Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, sez. I, 09.10.2018 n. 190


Con ricorso ritualmente proposto la soc. I. spa impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dalla soc. ICA Imposte Comunali Affini, in qualità di concessionaria del Comune di Reggiolo, in tema di imposta di pubblicità anno 2017. Preliminarmente, la Commissione, vista l’istanza presentata dal Comune di Reggiolo intesa ad ottenere l’estromissione dal presente procedimento;

Considerato che la richiesta deve essere ritenuta fondata e meritevole di accoglimento, la Commissione dispone l’estromissione del Comune di Reggiolo dal presente giudizio-

Relativamente al merito della controversia la Commissione osserva:

La materia del contendere, nel caso che ci occupa, è riferita alla tassazione di messaggi o frecce pubblicitarie relative a diversi soggetti, contenute in un unico tabellone stradale-

La ricorrente società sostiene che, in concreto, la tassazione deve essere unitaria, ovvero deve essere oggetto di tassazione l’intera superficie del tabellone o cartellone contenente i singoli messaggi o frecce pubblicitarie relative ai soggetti beneficiari di tale pubblicità-

Questo metodo di tassazione non tiene in alcun conto del numero delle ditte contenute nel supporto o struttura di riferimento- Quindi indipendentemente dal numero dei soggetti viene operata la tassazione: uno o dieci nulla cambia-

Di contro, l’accertatore, sostiene che più correttamente la tassazione deve avvenire con riferimento ad ogni singola ditta o soggetto beneficiario di questa forma di pubblicità, contenute nel tabellone o struttura portante-

Alla luce di tali premesse, questo Collegio, viste le argomentazioni espresse dalle parti in causa, è dell’opinione che l’assunto di parte ricorrente non possa essere condiviso-

Invero, l’art. 7, comma 1, D.lgs. 507/93 stabilisce che l’imposta di pubblicità si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e ciò indipendentemente dai messaggi contenuti.-

La sentenza della Corte di Cassazione n. 252/2012 afferma che la normativa esistente non consente al soggetto passivo di corrispondere una imposta unitaria, cioè calcolata sull’intera superficie del tabellone, indipendentemente dal numero di messaggi o frecce pubblicitarie riferite ad aziende o soggetti diversi, come nella fattispecie in esame-

In conclusione la tesi sostenuta dall’ICA srl risulta essere condivisibile e il ricorso nel complesso deve essere ritenuto non è fondato e per l’effetto va rigettato-

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500,00 (cinquecento)

P.Q.M.

Rigetta il ricorso- Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 complessive- (cinquecento)

Reggio Emilia 10.Sett.2018

Il Relatore                                                               Il Presidente

(avv. Pasquale Granato)                                           (dott. Alberto Pederiali)


 

COMMENTO

La pronuncia in commento si uniforma all’indirizzo secondo cui al soggetto passivo non è consentito corrispondere un’imposta sulla pubblicità unitaria, calcolata sull’intera superficie del tabellone o cartellone, indipendentemente dal numero di messaggi o frecce pubblicitarie riferite ad aziende o soggetti diversi.

Stabilisce infatti l’art. 7, comma 1, D.lgs. 15.11.1993 n. 507 che “L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”.

In senso analogo alla pronuncia in commento si sono espresse Cass. civ., sez. V, 12.01.2012 n. 252 (richiamata in motivazione) e Cass. cv., sez. VI-5, ord., 02.05.2018 n. 10459, secondo le quali, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende e collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Ciò in quanto il presupposto impositivo risiede nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione che abbia lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale, in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione.

In senso affine, con riferimento ai cartelli pubblicitari bifronte, Cass. civ., sez. VI- 5, ord. 17.12.2018 n. 32648 (già commentata in questa Rivista).