Cass. civ., sez. VI-5, ord. 17.12.2018 n. 32648


Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna una sentenza della Commissione tributaria regionale de l’Aquila, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto corretto il calcolo della imposta di pubblicità fatta dal concessionario, Andreani srl.

Nella fattispecie, si trattava di cartelli pubblicitari bifronte, che, secondo la concessionaria, dovevano contare come due messaggi pubblicitari distinti, e dunque da tassare separatamente, per via della non identità del messaggio pubblicitario e della mancanza di connessione dell’uno con l’altro.

La società ha impugnato questa determinazione, adducendo diversi motivi di illegittimità, ed ora ricorre avverso la sentenza di appello, con quattro motivi.

Si è costituita con controricorso la società di riscossione.

Il ricorso è infondato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione delle regole sull’onere della prova, ritenendo che, avendo la concessionaria stimato come duplice il messaggio pubblicitario, aveva l’onere di dimostrare tale duplicità. Invece, la decisione impugnata ha ritenuto duplice la pubblicità esposta, senza tener conto della ripartizione dell’onere della prova, e della circostanza che il Fisco non l’aveva assolto.

Il motivo è infondato in quanto la norma (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7) prevede come tipica l’ipotesi della tassazione duplice in caso di superficie doppia del cartellone, e, solo come ipotesi speciale di tassazione unica, quella in cui i mezzi pubblicitari siano di contenuto identico, riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro. Quella invocata dal ricorrente, è dunque, l’ipotesi di uno speciale regime di tassazione rispetto a quella normale della imposizione plurima, fondata sulla pluralità di messaggi pubblicitari.

E’ stata la società ad invocare questa ipotesi, a dispetto delle altre, e dunque gravava su di essa l’onere di dimostrare che il contenuto pubblicitario era unico, non rientrante nell’ipotesi tipica prevista dalla norma.

L’infondatezza di tale motivo comporta altresì il rigetto del terzo, con cui si eccepisce il difetto di motivazione della mancata applicazione di tale ipotesi.

Quanto al secondo motivo, va evidenziato che nella misura in cui si contesta alla decisione impugnata di basarsi su un presupposto di fatto inesistente (ossia che i messaggi pubblicitari si riferiscono ad aziende diverse) il vizio non è quello di violazione di legge, come ritenuto in ricorso, ma di travisamento del fatto, qualora ridondi in una motivazione rilevante. Comunque, la ratio della sentenza è altra da quella assunta dalla ricorrente: non già che i messaggi appartenessero ad aziende diverse, ma che non v’era il presupposto della connessione tra tali mezzi pubblicitari, necessario per l’unica imposizione.

Quanto al quarto motivo, la ricorrente si duole della mancata considerazione dei giudicati esterni. Invero la decisione di appello correttamente ha ritenuto che, essendo diverse le parti nei precedenti giudizi, non potesse parlarsi di giudicato esterno, e che comunque non ricorrevano nemmeno i termini per l’estensione del giudicato a terze parti, in quanto il rapporto tra la società ricorrente e la concessionaria è del tutto autonomo rispetto a quello che la stessa società ha avuto con altre concessionarie per imposizioni diverse.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 510,00 euro, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018


 

COMMENTO

L’ordinanza in commento respinge il ricorso della società contribuente e conferma la statuizione di merito che, ai fini dell’imposta di pubblicità, aveva ritenuto corretta la considerazione di due cartelli pubblicitari bifronte come due messaggi pubblicitari distinti ed autonomi, ognuno dei quali suscettibile di separata imposizione.

Fondamento normativo di tale decisione viene rinvenuto nell’art. 7, comma 5, D.lgs. 15.11.1993 n. 507, secondo cui “ I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.

In caso di superficie doppia del cartellone, tale norma prevede come tipica l’ipotesi della tassazione (i.e.: imposizione) duplice e come eccezionale quella della tassazione (i.e.: imposizione) unica. Affinché ricorra tale ultima fattispecie, spetta al contribuente l’onere di dimostrare che i mezzi pubblicitari contenuti nei cartelli pubblicitari bifronte siano di identico contenuto, riconducibili ad un medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro.

Nella fattispecie in esame, la società contribuente non aveva fornito tale dimostrazione: a tal fine, infatti, non poteva considerarsi sufficiente il fatto che i messaggi pubblicitari appartenessero ad aziende diverse, mancando comunque la prova della connessione tra tali mezzi pubblicitari, presupposto necessario per l’unica imposizione.

Pertanto, correttamente i cartelli pubblicitari bifronte sono stati considerati come messaggi pubblicitari distinti, ognuno dei quali soggetto ad un’autonoma imposizione.