Cass. civ., sez. V, ord., 03.01.2019 n. 53


Svolgimento del processo

che la controversia, promossa da V.F., nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., ha ad oggetto l’impugnazione della intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), ed è stata definita con la sentenza in epigrafe, recante il rigetto dell’appello dell’Agente della riscossione e la conferma della decisione della CTP di Campobasso, che aveva annullato l’intimazione per vizio di notifica dell’atto presupposto;

che, secondo la CTR del Molise, la notifica della cartelle di pagamento ex art. 140 c.p.c. è invalida per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado, avendo il contribuente “dimostrato che, purtroppo, a causa della grave patologia di cui era affetta la moglie quest’ultima non poteva mai allontanarsi dalla residenza famigliare necessitando di cure quotidiane ed era, inoltre, assistita da persona di fiducia che avrebbe potuto sicuramente ritirare l’atto”, per cui appariva inverosimile quanto attestato dal messo notificatore circa l’impossibilità di consegna dell’atto presso l’abitazione del destinatario, in assenza di quest’ultimo;

che Equitalia Sud s.p.a. ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con due motivi, mentre M.L. e V.M.R., eredi di V.F., deceduto nel corso del giudizio di appello, non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa la mancata notifica della cartella di pagamento giacché il giudice di appello non spiega perché la relata di notifica prodotta in prime cure non dimostra la regolarità della notificazione dell’atto, che costituisce il presupposto dell’intimazione di pagamento, limitandosi a fare proprio “il pensiero del primo giudice sulla invalidità della procedura usata per la notifica dell’atto”;

che con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e degli artt. 221 e 140 c.p.c., motivazione insufficiente, giacché il giudice di appello si limita a confermare puramente e semplicemente le motivazioni poste dalla CTP di Campobasso a fondamento della sentenza di primo grado, circa l’invalidità del procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c., in considerazione del fatto che presso l’abitazione del destinatario era permanentemente presente una persona di fiducia dedita alla cura del coniuge del contribuente, affetto da invalidità, la quale avrebbe potuto ricevere l’atto, senza considerare che le operazioni risultanti dalla relata di notifica redatta dal messo notificatore (pubblico ufficiale) sono coperte da fede pubblica e perciò corrispondono alla verità sino a querela di falso, nella specie, non proposta;

che le suesposte censure, scrutinabili congiuntamente in quanto sottendono alle medesime questioni di diritto, sono fondate e meritano accoglimento;

che, secondo le prospettazioni della ricorrente, la consegna della cartella di pagamento presupposta non si è resa possibile perché, presso la casa di abitazione del destinatario, in quel momento assente, non vi era alcuna delle persone (“di famiglia o addetta alla casa, o all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”) che l’art. 139 c.p.c. indica come legittime consegnatarie dell’atto da notificare, qualificazione soggettiva su cui si fonda il ragionevole affidamento che l’atto stesso sarà portato a conoscenza del suo destinatario, essendo nella specie sufficiente che la relata di notifica, redatta dal messo notificatore, attesti la non reperibilità delle persone legittimate alla ricezione; che, invero, per la correttezza del ricorso al procedimento disciplinato dall’art. 140 c.p.c., non era affatto necessario che il messo notificatore indicasse le generalità della persona, o delle persone, presenti nella casa di abitazione del V., che hanno negato la legittimazione a ricevere l’atto, in quanto “inciso superfluo”, ed in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. n. 7809/2010, n. 5178/1993) nel caso in cui un soggetto non qualificato rifiuti la consegna, situazione sostanzialmente conforme a quella, che qui ricorre, di irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione;

che, d’altro canto, l’avere il messo notificatore attestato l’assenza di soggetti qualificati ex art. 139 c.p.c., frutto – evidentemente – delle dichiarazioni a lui rese nell’occasione non contrasta con la dedotta presenza continuativa, nell’abitazione del contribuente, di persona che ne assisteva il coniuge, affetto da grave patologia, in quanto quest’ultima circostanza di per sé non è sufficiente per ritenere la irritualità della notificazione;

che, in altri termini, non basta dimostrare la presenza di una persona qualsiasi, purché in rapporti con il destinatario dell’atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario, momentaneamente assente, e che si sia dichiarata tale e disponibile a ricevere l’atto, cosa che il messo attesta solo sulla scorta di quanto gli viene dichiarato da chi viene rinvenuto in loco, il che toglie rilievo anche alla querela di falso (art. 221 c.p.c.) avuto riguardo a quanto dalla difesa articolata dalla parte privata;

che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, ed assorbite le ulteriori censure, la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2019


 

COMMENTO

Oggetto della pronuncia in esame è la notifica di una cartella di pagamento eseguita con la procedura della cd. “irreperibilità relativa” (art. 140 c.p.c.).

Il contribuente lamentava l’invalidità di tale notificazione, dal momento che presso la propria abitazione era sempre presente la di lui moglie, affetta da una grave patologia, nonché una persona addetta alla cura ed assistenza di quest’ultima, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto perfezionarsi ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e non già dell’art. 140 c.p.c.

Tali ragioni trovano accoglimento in entrambe le pronunce di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Agente della riscossione, riforma tale decisione, sul presupposto che, per far luogo alla notifica di cui all’art. 139 c.p.c., non basta dimostrare la presenza in loco di una persona qualsiasi, purché in rapporti con il destinatario dell’atto. E’ infatti necessario che si tratti di una persona di famiglia o addetta alla casa, ossia legata a quest’ultimo da un rapporto di convivenza che, per la costanza dei contatti quotidiani, dà affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario stesso, momentaneamente assente. E’ inoltre necessario  che tale persona abbia dichiarato tale qualità e che si sia dimostrata disponibile a ricevere l’atto.

Per la correttezza del ricorso al procedimento di notifica per “irreperibilità relativa” (art. 140 c.p.c.) non è quindi necessario che il messo notificatore indichi le generalità delle persone, presenti nella casa di abitazione del destinatario, che hanno negato la legittimazione a ricevere l’atto. Tale indicazione, in conformità con l’indirizzo già espresso dalla Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I, 04.05.1993 n. 5178 e Cass. civ., sez. III, 31.03.2010 n. 7809), viene ritenuto un “inciso superfluo“, poiché la situazione del rifiuto dell’atto da parte delle persone, diverse dal destinatario, rinvenute sul luogo di notifica viene totalmente equiparata a quella di irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione.

In conclusione, quindi, l’indicazione, nella relazione di notificazione, delle generalità e delle qualità della persona cui la copia è consegnata è richiesta dall’art. 148 c.p.c. quale elemento necessario per verificare la sussistenza del rapporto familiare o professionale tra il destinatario ed il consegnatario dell’atto, qualora la notifica si perfezioni ai sensi dell’art. 139 c.p.c.: è infatti tale rapporto ad ingenerare l’affidamento che il consegnatario porterà l’atto notificato a conoscenza del destinatario.

Tale indicazione non è invece necessaria nella diversa ipotesi in cui il soggetto, diverso dal destinatario, trovato sul luogo di notifica, rifiuti di ricevere la copia:  tale fattispecie è infatti del tutto equiparabile a quella dell’irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione, che legittima il ricorso alla notifica ex art. 140 c.p.c.

Infine, qualora il rifiuto di ricevere la copia provenga dal destinatario, trova applicazione l’art. 138, comma 2, c.p.c., secondo cui l’ufficiale giudiziario (o, nel caso di cartella, il messo notificatore) dà atto di tale circostanza nella relazione di notifica e quest’ultima si considera effettuata a mani proprie, in base ad una vera e propria fictio juris.