Corte di Appello di Firenze, sez. I, 24.10.2018 n. 2480


Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. F. conveniva “Equitalia Cerit S.p.A.” contestando l’iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 con nota n. [OMISSIS] del 18.10.2010, Rep. [OMISSIS], per l’importo di €  143.594,96. A fondamento dell’opposizione poneva due motivi, uno relativo alla mancata notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, nonostante al momento della contestata iscrizione ipotecaria fosse trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella [OMISSIS], e l’altro relativo alla prescrizione quinquennale del credito portato dalla predetta cartella, avente ad oggetto sanzioni amministrative ex Legge 689/1981 iscritte a ruolo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca.

Si costituiva “Equitalia Cerit S.p.A.”, contestando i motivi di opposizione.

Relativamente al primo, evidenziava come l’obbligo di notifica dell’intimazione di pagamento fosse previsto dall’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973 solo allorché l’Agente della Riscossione, ad oltre un anno dalla notifica della cartella, intendesse dare inizio all’espropriazione forzata, e non già quando procedeva all’adozione di una misura cautelare, quale il fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) o l’ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973). Relativamente al secondo, rilevava l’applicazione alla fattispecie in esame della prescrizione ordinaria decennale, stante l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato rappresentata dalla sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lucca del 14.06.2004, che aveva respinto il ricorso di F. avverso la cartella di pagamento n. [OMISSIS].

Il Tribunale di Lucca con sentenza 458-11: 1) accoglieva l’opposizione; 2) condannava alle spese del giudizio. A sostegno dell’accoglimento osservava che l’iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notifica dell’atto di intimazione di pagamento di cui all’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973 e che la sentenza della Commissione Tributaria, essendo di mero rigetto dell’opposizione, non andava a sostituirsi, quale titolo giudiziale, a quello originario e che, pertanto, il relativo credito soggiaceva alla prescrizione quinquennale.

Appellava “Equitalia Cerit S.p.A.” (ora “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, già “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”, già “Equitalia Centro S.p.A.”) con atto di citazione notificato in data 1.6.2011, per questi motivi: 1) Omessa notifica dell’intimazione di pagamento. L’attuale appellante aveva evidenziato come la norma di cui all’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, che prevedeva l’obbligo di notifica dell’intimazione di pagamento quando fosse trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, poteva trovare applicazione unicamente all’espropriazione forzata, e non già all’ipoteca esattoriale di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973: detto articolo, nel descrivere l’atto che disponeva l’ipoteca, usava il termine “provvedimento”, tradizionalmente riservato agli atti di natura autoritativa della Pubblica Amministrazione. L’espropriazione forzata esattoriale, strumentale al soddisfacimento dei debiti tributari, così come disciplinata dal Titolo II, Capo II del D.P.R. 602/1973, presentava connotati peculiari, profondamente diversi da quelli propri dell’espropriazione forzata regolata dal Codice di Procedura Civile, rispetto alla quale non era ravvisabile alcun profilo di identità, se non nominale. Si trattava di un procedimento amministrativo, contraddistinto da una specificità che valeva ad avvicinarlo ai procedimenti amministrativi ablatori, ossia a mezzi di autotutela pubblicistica, piuttosto che al processo di esecuzione del codice di rito. Se il provvedimento rappresentava uno strumento di autotutela pubblicistica, ne conseguiva che esso non era in alcun modo riconducibile la novero degli atti di esecuzione forzata a cui si riferiva, invece, l’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973. Secondo un diverso indirizzo ermeneutico l’ipoteca di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973 costituiva invece uno strumento conservativo- cautelare, volto a ricercare e conservare beni del patrimonio del debitore che garantissero, in sede di esecuzione, il soddisfacimento del credito tributario. Anche aderendo a tale secondo orientamento restava comunque esclusa l’assimilazione dell’ipoteca agli atti esecutivi, ai quali soltanto poteva riferirsi la previsione di cui all’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973. Fermo ed iscrizione ipotecaria costituivano atti funzionali all’espropriazione forzata che non si collocavano nella fase dell’esecuzione o degli atti esecutivi, ma costituivano mezzi cautelativi ed anticipatori degli effetti espropriativi dell’esecuzione, rispetto ai quali apparivano eventuali e comunque prodromici. 2) Prescrizione decennale del credito. Contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, l’esistenza della pronuncia passata in giudicato, sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca del 14.06.2004, che aveva respinto il ricorso di F. avverso la cartella di pagamento n. [OMISSIS], era idonea a rendere applicabile alla prescrizione di quest’ultima il termine ordinario decennale di cui al combinato disposto degli artt. 2946 e 2953 c.c. (S.C. a S.U. 25790/2009).

