Corte di Appello di Firenze, sez. I, 24.10.2018 n. 2467


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con citazione ritualmente notificata EQUITALIA CERIT S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 757/10 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 29/6/2010 con la quale era stata accolta la querela di falso proposta dalla S.D.F. s.a.s. di E. A. & C. e dichiarata la falsità del documento impugnato (cartolina di notifica relativa alla raccomandata n. (OMISSIS) contenente la cartella esattoriale n. (OMISSIS) laddove: A) indica come luogo di ricezione dell’atto via M. n. (OMISSIS); b) qualifica il soggetto che aveva curato la ricezione della cartolina come persona incaricata di ricevere un atto indirizzato alla S.D.F. S.a.s.; nonché disposta la riforma dell’atto impugnato, nel senso che, laddove era indicato come luogo di ricezione dell’atto via M. n. (OMISSIS), doveva invece intendersi via C. n. (OMISSIS) e nel senso che, laddove il soggetto che aveva curato la ricezione dell’atto veniva indicato come persona incaricata a ricevere un atto indirizzato alla S.D.F. s.a.s. di E. A. & C., doveva invece intendersi che non era incaricata a riceverlo.

Con condanna solidale delle convenute alle spese di causa.

Il giudice appellato ha motivato la decisione assumendo che dalle deposizioni testimoniali assunte e dalla documentazione acquisita risultava accertata la falsità del documento gravato di falso, come specificato in parte dispositiva.

  1. Con il primo ed unico motivo di appello la EQUITALIA CERIT S.p.A. afferma errata la pronuncia in suo danno assumendo di avere effettuato la notifica della cartella di pagamento in modo regolare, nel rispetto della normativa in materia esattoriale e con affidamento della medesima ad un operatore postale il cui operato non può essere ascritto a responsabilità di EQUITALIA CERIT S.p.A., così dovendosi ritenere legittimo il suo operato e regolare la cartella esattoriale.

3.1 Con comparsa ritualmente depositata si è costituito l’INPS e in proprio e quale mandatario della SCCI, che ha chiesto fosse mutato il rito dal giudice del lavoro a quello ordinario e che, stante la totale assenza di contestazioni alle ragioni della decisione e l’esposizione di elementi che semmai potevano valere in relazione all’esecuzione in corso, fosse dichiarato inammissibile o improponibile il gravame.

3.2 Si è costituita anche la S.D.F. s.a.s. di E. A. & C. con rituale comparsa ove ha evidenziato la totale assenza di contestazioni alla motivazione della sentenza e la mera ripetizione delle ragioni esposte in sede di primo grado; ribadendo comunque la evidente correttezza della decisione laddove ha affermato la falsità della relata apposta sulla cartolina di ricevimento in sede di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta.

  1. Il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell’art. 352 c.p.c. invitava le parti a concludere e teneva la causa in decisione assegnando alle medesime i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1 L’appello fu erroneamente proposto con ricorso dinanzi al giudice del lavoro, ma la notifica risulta effettuata nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. tenuto conto della sospensione dei termini feriali (sentenza depositata il 29/6/2010 e ricorso con decreto notificati il 7/11/2011), così rimanendo sanata l’irregolare proposizione con il trasferimento del procedimento a questa sezione ordinaria civile a seguito di ordinanza del giudice della sezione specializzata.

5.2 L’appello è palesemente inammissibile in quanto, come puntualmente rilevato da entrambe le parti appellate, l’appellante in nulla contraddice le ragioni dell’affermata falsità della relata di notifica, limitandosi ad asserire la legittimità della propria condotta in relazione alle formalità adottate per la notifica della cartella esattoriale, poi consegnata alle Poste per le successive operazioni di consegna del plico.

In realtà le deduzioni di EQUITALIA CERIT S.p.A. paiono sottendere, ma non la esplicitano in alcun modo né espongono una contestazione della sentenza per omessa pronuncia sul punto, una eccezione di carenza di legittimazione alla domanda  per querela di falso stante che la condotta materiale cui è riferito il falso fu posta in essere dall’agente postale e senza alcuna possibile responsabilità di EQUITALIA CERIT S.p.A.

L’eccezione è invece formalizzata ed esplicitata correttamente solo in comparsa conclusionale, con la precisazione del gravame come solo relativo alla pronuncia sulle spese tenuto conto del fatto che la falsità è riferibile solo all’agente postale; il che oltretutto contraddice le conclusioni formalizzate ritualmente con la comparsa e poi ribadite in sede di conclusioni ove l’appellante si limita a chiedere declaratoria di legittimità del suo operato e di validità della cartella esattoriale oggetto di notifica.

