Quesito: Si è richiesto se sia ritenuto lecito un eventuale addebito al contribuente dei costi di notifica dell’ingiunzione fiscale.
In riferimento al quesito sottoposto circa la liceità di un eventuale addebito al contribuente dei costi di notifica dell’ingiunzione fiscale, si rileva quanto segue.
L’art. 4, comma 3, Legge 10.05.1976 n. 249 dispone che “Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze”.
In esecuzione di tale disposto è stato emanato il Decreto Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 (“Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato”).
L’art. 1 del predetto Decreto stabilisce che “Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”.
Il successivo art. 2 differenzia i costi a seconda delle tipologie di notifica utilizzate, mentre l’art. 3 esclude la ripetizione unicamente per le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi, alla cui emanazione l’Amministrazione è tenuta su richiesta, nonché per le spese di invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
Il predetto Decreto Ministeriale non contiene limitazioni né soggettive (sulla base dell’Ente impositore titolare del credito), né oggettive (sulla base della natura, tributaria o extra-tributaria, del credito riscosso). Ciò fa sì che l’Agente nazionale della Riscossione applichi tali addebiti di spese di notifica a tutte le cartelle emesse, a prescindere dall’Ente impositore titolare del credito e dalla natura tributaria o extra-tributaria del credito da riscuotere
Per i Concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.lgs. 446/1997, manca una normativa di settore analoga a quella emanata dal Ministero delle Finanze ed applicabile all’Agente della Riscossione.
L’estensione analogica di tale normativa potrebbe dunque avvenire ai sensi dell’art. 12, comma 1, “preleggi” al Codice civile (cd. “analogia legis”) e potrebbe trovare giustificazione sull’assunto che le spese del procedimento di riscossione e/o esecuzione non devono gravare sulla collettività indistinta dei contribuenti, bensì sul soggetto che, con il proprio inadempimento, ha dato causa all’attività riscossiva e/o di esecuzione.
Sulla base di tale principio generale (codificato a livello normativo, per ciò che riguarda l’attività esecutiva, dall’art. 96 c.p.c.), si giustifica l’addebito delle spese di notifica dell’ingiunzione al contribuente nei confronti del quale quest’ultima è emessa.
Per la determinazione del quantum ripetibile, risulta applicabile analogicamente il contenuto del Decreto Ministeriale 12.09.2012, stante la sua portata generale, non limitata a singoli Enti impositori e/o a singole tipologie di credito da riscuotere, ma anzi espressamente estesa a tutte le notifiche eseguite ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. (normativa richiamata dall’art. 2 R.D. 639/1910, secondo cui la notifica delle ingiunzioni fiscali si esegue “nella forma delle citazioni”, ossia, appunto, mediante il richiamo degli artt. 137 e ss. c.p.c.).