Tribunale di Pisa, 17.10.2018 n. 820
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA CONTROVERSIA
Con ricorso in riassunzione del ricorso per opposizione di terzo all’esecuzione, depositato in data 2.9.2011, l’Attore rappresentava quanto segue:
- La Convenuta procedeva, in data 3.3.2011, al pignoramento di un televisore, un armadio-mobile bar, un divano, una libreria, un armadio interzato ed un quadro presso l’abitazione dell’Attore, in relazione ad un credito vantato nei confronti del Debitore, figlio dell’Attore stesso;
- Il Debitore vive in una diversa abitazione rispetto a quella, sita in (OMISSIS), alla via (OMISSIS) n. X, ove è stato eseguito il pignoramento; il Debitore ha lasciato tale ultima abitazione all’incirca 15 anni prima del pignoramento, costituendo un proprio nucleo familiare; l’abitazione del Debitore si trova nella stessa via di quella dell’Attore, al numero civico Y; al numero civico Z il Debitore ha inoltre adibito un locale ad uso magazzino;
- Il Debitore è titolare di un’impresa individuale, e anch’essa ha sede al civico Y, essendo stata colà trasferita quando il Debitore ha lasciato il civico X, anche se la Camera di Commercio di Pisa ha registrato la variazione della sede legale, richiestagli circa 15 anni prima, solo il 21.2.2011, comunque prima del pignoramento; la ditta individuale del Debitore non ha alcun contatto con il civico presso il quale si è svolto il pignoramento;
- Nulla di quanto si trovava al civico X può essere ritenuto di proprietà del Debitore o della ditta individuale di costui.
Si costituiva la Convenuta, la quale rappresentava quanto segue:
- Il trasferimento della residenza anagrafica del Debitore e della sede della sua ditta individuale sono avvenuti solo in data 24.4.2011, successivamente al pignoramento del 3.3.2011; l’opposizione all’esecuzione si basa solamente su autocertificazioni di residenza e su domande (all’epoca del pignoramento non ancora accolte) di aggiornamento della sede della ditta individuale del Debitore;
- Il pignoramento è stato dunque correttamente eseguito al civico X, laddove aveva allora sede la ditta individuale del Debitore, che era oltre a ciò personalmente ivi residente;
- Il presente giudizio è stato instaurato dall’Attore dopo avere ottenuto una sospensiva dell’esecuzione; egli è dunque carente di interesse ad agire, in quanto l’unico soggetto che vanti tale interesse è la Convenuta, che mira alla revoca della menzionata sospensione, la quale ultima soddisfa pienamente l’interesse che l’Attore intende far valere; in subordine, considerato che presso il medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende la presente causa ne è stata iniziata un’altra ad essa collegata (n. r.g. 1946.2011), si domanda la riunione dei due procedimenti;
- Ai sensi dell’art. 58 del DPR 602/1973 (nel seguito, il “DPR”), il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore e dei coobbligati possono fornire la prova della proprietà dei beni pignorati “esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata; c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)”; l’art. 63 del DPR prevede l’obbligo di astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo n caso di titolo avente data certa anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo, e solo previa esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, o di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno;
- In caso non vengano fornite tali prove, deve presumersi che appartengano al contribuente i mobili pignorati nella sua casa di abitazione o presso la sua sede;
- La prova del trasferimento della sede dell’impresa individuale si è limitata, come già precisato, alla produzione di una richiesta / comunicazione inviata alla Camera di Commercio; al momento del pignoramento, però, la visura camerale della ditta individuale del Debitore indicava il civico X quale sede di questa.
Al presente procedimento veniva riunito, all’udienza del 18.5.2012, il proc. N. 1946/2011, di cui sopra.
In via logicamente preliminare la convenuta eccepisce la mancanza di interesse ad agire da parte dell’Attore. Tale eccezione muove dal rilievo per il quale, avendo l’Attore stesso già ottenuto una sospensione dell’esecuzione, ogni utilità che egli potrebbe ritrarre da questo procedimento è già stata conseguita. Ne discenderebbe che solamente la Convenuta avrebbe potuto introdurre il presente giudizio di merito, in quanto unico soggetto che avrebbe potuto vedere migliorata la propria condizione all’esito del procedimento, laddove l’Attore avrebbe potuto, al più, conservare l’utilità già raggiunta tramite la sospensiva.
