L’estinzione dell’obbligazione è la vicenda con cui si esaurisce (i.e.: “si estingue”) il rapporto obbligatorio.
La nozione di “estinzione dell’obbligazione” è intesa come estinzione assoluta del rapporto, ossia come estinzione delle posizioni correlative di debito e credito, nelle quali si articola il rapporto stesso.
Di norma, l’obbligazione è destinata ad estinguersi allorché il debitore adempie la prestazione, che forma oggetto dell’obbligazione, con conseguente soddisfazione dell’interesse del creditore (art. 1174 c.c.).
L’ordinamento prevede tuttavia alcuni modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, che tradizionalmente la dottrina distingue in modi satisfattivi e modi non satisfattivi, a seconda che essi risultino oppure no idonei a soddisfare l’interesse del creditore.
Costituiscono modi di estinzione dell’obbligazione satisfattivi la prestazione in luogo dell’adempimento (artt. 1197-1198 c.c.), la compensazione (artt. 1241-1252 c.c.) e la confusione (artt. 1253-1255 c.c.).
Sono invece modi di estinzione dell’obbligazione non satisfattivi la novazione (artt. 1230-1235 c.c.), la remissione (artt. 1236-1240 c.c.) e l’impossibilità sopravvenuta (artt. 1256-1259 c.c.).
La prestazione in luogo dell’adempimento (“datio in solutum”) consente la liberazione del debitore mediante l’esecuzione di una prestazione diversa da quella pattuita inizialmente, in deroga al principio generale secondo cui il debitore non può liberarsi dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore.
A norma dell’art. 1197 c.c., l’effetto liberatorio della datio in solutum si verifica solo alla duplice condizione che il creditore accetti di ricevere la prestazione diversa da quella inizialmente pattuita e che la diversa prestazione venga effettivamente eseguita.
E’ escluso che dalla datio in solutum possano sorgere effetti obbligatori, ed in ciò consiste la differenza con la novazione oggettiva (che, infatti, costituisce un modo di estinzione dell’obbligazione non satisfattivo).
Se la prestazione diversa consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme sulla vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno (art. 1197, comma 2, c.c.).
In ogni caso, non rivivono le garanzie prestate dai terzi (art. 1197, comma 3, c.c.).
La datio in solutum può consistere anche nella cessione di un credito: in tal caso, se non risulta una diversa volontà delle parti, si realizza una cessio pro solvendo, nel senso che l’effetto liberatorio si verifica solo con l’effettiva riscossione del credito (art. 1198 c.c.).
E’ in ogni caso fatto salvo il disposto dell’art. 1267, comma 2, c.c.: pertanto, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito ceduto in luogo dell’adempimento è dipesa dalla negligenza del cessionario nell’iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto.