Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, sez. I, 07.03.2018 n. 13


F.B.M., in questo atto rappresentato, assistito e difeso dallo Studio Associato C, D. & C. di Reggio Emilia, giusta delega a margine sottoscritta, chiede il rimborso dell’I.C.I. 2008/2011 e dell’I.M.U. 2012/2015 per un totale complessivo di € 8.454,00 in relazione alla propria quota di possesso di complesso immobiliare denominato “OMISSIS” sito in Campagnola Emilia.

Trattasi di antico edificio risalente al XII secolo, completamente ristrutturato a spese del ricorrente. Esso non è abitato, è soggetto a tutela del Ministero dei Beni Culturali ed alla Sovrintendenza dei Beni Storici per la Province di Modena e Reggio Emilia; inserito nel Circuito delle Corti Matildiche; conservato dall’Associazione San Bernardino e dato in uso gratuito all’Amministrazione comunale per innumerevoli, svariate e documentate iniziative culturali, storiche e a tema. Esso è aperto periodicamente al pubblico attraverso visite guidate e gratuite. Il contratto di guardiania, affidato a C.S. nonché di sicurezza è a carico della proprietà.

Parte ricorrente ritiene pertanto esistenti tutti i presupposti legislativi (art. 7 comma 1 lett. C del D.L.vo 504/1992 così come richiamato dall’art. 9, comma 8 del D.L.vo 23/2011) per suffragare sia la richiesta di esonero che l’esenzione dall’imposta.

L’amministrazione comunale con provvedimento del 13/12/2016, prot. 14607, rigettava l’istanza di rimborso e conseguentemente la pretesa esenzione. Essendo intervenuto solo nel Novembre 2016 il decreto ministeriale del riconoscimento del bene di interesse storico artistico con vincolo diretto, non compete il rimborso richiesto. Le categorie catastali di appartenenza (B/7- A/3- C/2) sono rimaste invariate nel tempo e non è mai stata richiesta la variazione in B/6 o in A/9. Tutto ciò legittima l’applicazione del tributo a nulla  valendo la precedente inerzia di parte.

Osserva questa Commissione, esaminati gli atti e udite le parti in pubblica udienza, come l’emanazione del decreto ministeriale del novembre 2016 stabilisca un punto inequivocabile di riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi convalidato il beneficio dell’esenzione.

L’ente impositore non disconosce affatto di averne tratto beneficio per i propri scopi rappresentativi e culturali senza oneri di spesa anzi usufruendo dell’i.c.i. Andava invece segnalata alla parte, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, la necessità di provvedere al cambio della sorpassata categoria catastale, con spirito di reciprocità collaborativa. Di conseguenza si ritiene dovuto il rimborso dell’I.M.U. 2012/2015. Non dovuta, perché prescritta la restituzione dell’I.C.I.

Il ricorso è parzialmente accolto. Si compensano le spese di giudizio per reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso riconosce dovuta la restituzione dell’I.M.U. 2012/2015. Non dovuta la restituzione dell’I.C.I. 2008/2011. Spese di giudizio compensate per reciproca soccombenza.

Reggio Emilia lì 19 febbraio 2018

Il RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

(Rag. Luigi Tosi)                                                       (Dott. Alberto Pederiali)


 

COMMENTO

Parte ricorrente chiede l’esenzione e/o esonero in relazione al pagamento dell’I.C.I. relativa agli anni 2008/2011 e a quello dell’I.M.U. relativa agli anni 2012/2015, in forza dell’art. 7, comma 1, lettera c), D.lgs. 30.12.1992 n. 504.

La predetta norma – dettata in materia di I.C.I., ma integralmente richiamata dall’art. 9, comma 8, D.lgs. 14.03.2011 n. 23 anche in materia di I.M.U. – stabilisce che sono esenti dall’imposta “i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni”. Si tratta degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile.

Nella specie, non risultava contestato che l’immobile, disabitato, fosse soggetto a tutela del Ministero dei Beni Culturali ed alla Sovrintendenza dei Beni Storici per la Province di Modena e Reggio Emilia, oltre ad essere utilizzato gratuitamente dall’Amministrazione comunale per diverse iniziative culturali, storiche e a tema.

Il Comune impositore negava tuttavia il rimborso, sull’assunto che il decreto ministeriale di riconoscimento del bene come di interesse storico artistico, con vincolo diretto, fosse intervenuto solo nel 2016 e, quindi, successivamente alle annualità per le quali veniva chiesto il rimborso. Inoltre, l’immobile risultava ancora classificato secondo le originarie categorie catastali di appartenenza (B/7, A/3 e C/2), non essendo mai stata richiesta la variazione della categoria catastale in A/9 (“castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”) o B/6 (“biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9”).

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia respinge tale assunto ed afferma il principio secondo cui, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento dell’interesse storico artistico dell’immobile,  il Comune, che abbia tratto beneficio dalla fruizione gratuita di quest’ultimo per i propri scopi rappresentativi e culturali, ha anche l’onere di segnalare alla parte la necessità di provvedere al cambio della sorpassata categoria catastale, nello spirito di reciprocità collaborativa.

Conseguentemente, viene riconosciuto come dovuto il rimborso dell’I.M.U. versata per gli anni 2012/2015, mentre viene escluso quello dell’I.C.I. relativa agli anni 2008/2011, stante la prescrizione del diritto al rimborso.