Si costituiva F.G. che contestava l’appello.

Motivi della decisione

Circa il motivo 1 dell’appello (Omessa notifica dell’intimazione di pagamento) osservarsi come appresso.

E’ pacifico che l’attuale appellante aveva proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni di F. al fine di garantire il successivo ed eventuale recupero delle somme dovute da quest’ultimo senza procedere all’invio di alcun avviso (art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973) nonostante il decorso del termine annuale della notifica della cartella esattoriale.

Ritiene questo Collegio di aderire all’insegnamento di nomofilachia della S.C. (26833/2014) “Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. L’iscrizione ipotecaria – al pari del fermo amministrativo di beni mobili registrati (Cass. 26052/2011) – non può essere, difatti, considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 succitato, il quale, al comma 2, prevede che, “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al comma 1, richiama esclusivamente il comma 1 e non anche il comma 2, art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 10234/2012; 15746/2012). Tale indirizzo ha ricevuto, peraltro, il recente avallo delle Sezioni Unite, con la decisione n. 19668/2014, nella quale è stato ribadito il principio secondo cui l’ipoteca in questione può essere iscritta senza l’intimazione ad adempiere D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, dal momento che l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.

Di conseguenza legittima era l’iscrizione ipotecaria effettuata senza la preventiva notificazione dell’avviso di cui all’art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973.

Circa il motivo 2 dell’appello (Prescrizione decennale del credito) osservarsi come appresso.

Ritiene questo Collegio di aderire all’insegnamento di nomofilachia della S.C. (16730/2016) secondo cui “nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale il credito accertato nella sentenza che definisce l’impugnazione dell’atto impositivo, sia esso erariale o restitutorio del contribuente (cfr. Cass. n. 1967 del 2005; n. 21623 citata), soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., anche nel caso in cui l’accertamento riguardi sanzioni per violazioni tributarie (cfr. Cass. Sez. Un. citate). Hanno osservato le sezioni unite di questa corte nella citata sentenza – che, seppur pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni, contiene un principio chiaramente estensibile, per identità di ratio, a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartella di pagamento conseguente ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato – che il provvedimento del giudice che definisce la lite sull’accertamento, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale e gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell’ambito del rapporto bilaterale (amministrativo) d’imposta”.

Di conseguenza il credito non era prescritto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente sull’appello promosso da “Equitalia Cerit S.p.A.” (ora “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, già “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”, già “Equitalia Centro S.p.A.”) avverso la sentenza n. 458-11 del Tribunale di Lucca, così provvede: accoglie l’appello; rigetta l’opposizione avanzata da F.G.; condanna F.G. a rifondere a “Equitalia Cerit S.p.A.” (ora “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, già “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”, già “Equitalia Centro S.p.A.”): 1) le spese processuali del primo grado del giudizio che liquida in € 2.100,00, di cui € 1.300,00 per diritti ed € 800,00 per onorari; 2) le spese del presente grado, con attribuzione al difensore antistatario, che liquida in complessivi € 6.780,00 di cui € 2.090,00 per la fase di studio, € 1.215,00 per quella introduttiva e € 3.475,00 per quella decisoria, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge per entrambi i gradi.

Così deciso il 29 marzo 2018 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il Giudice Ausiliario relatore ed estensore                               Il Presidente

Dr. Simone Carrano                                                            Dr. Alessandro Turco

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2018


 

COMMENTO

Viene ribadito il principio per cui, in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma si applica soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c. Infatti, in tal caso il titolo della pretesa tributaria non è più l’atto amministrativo-tributario, ma diventa la sentenza passata in giudicato che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, con conseguente applicazione della prescrizione decennale propria dell’actio judicati (art. 2953 c.c.). In senso conforme, si vedano Cass. civ., sez. V, 09.08.2016 n. 16730; Cass. civ., sez. V, 20.01.2017 n. 1528; Cass. civ., sez. V, 07.04.2017 n. 9076; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 02.08.2017 n. 19315; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 27.11.2017 n. 28315 e Cass. civ., sez. V, 29.11.2017 n.  28756).