Cass. civ. Sez. VI, Ord. 18 ottobre 2018, n. 26320


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il comune di Fontechiari ha resistito con controricorso, la contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, sezione di Latina, relativa a un avviso d’accertamento ICI 2008 per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale, dove si è dibattuta la questione della decadenza dalla potestà impositiva dell’ente locale.

La contribuente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto tempestivo l’avviso d’accertamento ICI per l’anno 2008, notificato il 14.3.14 e pervenuto alla contribuente il successivo 24.3.14, per omesso versamento dell’imposta e non per omessa dichiarazione ICI (il cui termine di adempimento scadeva il 31 luglio dell’anno successivo), v. fogli 5, 6 e 7 e in particolare 10 del ricorso.

Il ricorso è infondato, in quanto la CTR, da una parte, in riferimento al merito della pretesa impositiva, aveva accertato che nell’anno in contestazione la contribuente non era residente anagraficamente nell’immobile per il quale richiedeva il beneficio fiscale dell’abitazione principale, mentre, l’utenza telefonica, nell’appartamento oggetto di controversia, quale elemento di reperibilità professionale, non poteva considerarsi sufficiente a smentire la presunzione scaturente dalle risultanze anagrafiche; d’altra parte, la medesima CTR, dal punto di vista della tempestività dell’azione impositiva, ha rilevato che il termine per effettuare la dichiarazione ICI in capo alla contribuente, (vista la novità della entrata in vigore proprio a partire dal 2008 della normativa di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53 convertito nella L. n. 248 del 2006) scadeva nell’anno 2009 (31 luglio), e, quindi, correttamente l’azione tributaria poteva essere esercitata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Nel caso di specie, la nuova normativa entrata in vigore proprio nel 2008 era finalizzata a ridurre l’imposta per l’abitazione principale e a usufruire di esenzioni e detrazioni, e rendeva non più attuale la precedente dichiarazione ICI del 2002, perchè nell’anno in contestazione la ricorrente risultava residente in Sora e non in Fontechiari (comune nel quale chiedeva il riconoscimento del beneficio fiscale), inoltre, la dichiarazione ICI è un obbligo di legge, a cui la contribuente non aveva adempiuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare al comune di Fontechiari, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 510,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018


 

COMMENTO

In tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono però essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione dell’ufficio.