Il contratto per persona da nominare ricorre allorché, al momento della conclusione dell’accordo, una parte si riserva la facoltà di nominare la persona, nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre i suoi effetti (art. 1401 c.c.).
Con l’atto di nomina (cd. “electio amici”), il terzo subentra, quale parte sostanziale del contratto, in sostituzione o in aggiunta allo stipulante, acquistando con effetto retroattivo – e, dunque, fin dal momento in cui il contratto è stato stipulato- i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto stesso (art. 1404 c.c.).
Il fondamento dell’istituto è duplice.
Da un lato, esso è funzionale a permettere a soggetti dotati di ingenti mezzi economici di partecipare ad aste pubbliche, senza necessità di esporre il proprio nome.
D’altro canto, esso è utilizzabile per consentire a taluno di concludere tempestivamente un affare, riservandosi la possibilità di mantenere una posizione di intermediazione e pagando una sola volta l’imposta di registro per il trasferimento del diritto.
Per avere effetto, la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, salvo che le parti non abbiano stabilito un termine diverso (art. 1402, comma 1, c.c.).
Essa deve inoltre essere preceduta da una procura anteriore alla stipulazione del contratto o seguita dall’accettazione della persona nominata (art. 1402, comma 2, c.c.), in ossequio al principio generale per cui nessuno può imporre ad altro soggetto l’assunzione di un vincolo contrattuale non voluto.
Sia la dichiarazione di nomina, sia la procura anteriore o l’atto di accettazione posteriore della persona nominata devono rivestire la stessa forma che le parti hanno utilizzato per il contratto, anche se non si tratti di una forma imposta dalla legge (art. 1403, comma 1, c.c.).
Inoltre, sia la dichiarazione di nomina, sia la procura anteriore o l’atto di accettazione posteriore sono soggette alle stesse forme di pubblicità cui è soggetto il contratto, per poter risultare opponibili a terzi (art. 1403, comma 2, c.c.).
Se la dichiarazione di nomina è conforme ai predetti requisiti, la persona nominata acquista retroattivamente i diritti ed assume retroattivamente gli obblighi derivanti dal contratto, dal momento in cui quest’ultimo è stato stipulato (art. 1404 c.c.).
Se, invece, la dichiarazione di nomina non è fatta validamente, nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce effetti tra i contraenti originari (art. 1405 c.c.).
Controversa in dottrina è la natura giuridica del contratto per persona da nominare.
Secondo alcuni Autori, si tratterebbe di una forma di vera e propria rappresentanza in incertam personam, poiché lo stipulante non rende palese il nome della persona da nominare.
Per un diverso indirizzo dottrinario, il contratto per persona da nominare si identifica invece nell’autorizzazione, che una parte concede all’altra, di mutare nel proprio interesse la titolarità del rapporto contrattuale con effetto retroattivo.
Infine, secondo un terzo orientamento, la fonte dell’imputazione risiederebbe nella designazione alternativa, che spetta allo stipulante, analogamente a quanto avviene nelle obbligazioni alternative (cd. teoria della concentrazione soggettiva).
Struttura e funzioni eterogenee rispetto al “contratto per persona da nominare” assume il cd. “contratto per conto di chi spetta”.
In tal caso, si ha infatti la designazione successiva di un soggetto, che riveste unicamente la qualità di destinatario degli effetti negoziali, e non si presenta invece (a differenza di quanto accade nel contratto per persona da nominare) quale vera e propria “parte sostanziale” del contratto.
Alla figura del “contratto per conto di chi spetta” sono riconducibili, in particolare, le norme di cui all’art. 1513 c.c. (vendita per conto di chi spetta), all’art. 1690, comma 2, c.c. (trasporto di cose soggette a rapido deterioramento, con facoltà di vendita per conto dell’avente diritto, nel caso in cui insorga controversia sul diritto del destinatario alla riconsegna o sulle sue modalità di esecuzione) e 1891 c.c. (assicurazione per conto di chi spetta).