CTR Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, sez. VII, 15.11.2018 n. 1081
Con sentenza n. 6738 del 15/03/2017 la Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, lo accoglieva e, quindi, cassava la sentenza di questa Commissione tributaria regionale n. 165/10/12, depositata il 5/03/2012, disponendo il rinvio a questa CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso presentato all’Agenzia delle entrate di Pescara in data 26/02/2018 la A. s.r.l. riassumeva il giudizio dinanzi questa Commissione chiedendo il rigetto dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria e l’accoglimento di quello incidentale da essa società proposto avverso la sentenza della CTP di Pescara n. 113/03/2009 che aveva parzialmente accolto l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEG relativamente all’anno d’imposta 2008, emesso dall’Ufficio finanziario sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. del xx/xx/2006.
Nel costituirsi nel giudizio riassunto, l’Agenzia delle entrate eccepiva in via preliminare la tardività della riassunzione, effettuata dalla società contribuente oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte. L’eccezione è fondata. In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è disciplinato dall’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, che testualmente dispone: «Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili». Il termine di un anno, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato ridotto a quello di sei mesi dal d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma l, lett. bb); termine questo immediatamente applicabile con decorrenza dal l° gennaio 2016, in forza dell’art. 12, comma l, dello stesso d.lgs., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum”.
Orbene, nel caso di specie è pacifico il superamento di tale termine atteso che la riassunzione è stata fatta con ricorso proposto in data 26/02/2018, rispetto alla sentenza di rinvio della Corte di cassazione pubblicata in data 15/03/2017. Pertanto, la tardiva riassunzione della causa comporta l’estinzione dell’intero processo, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. 21143 del 2015 e n. 16689 del 2013).
Le spese processuali, in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale, vanno compensate per un terzo, ponendosi la residua frazione di due terzi, come liquidata in dispositivo con congrua riduzione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni poste dalle parti, a carico della società contribuente, rimasta soccombente.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sezione distaccata di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 310/2018 R.G.A., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, così provvede: – dichiara l’estinzione del processo.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, di due terzi delle spese processuali, che liquida per compensi in Euro 3.600,00 per il primo grado, Euro 3.000,00 per il secondo grado, Euro 2.000,00 per il giudizio di legittimità ed Euro 2.500,00 per il presente giudizio, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, ritenendosi compensata tra le parti la residua frazione.
COMMENTO
La sentenza in commento dichiara estinto il processo tributario, a seguito della mancata tempestiva instaurazione del giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio.
Stabilisce infatti l’art. 63, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 che “Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”.
Il testo precedente della norma prevedeva un termine di un anno, abbreviato agli attuali sei mesi ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera bb), D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (secondo quanto statuito dall’art. 12, comma 1, del predetto D.lgs. 156/2015).
Tale norma trova applicazione anche ai giudizi già in corso a tale data, in ossequio al principio per cui “tempus regit actum”– che, in materia processuale, assume valenza generale, salve deroghe espresse, nella specie non ricorrenti.
Non assume quindi alcun rilievo la data di introduzione del giudizio e, in particolare, la circostanza che quest’ultimo, nel caso di specie, fosse stato instaurato anteriormente all’abbreviazione del termine di cui all’art. 63 D.lgs. 546/1992; il solo dato rilevante è infatti quello relativo al momento dell’instaurazione del giudizio di rinvio, successiva alla predetta modifica legislativa e, pertanto, ad essa soggetta.
A fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione in data 15 marzo 2017, risulta quindi tardiva l’instaurazione del giudizio di rinvio mediante ricorso proposto in data 26 febbraio 2018: per tale motivo, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, in accoglimento dell’eccezione dell’Agenzia delle entrate, dichiara estinto l’intero giudizio tributario, a norma dell’art. 63, comma 2, D.lgs. 546/1992.
Tale norma stabilisce infatti che “se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue”.
Da ciò deriva, come ulteriore conseguenza, la definitività dell’atto impugnato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio si configura non già come un atto di impugnazione, bensì come un’attività di impulso processuale, la quale coinvolge i medesimi soggetti che sono stati parte del giudizio di legittimità. Pertanto, a tale attività di impulso può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti; laddove nessuna di esse si attivi in tal senso, l’intero processo si estingue, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento impugnato.
In tal senso: Cass. civ., sez. V, 03 luglio 2013 n. 16689; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 19 ottobre 2015 n. 21143 – che, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione-; Cass. civ., sez. V, 11 novembre 2015 n. 23049; Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2016 n. 556; Cass. civ., sez. V, 30 settembre 2016 n. 19476; Cass. civ., sez. V, 18 novembre 2016 n. 23502; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 12 aprile 2017 n. 9521; Cass. civ., sez. V, ord., 17 novembre 2017 n. 27306; Cass. civ., sez. V, ord., 13 aprile 2018 n. 9215.
Molte di tali pronunce hanno altresì specificato che i termini di decadenza e di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorrono dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento a partire dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione e nel quale, quindi, l’avviso di accertamento assume il carattere di definitività. La decorrenza del termine di prescrizione unicamente a partire da tale data è giustificata dalla considerazione che, ove venisse meno l’effetto sospensivo previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., la prescrizione maturerebbe anteriormente a tale definitività in favore dell’unica parte processuale (il contribuente) interessata alla riassunzione, proprio al fine di evitare che l’atto impugnato diventi definitivo.
L’ultima delle pronunce sopra citate ha infine chiarito come il rilievo dell’estinzione dell’intero giudizio, conseguente all’omessa tempestiva riassunzione dopo la pronuncia di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, possa avvenire anche d’ufficio da parte del giudice, ai sensi degli artt. 45, comma 3, e 63 D.lgs. 546/1992, senza necessità di un’apposita eccezione di parte in tal senso.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
(Unicusano – Roma)