrente afferma di avere presentato ex art. 1, commi 537-544, legge 228/2012, trattandosi di istanza volta ad ottenere una generica “sospensione”, e quindi non fondata sui motivi tassativi di cui al comma 538 dell’art. 1 cit., come tale inammissibile.
Parimenti priva di pregio la doglianza sulla omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che risulta invece regolarmente inviata a mezzo posta raccomandata, come dimostrato dall’ufficio mediante la documentazione allegata.
Allo stesso modo risulta valida e legittima la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, avvenuta mediante posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 2, DPR 602/73.
Sulla doglianza relativa all’omessa sottoscrizione e all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, è appena il caso di rilevare che gli atti impugnati individuano con certezza l’autorità da cui essi provengono, inoltre gli stessi contengono l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione ipotecaria.
La doglianza sul vizio di motivazione è del tutto generica e aspecifica, non spiegando le ragioni di tale censura, oltre che infondata, visto che gli atti contengono tutti gli elementi idonei a consentire al contribuente di comprendere il contenuto degli atti e la pretesa tributaria sottostante.
Parimenti generica è la censura di un non meglio precisato “eccesso di potere” ravvisato negli atti impugnati.
Infine, la contestazione sull’applicazione dell’aggio non tiene conto che all’agente della riscossione spettano sia il rimborso delle spese della procedura, sia il cd. aggio o compenso di riscossione, determinato a norma dell’art. 17 Dlgs n. 112/1999.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
– Respinge il ricorso.
– Condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00.
La Spezia, 25 giugno 2018
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandro Ranaldi Giovanni Sgambati
Depositato in Segreteria il 25 settembre 2018
COMMENTO
La pronuncia in commento conferma il carattere alternativo dell’avviso di accertamento esecutivo (art. 29, comma 1, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122) rispetto agli strumenti del ruolo e della cartella di pagamento (artt. 24 e 25 DPR 29 settembre 1973 n. 602). L’avviso di accertamento esecutivo è infatti emesso e notificato direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, per gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Esso realizza la concentrazione della riscossione nella fase dell’accertamento, in quanto contiene anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso, oltre all’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo. L’agente della riscossione deve unicamente informare il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, mediante raccomandata semplice o posta elettronica; fermo restando detto incombente, esso procede ad espropriazione forzata sulla base dell’avviso di accertamento esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, con tutti i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. In presenza di un avviso di accertamento esecutivo, non può quindi essere sollevata un’eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4, DPR 602/1973, poiché tale ultimo strumento non viene in alcun modo utilizzato.