Cass. civ. Sez. II, Ord., 4 maggio 2018, n. 10733
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
– il giudice di pace di Roma ha accolto la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti del Comune di Roma, al fine di ottenere l’annullamento di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’importo di Euro 2.284,00, preteso dell’ente territoriale a titolo di canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche per l’anno 2005 (griglie e intercapedini poste lungo il perimetro dell’edificio condominiale);
– la sentenza è stata confermata in grado d’appello dal Tribunale di Roma;
– il giudice d’appello ha ritenuto che il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche presupponeva l’esistenza di una concessione, che nella specie non era stata rilasciata, deducendo da ciò che il Comune non poteva pretendere alcunchè per il titolo sopra indicato;
– contro la sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;
– il Condominio (OMISSIS) è rimasto intimato.
Considerato in diritto:
– il solo motivo di ricorso pone la questione se l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche (COSAP) implichi l’esistenza di un provvedimento di concessione, in guisa che il canone non è dovuto in mancanza di tale provvedimento e al cospetto di una occupazione abusiva, come ha ritenuto la sentenza impugnata, ovvero se la concessione possa essere solo presunta, con la conseguenza che il canone è dovuto anche in caso di occupazione abusiva: questa è la tesi sostenuta con il ricorso;
– il ricorso è fondato;
– in materia questa Suprema Corte ha stabilito il seguente principio: “il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima” (Cass. 18037/2009);
– in conformità a tale principio – dal quale la sentenza impugnata si è evidentemente discostata – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente escluso la natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza del canone in questione (Cass., S.U. (Ord.), n. 14864/2006; conf. S.U. (Ord.), n. 12167/2003);
– la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato attenendosi al principio di cui sopra;
– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018
COMMENTO
E’ obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima.