Cass. civ., sez. V, ord., 04.12.2018 n. 31287
RILEVATO CHE
- C. s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal comune di Spezzano della Sila riguardante la Tarsu per gli anni dal 2007 al 2011 assumendo che gli immobili in relazione ai quali era dovuta la tassa erano ubicati in una contrada ove non esisteva il servizio di raccolta, per il che la tassa medesima doveva essere decurtata del 40%, come previsto dal regolamento comunale. La commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Calabria sul rilievo che la contribuente aveva dimostrato, a mezzo di documentazione e di consulenza tecnica, che i suoi immobili non ricadevano nella zona ove era svolto il servizio di raccolta de rifiuti come da regolamento comunale. Ed osservava la CTR che non assumevano rilevanza le tardive produzioni allegate all’appello.
- Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Spezzano della Sila affidato a tre motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 57 del d.lgs. 546/92. Sostiene che già in primo grado aveva contestato le ragioni opposte dalla contribuente affermando che il più vicino punto di raccolta distava 500 metri dagli immobili di sua proprietà e che nel giudizio di appello aveva prodotto una relazione tecnica dell’Ufficio comunale da cui emergeva che il complesso immobiliare di che trattasi era ubicato in zona interessata dal servizio. Tale allegazione era volta non già ad introdurre una domanda nuova ma solo a svolgere attività difensiva che era pienamente ammissibile anche nel giudizio di appello.
- Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 58 del d.lgs. 546/92. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che era inammissibile la nuova produzione documentale in appello consistente nella relazione tecnica dell’ufficio comunale.
- Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato le allegazioni del comune da cui si evinceva che il servizio di raccolta dei rifiuti veniva svolto anche nella zona ove si trovavano gli immobili.
- Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese che restano sempre deducibili. Ne consegue che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza dei fatti addotti dal contribuente a sostegno della non debenza del tributo costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass. n. 11223 del 31/05/2016; Cass. n. 15026 del 02/07/2014). Pertanto legittimamente l’Ufficio ha allegato in appello l’inclusione degli immobili della contribuente nella zona servita dalla raccolta dei rifiuti, trattandosi di difesa volta a contrastare la pretesa della contribuente.
- Il secondo motivo è parimenti fondato. Ciò in quanto, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992- in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima- non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (ex multis, Cass. n. 27774 del 22/11/2017).
- Il terzo motivo è parimenti fondato. Mette in conto, invero, considerare che, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta- sebbene istituito e attivato- nella zona in cui è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta, ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Ora, considerato che con la perizia di parte prodotta vin appello il Comune avrebbe inteso provare che l’immobile del contribuente beneficiava del servizio di raccolta dei rifiuti poiché era collocato non già in C.da Marlotta ma in C.da Forgitelle, ove asseritamente il servizio veniva svolto regolarmente, la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, spettava la richiesta riduzione.
- Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 26 ottobre 2018
COMMENTO
L’ordinanza in commento, contenente un evidente errore materiale nel dispositivo, relativo all’indicazione del soggetto ricorrente, accoglie il ricorso del Comune di Spezzano della Sila, annullando la sentenza di secondo grado e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché valuti, anche alla luce della relazione tecnica prodotta dal Comune in grado di appello, se gli immobili di proprietà della società contribuente rientrino oppure no nell’area comunale dove è regolarmente svolto il servizio di raccolta dei rifiuti.
Tale conclusione si fonda su due presupposti, l’uno processuale e l’altro di merito.
Sotto il profilo processuale, l’allegazione, fatta dal Comune in grado di appello, circa l’inclusione degli immobili della contribuente nella zona servita dalla raccolta dei rifiuti, viene qualificata non già come eccezione in senso stretto (che sarebbe risultata preclusa in secondo grado), bensì come mera difesa, come tale sempre ammissibile, con il solo limite del giudicato interno.
Infatti, la norma dell’art. 57 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 vieta la proposizione, nel grado di appello del processo tributario, delle sole eccezioni cd. “in senso stretto”, ossia non rilevabili d’ufficio dal giudice. Si tratta, in particolare, delle eccezioni relative ai vizi di invalidità dell’atto tributario o ai fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale.
Tale divieto non si estende invece alle cd. “eccezioni improprie” o eccezioni “in senso lato”, rilevabili anche d’ufficio dal giudice, né tanto meno alle mere difese, che restano sempre deducibili. In tale categoria rientra l’allegazione del Comune secondo cui gli immobili di proprietà della contribuente sarebbero stati inclusi nell’area comunale dove veniva regolarmente svolto il servizio di raccolta dei rifiuti. Sempre in conseguenza di ciò, viene ritenuta ammissibile anche la produzione, per la prima volta in grado di appello, della relazione tecnica dell’Ufficio comunale da cui risultava la predetta circostanza. Anche sotto tale aspetto, l’ordinanza in commento si conforma al consolidato principio per cui le nuove produzioni documentali sono sempre ammesse in grado di appello (art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992), anche se preesistenti al giudizio di primo grado ed anche se già irritualmente effettuate in tale grado (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 24.02.2015 n. 3661; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 06.11.2015 n. 22776; Cass. civ., sez. V, 24.02.2017 n. 4793; Cass. civ, sez. V, 22.11.2017 n. 27774; Cass. civ., sez. V, ord., 07.03.2018 n. 5429; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 25.06.2018 n. 16652; Cass. civ., sez. V, ord., 28.06.2018 n. 17164; Cass. civ., sez. V, 21.11.2018 n. 30050, già commentata in questa Rivista). La specialità del rito tributario in materia, prevista dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992, rende infatti non applicabile il divieto di nuove produzioni documentali in appello (salvo che la parte dimostri di non averle potute produrre prima per causa ad essa non imputabile), sancito dall’art. 345, comma 3, c.p.c. per il rito civile.
Nel merito, viene ribadito che, qualora il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta dei rifiuti, l’omesso svolgimento di esso nella zona in cui è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente non consente l’esenzione dal tributo, ma solo la sua riduzione, secondo quanto prescritto dall’art. 59, commi 2 e 4, D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (in senso conforme: Cass. civ., sez. V, 07.11.2005 n. 21508; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 24.07.2013 n. 18022; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13.07.2015 n. 14541; Cass. civ., sez. V, 26.01.2018 n. 1963 e Cass. civ., sez. V sent., 11.05.2018 n. 11451, già commentata in questa Rivista). La ragione di tale assunto risiede nel fatto che la TARSU è dovuta indipendentemente dal fatto che il contribuente utilizzi in concreto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati istituito dal Comune, poiché la ragione istitutiva del relativo prelievo non consiste nella fornitura di prestazioni riferibili a singoli utenti, secondo una logica commutativa, ma nella necessità di mettere le Amministrazioni locali in condizione di soddisfare interessi generali della collettività.
Nel caso di specie, peraltro, la perizia di parte prodotta in appello dal Comune avrebbe provato come l’immobile della società contribuente fosse ubicato in un’area comunale dove asseritamente il servizio di raccolta dei rifiuti veniva svolto regolarmente: nonostante ciò, i Giudici di secondo grado non avevano dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, sarebbe spettata la richiesta riduzione.
Conseguentemente, la pronuncia di secondo grado viene annullata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, che decida il merito della causa tenuto conto della suddetta produzione documentale.