L’eccezione non può essere accolta, per l’assorbente considerazione che in corso di causa è stato instaurato un giudizio avente le medesime parti e lo stesso oggetto del presente, il quale è stato ad esso riunito dando luogo a questo procedimento, motivo per il quale la presente causa, discendente dalla riunione delle due cause menzionate, deve ritenersi sorretta da una condizione dell’azione- consistente nell’interesse ad agire- che, seguendo il medesimo iter logico della Convenuta, è presente con riguardo ad almeno una delle cause riunite, e dunque con riguardo alla presente, che della riunione è la risultante.
L’Attore afferma di avere subito un pignoramento mobiliare presso la propria abitazione in (OMISSIS), via (OMISSIS), n. X. L’indirizzo indicato risultava peraltro essere anche la residenza del Debitore e presso di esso era la sede legale dell’impresa individuale del Debitore stesso.
L’Attore afferma che, contrariamente a quanto possa evincersi dall’anagrafe e dal registro delle imprese, il Debitore e la sua impresa individuale avevano trasferito, rispettivamente, indirizzo e sede all’incirca quindici anni prima del pignoramento, trasferendosi alla stessa via, al civico Y (al civico Z vi sarebbe un fabbricato adibito a magazzino dell’impresa).
In conseguenza di quanto illustrato l’abitazione presso la quale è stato eseguito il pignoramento deve intendersi nella esclusiva disponibilità dell’Attore, motivo per il quale i beni pignorati non possono in alcun modo ritenersi riconducibili al Debitore o alla sua impresa individuale. Tali beni apparterrebbero al Debitore, costituendo parte del suo mobilio casalingo.
La Convenuta nega tali circostanze, affermando che il mutamento della residenza del Debitore – e dunque il suo trasferimento in luogo diverso dalla abitazione presso la quale è stato eseguito il pignoramento- risulta esclusivamente da una autocertificazione, mentre il trasferimento della sede dell’impresa individuale del Debitore è stato iscritto nel registro elle imprese solo in data posteriore al pignoramento.
Non è disputato, e risulta documentalmente provato dagli atti del procedimento, che l’esecuzione oggetto della presente opposizione è avvenuta per la riscossione di entrate soggette alla disciplina degli articoli 49 e seguenti del DPR già citato.
Per quanto concerne l’affermata appartenenza dei beni mobili pignorati all’Attore, padre del Debitore, l’art. 58 c. 3, ne testo vigente a partire dal 2001 e tuttora in vigore, prevede che “il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
- a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
- b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
- c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)”.
Non è stata offerta alcuna prova dell’appartenenza all’Attore dei beni pignorati. In particolare, tale non può ritenersi neanche il capitolo di prova, non ammesso in quanto in contrasto con il requisito della prova scritta di cui alla norma da ultimo citata, diretto a dimostrare che “i beni mobili pignorati presso l’abitazione [dell’Attore] fanno parte degli arredi dell’abitazione”. Tale capitolo di prova, in disparte la sua inammissibilità per quanto già detto, avrebbe chiarito la destinazione dei beni pignorati, non la loro appartenenza, né la natura del luogo dove si trovavano.
Affermato quanto precede, deve rilevarsi che neanche la residua argomentazione dell’Attore, consistente nel fatto che l’abitazione presso la quale è avvenuto il pignoramento non presentasse alcun collegamento con il Debitore o con la sua impresa individuale, può trovare accoglimento.
Al proposito l’Attore, come già rilevato, sostiene che: il Debitore ha abbandonato l’abitazione nella quale è stato effettuato il pignoramento molti anni prima che questo avesse luogo; la sede dell’impresa individuale è stata trasferita allo stesso indirizzo presso il quale si è trasferito il Debitore, sempre molti anni prima del pignoramento; la Convenuta era a conoscenza del trasferimento, in quanto ha recapitato taluni documenti al nuovo indirizzo del Debitore; il registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pisa, pur avendo ricevuto più delle richieste di annotazione del trasferimento della sede dell’impresa individuale del Debitore, non aveva provveduto per proprio errore.
