Oltre alla fattispecie della cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.), l’ordinamento giuridico italiano conosce ulteriori ipotesi di modificazione soggettiva dell’obbligazione dal lato attivo (ossia per ciò che riguarda la persona del creditore).

Si tratta delle fattispecie di delegazione attiva e di surrogazione.

La delegazione attiva rappresenta un’ipotesi di “modificazione soggettiva del rapporto dal lato attivo” o “successione nel lato attivo del rapporto”, che si realizza quando il creditore delegante assegna al debitore un nuovo creditore, verso il quale il debitore assume l’obbligazione.

La surrogazione rappresenta invece una fattispecie derogatoria rispetto al generale principio per cui il pagamento del terzo, quando consentito dall’art. 1180 c.c., estingue l’obbligazione.

Eccezionalmente infatti, in alcune fattispecie espressamente previste dalla legge, il pagamento del terzo non estingue l’obbligazione, ma realizza soltanto la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo (“a latere creditoris”).

Tale vicenda, denominata surrogazione, può verificasi:

  • per volontà del creditore, che, ricevendo il pagamento da un terzo, dichiari espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (art. 1201 c.c., cd. “surrogazione  per quietanza”);
  • per volontà del debitore che, prendendo una somma a mutuo per pagare i creditore, surroghi il mutuante nella posizione del creditore pagato, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla legge art. 1202 c.c. (cd. “surrogazione  per imprestito”);
  • per volontà della legge (“surrogazione legale”), che ricorre in tutti i casi previsti dall’art. 1203 c.c.. Sono fattispecie di surrogazione legale quella del fideiussore che paga il debito (art. 1949 c.c.) o quella dell’avallante che paga in luogo dell’avallato (art. 37 Legge cambiaria) o ancora quella dell’assicuratore che risarcisca il danno all’assicurato (art. 1916, comma 1, c.c.).

Al surrogato, che subentra nella stessa identica posizione dell’originario creditore, si trasferiscono di regola tutti gli accessori del credito (garanzie, privilegi, etc.) e le azioni e le eccezioni relative alla tutela di quest’ultimo, ma anche le sue limitazioni (quali prescrizioni, decadenze, etc.).