Cass. civ., sez. V, ord., 24.01.2019 n. 1998


Svolgimento del processo

Che:

Con sentenza n. 371/09/11, depositata il 19.7.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società Trezene Village s.a.s. di C.M. & C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 340/17/2008, annullando gli avvisi di accertamento Tarsu, per gli anni 2003-2007, emessi nei confronti della società dal Comune di Castellabate.

La CTR rilevava che le cartelle erano state emanate in applicazione di tariffe approvate con Delib. del Consiglio Comunale n. 65 del 2003, successivamente annullata, su ricorso straordinario della contribuente, con decreto del P.d.R. 7 marzo 2006, che aveva pertanto reso illegittimi tutti gli atti che si fondavano su quelle tariffe; che inoltre era giustificata la pretesa della s.a.s., mera concessionaria di un tratto di arenile sul quale poteva sistemare solo ombrelloni e sdraio, di vedersi ridotto il tributo, tenuto conto altresì che l’attività era meramente stagionale e che il Comune le aveva applicato la stessa tassazione prevista per gli stabilimenti balneari.

Il Comune di Castellabate ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Camping Trezene s.a.s. ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

Che:

  1. Con il primo motivo il Comune denuncia, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale con il quale esso aveva lamentato la mancata presentazione della denuncia Tarsu da parte della società. Col secondo eccepisce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e l’omesso esame di un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la liquidazione degli avvisi di pagamento è stata compiuta in applicazione della nuova tariffa emanata con Delib. del 2006 e non di quella del 2003 annullata; rileva, comunque, che l’annullamento della Delib. comunale del 2003 non ha comportato annullamento del costo del servizio, da liquidare in base alla tariffa precedentemente vigente. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e l’omesso esame di un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: deduce, sotto il primo profilo, che la contribuente ha proposto per la prima volta in grado di appello la domanda di riduzione della tassa per le specifiche caratteristiche dell’area gestita; censura, sotto il secondo, la differenziazione operata dalla CTR tra arenile e stabilimento balneare, ai fini della tassazione.
  2. Il primo motivo è fondato, avendo la CTR omesso di pronunciare sul motivo d’appello incidentale con il quale il Comune aveva eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso, nella parte in cui richiedeva la riduzione della tariffa per stagionalità, in quanto il Camping Trezene non aveva mai presentato la denuncia ai fini TARSU. Va precisato al riguardo che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b), di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19173 del 23/09/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 20/09/2004; Cass. 19459/03, 19173/04).

La possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al Comune, si doveva perciò ritenere preclusa.

Va peraltro rilevato che il ricorrente asserisce di aver già operato uno riduzione del 50% del tributo proprio in ragione della stagionalità dell’attività di Trezene Village: spetterà pertanto al giudice del rinvio di verificare se sussista un interesse effettivo ed attuale del Comune alla pronuncia sul motivo d’appello incidentale non esaminato ed, in caso positivo, di accertare se la società abbia provato di aver richiesto una licenza stagionale ed abbia tempestivamente presentato la relativa denuncia di variazione.

  1. In relazione al secondo motivo va preliminarmente rilevato che il ricorrente contraddice in via meramente assertiva, e perciò inammissibile, l’accertamento della CTR secondo cui erano state applicate le tariffe annullate. Il motivo è tuttavia fondato sotto altro aspetto, in quanto l’annullamento della delibera non comportava la liberazione del Camping Trezene dall’obbligo del pagamento per il servizio (secondo quanto implicitamente ed erroneamente ritenuto dalla CTR, che ha annullato gli avvisi), bensì l’applicazione della tariffa precedentemente vigente ovvero (limitatamente alle annualità che risultino maturate in data posteriore alla relativa deliberazione) della nuova tariffa approvata dal consiglio comunale (cfr. Cass., S.U., 31.3.2008, n. 8274-8278, Cass. 02.04.2010 n. 8088): la contribuente potrà dunque richiedere lo sgravio per le somme eventualmente superiori a quelle effettivamente dovute richieste dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso del maggiore importo eventualmente versato (Cass. n. 8870 del 14.04.2010).
  2. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui deduce l’inammissibilità della domanda di riduzione della Tarsu in quanto proposta da Camping Trezene per la prima volta in appello, atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la questione della diversa tassazione dell’arenile rispetto allo stabilimento balneare era stata già posta nel giudizio di primo grado.

Il motivo è invece fondato nella parte in cui lamenta che la CTR abbia aderito, sul punto, all’assunto difensivo della contribuente (sebbene non sia chiaro se, dopo avere escluso l’equiparabilità, ai fini della tassazione, tra arenile attrezzato e stabilimento balneare, il giudice abbia accolto l’appello della contribuente anche in base a tale rilievo o esclusivamente in ragione dell’attività stagionale del camping).

Nel caso di specie è infatti pacifico che il tratto di arenile dato in concessione alla società, a prescindere dalle attrezzature che vi erano in concreto presenti, fosse adibito a stabilimento balneare in quanto soggetto ad un uso commerciale, ovvero riservato ai clienti del camping, con messa a loro disposizione di beni e servizi (quantomeno sdraio e ombrelloni). L’eventuale minore produzione di rifiuti rispetto a quelli prodotti da uno stabilimento maggiormente attrezzato avrebbe pertanto dovuto essere provata dalla contribuente, previa presentazione di apposita denuncia di variazione.

All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che dovrà determinare la Tarsu dovuta dalla società contribuente attenendosi ai principi enunciati e si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019


 

COMMENTO

La pronuncia in commento ribadisce il principio per cui le circostanze che escludono la produttività di rifiuti e la conseguente tassabilità di un’area a fini TARSU devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o a mezzo di idonea documentazione (in senso conforme Cass. civ., sez. V, 23.09.2004 n. 19173).

E’ quindi preclusa la possibilità di addurre per la prima volta in sede processuale la stagionalità dell’attività, ove quest’ultima non sia  stata oggetto di un’apposita denuncia al Comune.

La sentenza si pone in linea di continuità con l’orientamento per cui, in caso di struttura dotata di licenza annuale, non ricorre alcuno dei temperamenti all’imposizione previsti dall’art. 66 D.lgs. 507/1993. In particolare, non ricorre il temperamento di cui all’art. 66, comma 3, lettera b), D.lgs. 507/1993, relativo all’uso stagionale, il quale si configura solo in caso di licenza stagionale, previa apposita denuncia in variazione in tal senso al Comune.

In mancanza di essa, non è sufficiente la mera circostanza, dedotta in sede processuale, dell’avvenuta chiusura invernale, in quanto il presupposto della TARSU è costituito dall’occupazione o dalla conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, e non già dalla loro effettiva e concreta utilizzazione (si vedano, nello stesso senso, Cass. civ., sez. V, 13.06.2012 n. 9633; Cass. civ., sez. V, 09.11.2016 n. 22756;  Cass. civ., sez. V, ord., 13.07.2017 n. 17296 e Cass. civ., V, 27.12.2018 n. 33426, quest’ultima già commenta su questa Rivista).