Circa quanto precede deve rilevarsi quanto segue:
- Non è stato provato che il Debitore fosse residente in luogo diverso da quello in cui è stato effettuato il pignoramento; al riguardo sono stati forniti due certificati anagrafici del Comune di (OMISSIS), relativi al Debitore e all’Attore, datati 13.4.2011, e dunque successivi al pignoramento, oltre a due dichiarazioni sostitutive di certificazione, sempre del Debitore e dell’Attore, non datate;
- Corrisponde al vero che una cartella di pagamento di Equitalia GET Spa (soggetto peraltro diverso dall’odierna Convenuta), fornita dall’Attore, è indirizzata al Debitore presso Via (OMISSIS) n. Y, ma questo non dimostra né che la Convenuta fosse a conoscenza di un trasferimento, né che, anche a voler concedere che Equitalia GET Spa e l’odierna Convenuta siano la stessa entità, la Convenuta ritenesse che anche la residenza personale del Debitore fosse mutata- cosa questa che non avrebbe avuto ragione di essere, considerato che, come rilevato, la residenza del Debitore deve ritenersi essere stata, al momento del pignoramento, in Via (OMISSIS), n. X;
- Quanto all’asserito, ripetuto errore del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, l’Attore non produce alcun documento e non offre alcuna altra prova che possa fare ritenere verosimile la verificazione di tali errori; per di più, allega la visura ordinaria dell’impresa individuale del Debitore- datata 24.3.2011, dunque successiva al pignoramento- solo nelle pagine 2 e 3, oltreché nel frontespizio, in modo tale che sia sì possibile accertare che a quella data la sede dell’impresa era in Via (OMISSIS), n. Y, ma senza che sia possibile accedere alle pagine nelle quali sono registrate le variazioni dei dati rilevanti dell’impresa, così permettendo di conoscere in quale data sia stato registrato il mutamento della sede dell’impresa.
Le spese, in considerazione della soccombenza della Convenuta in merito alla procedibilità del giudizio, devono intendersi interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o respinta:
- Revoca l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione di cui in premessa, emessa da questo Tribunale in data 1.6.2011;
- Respinge le domande di D.L.;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pisa, lì 15.10.2018
IL GIUDICE
DANIELE MERCADANTE
COMMENTO
La sentenza in commento fa applicazione del principio sancito dall’art. 58, comma 3, DPR 29.09.1973 n. 602, secondo il quale il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del debitore iscritto a ruolo o del coobbligato, che intendano proporre opposizione di terzo all’esecuzione avvenuta presso la casa di abitazione o l’azienda del debitore o del coobbligato, o presso altri luoghi loro appartenenti, possono provare la proprietà dei beni pignorati in tali luoghi unicamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata; c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Non viene conseguentemente ammessa la prova testimoniale articolata dal terzo opponente, volta a dimostrare che “i beni mobili pignorati presso l’abitazione [dell’Attore] fanno parte degli arredi dell’abitazione”.
Tale capitolo di prova viene infatti ritenuto inammissibile ed irrilevante.
Inammissibile, in quanto l’art. 58, comma 3, DPR 602/1973 ammette esclusivamente la prova scritta (i.e.: documentale) qualificata della proprietà dei beni pignorati in capo al terzo opponente, che rivesta la qualità di coniuge, parente o affine fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo o del coobbligato, ed esclude così radicalmente la prova testimoniale (ammessa nell’esecuzione ordinaria nei limiti di cui all’art. 621 c.p.c.).
Irrilevante, in quanto tale capitolo di prova avrebbe tutt’al più chiarito la destinazione dei beni pignorati, ma non la loro appartenenza, né la natura del luogo dove si trovavano.
La norma dell’art. 58, comma 3, DPR 602/1973 viene ritenuta applicabile, nonostante la contestazione del terzo opponente secondo cui il debitore iscritto a ruolo (figlio dell’opponente medesimo) avrebbe trasferito sia la propria residenza, sia la sede legale della propria impresa individuale presso altro indirizzo anteriormente alla data del pignoramento, e solo per errore della Camera di Commercio detto trasferimento non sarebbe risultato dal registro delle imprese.
Tale circostanza non viene ritenuta provata, stante anche la produzione di un’incompleta visura ordinaria dell’impresa individuale del Debitore, dalla quale non era possibile evincere la data in cui era stato registrato il mutamento della sede dell’impresa individuale.