E’ stato domandato se in caso di separazione dei coniugi fosse opportuno procedere a richiedere il pagamento della retta asilo suddividendo il corrispettivo al 50%.
In merito a quanto richiesto, la divisione al 50%, tra i due genitori separati e/o divorziati, dell’importo dovuto a titolo di retta per asilo nido non appare opportuna.
Infatti, anche dopo la separazione o il divorzio, i genitori restano infatti obbligati in solido nei confronti dei terzi per tutte le spese necessarie per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei propri figli.
Nei rapporti interni tra gli ex coniugi, la divisione delle spese potrebbe anche non essere ripartita al 50% ciascuno, ben potendo la sentenza di separazione o di divorzio o gli accordi di separazione consensuale prevedere una misura del riparto delle spese diversa dal 50% per ciascun coniuge.
Per tali motivi, appare senza dubbio più corretta la soluzione di notificare l’ingiunzione ad entrambi i genitori separati, come obbligati in solido; il genitore adempiente potrà poi eventualmente esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’altro, se e nella misura in cui ciò sia previsto dalla sentenza di separazione o divorzio o dagli accordi di separazione consensuale.