Ma l’eccezione è tardiva, non solo in quanto specificata in questa sede solo in comparsa conclusionale, ma soprattutto in quanto mai dedotta in primo grado- tanto che correttamente il primo giudice nulla dice al riguardo e neppure riceve, come detto, deduzione di omessa pronuncia al riguardo- laddove sul riferito presupposto di regolarità del procedimento di notifica, si chiedeva il rigetto della querela di falso previo affermazione della ritualità della notifica della cartella esattoriale; mentre l’inefficacia della domanda era ricollegata alla mancata partecipazione di  EQUITALIA CERIT S.p.A. al procedimento relativo alla opposizione all’esecuzione (eccezione qui, giustamente, ignorata).

Comunque l’assunto è infondato in quanto “La querela di falso- la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti- è proponibile contro chi possa avvalersi de documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione. (Sez. 1, Sentenza n. 18323 del 30/08/2007, Rv. 600213-01) (Cass. 7 aprile 1975 n. 1275, vedi anche Cass. 15 novembre 1971 n. 3260, 8 febbraio 1967 n. 330)”.

Dunque EQUITALIA CERIT S.p.A., indipendentemente dalla regolarità del suo operato in punto di notifica, che qui non rileva (come si rileva anche in sentenza, oltre che in citazione in primo grado, la querela di falso è stata proposta in sede di appello della sentenza emessa in primo grado in sede di opposizione ad esecuzione esattoriale respinta proprio per mancata proposizione della querela, poi dedotta nella sede di gravame, ove la corte ha sospeso la decisione dando termine per l’avvio del procedimento di falso), è invece legittimata passiva alla domanda di querela di falso, quale soggetto che ha utilizzato il documento oggetto del falso per dare seguito alla procedura esattoriale, così determinando la S.D.F. s.a.s. di E. A. & C. alla proposizione della domanda al fine di togliere validità alla notifica della cartella esattoriale.

Ne consegue come necessario corollario ed in applicazione del principio di causalità, una volta accolta la querela, la condanna della controparte alle spese, rimanendo irrilevante in questa sede civile la responsabilità per il falso.

  1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell’art. 9 comma 3 del d.l. n. 1/2012 come modificato con legge di conversione n. 71/2012 e della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3/4/2014 ed applicabile alle liquidazioni successive a tale data ex art. 28 d.M. cit..

Il valore è indeterminato in quanto “In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che  è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell’utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell’accertamento della falsità. (Sez. 3-, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017, Rv. 644952-02)”.

P.Q.M.

dichiara

inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 757/2010 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 29/6/2010;

Condanna

EQUITALIA CERIT S.p.A. a pagare:

  1. a INPS in proprio e quale mandatario della SCCI le spese processuali del grado, che liquida per onorari in € 1.960,00= per la fase di studio, € 890,00= per la fase introduttiva ed € 3.400,00= per la fase decisoria; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge;
  2. alla S.D.F. s.a.s. di E.A. & C. le spese processuali del grado, che liquida per onorari in € 1.960,00= per la fase di studio, € 890,00= per la fase introduttiva ed € 3.400,00= per la fase decisoria; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge.

Così deciso in Firenze il 18/9/2018.

Il Consigliere estensore                                                  Il Presidente


COMMENTO

La pronuncia in commento aderisce al principio giurisprudenziale secondo cui la legittimazione passiva nel giudizio per querela di falso compete sempre all’utilizzatore del documento tacciato di falsità, a prescindere dalla circostanza che egli sia anche l’autore della falsificazione oppure no.

Tale principio, affermato in alcune sentenze di legittimità piuttosto risalenti nel tempo, ma mai contraddette (Cass. civ. 08.02.1967 n. 330; Cass. civ. 15.11.1971 n. 3260; Cass. civ. 07.04.1975 n. 1275 e Cass. civ., sez. I, 30.08.2007 n. 18323), si fonda sulla considerazione che lo scopo del giudizio per querela di falso è quello di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a fare fede ed a servire come prova di fatti o rapporti.

Conseguentemente, detto giudizio è proponibile contro il soggetto che possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, a prescindere dalla sua responsabilità per il falso.

Anche le spese di detto giudizio, in caso di riconosciuta falsità del documento, devono essere poste a carico dell’utilizzatore di esso, in base non tanto al principio di soccombenza, quanto piuttosto al principio di causalità.

Il soggetto, che aziona una pretesa giuridica sulla base del documento tacciato di falsità, fa infatti sorgere l’interesse della controparte a far accertare quest’ultima mediante il giudizio di querela di falso (artt. 221 e ss. c.p.c.) e, in caso di accoglimento della stessa, deve sopportarne le spese.