Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma, sez. I, 20.02.2019 n. 897
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Il comune di Roma emetteva nei confronti della società L. Srl (in liquidazione) l’avviso di accertamento in rettifica n. (…), notificato il 22 dicembre 2015, a titolo di IMU relativa ad unità immobiliari site in via R. 24, per l’importo di Euro 14.239,52.
La società impugnava l’avviso davanti alla CTP di Roma, contestando la pretesa fiscale.
Unitamente ad ulteriori eccezioni irrilevanti ai fini del presente giudizio, la ricorrente sosteneva in particolare che gli immobili erano inagibili e privi del certificato di agibilità, come attestato da perizia asseverata e come attestato dalla dichiarazione sostitutiva presentata in data 27 febbraio 2013 ed indicante un inizio della situazione di inagibilità decorrente dal 1 gennaio 2012; di modo che risultava illegittima la pretesa del Comune capitolino di ottenere il pagamento integrale dell’IMU per l’anno fiscale in oggetto, godendo invece le dette unità – in ragione della condizione di inagibilità – della aliquota ridotta del 50%, regolarmente corrisposta dalla società proprietaria.
Si costituiva con controdeduzioni il comune di Roma, eccependo – quanto al motivo di ricorso sopra dedotto – che la pretesa di recupero del 50% non versato traeva legittimazione dalla mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabilitabilità, indicata come detto nel 1 gennaio 2012; di modo che la dichiarazione della società, in quanto appunto presentata il 27 febbraio 2013 e perciò oltre il termine normativamente indicato, non poteva valere per l’anno fiscale in contestazione (2012), producendo effetti solo dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione medesima.
Con sentenza numero 20158 del 15.9.2017 la CTP di Roma (sezione 5), accoglieva il ricorso; osservava che la presentazione della dichiarazione sostitutiva nel febbraio 2013 non comporta – diversamente da quanto addotto dal Comune resistente – la decadenza dal beneficio per l’anno 2012, alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio per il quale la riduzione dell’imposta comunale sugli immobili pari al 50% spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia (considerata fonte di elementi informativi e non costitutivi del diritto ai benefici fiscali), qualora sia comunque accertato o accertabile che l’immobile è rimasto di fatto in condizione di inagibilità o inabilità per l’anno fiscale in contestazione.
- Con atto depositato in data 20 marzo 2018, il Comune di Roma propone appello avverso la sentenza sopra indicata.
Ribadisce la tesi della necessità, normativamente stabilita, della dichiarazione sostitutiva ai fini della riduzione IMU per inagibilità/inabitabilità nel termine di 60 giorni dalla data di inizio di tale stato di fatto dell’immobile, in difetto decorrendo il beneficio dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione medesima; osserva ancora che la perizia giurata allegata al ricorso introduttivo non ha attestato che gli immobili oggetto della controversia erano inagibili a decorrere dal 2012, limitandosi a constatare lo stato dei luoghi al 2016 (epoca di redazione della perizia medesima e della documentazione fotografica posta a corredo); infine, sottolinea come nessuna variazione della iscrizione catastale è stata effettuata dalla società proprietaria.
Nessuno si è costituito per la società appellata.
La causa è stata discussa in pubblica udienza, essendovi stata formale e tempestiva richiesta da parte appellante; la patti appellante presente ha concluso come da verbale.
- L’appello è infondato.
- Ed invero, concordemente a quanto affermato dal giudice di primo grado in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 13059 del 27 aprile 2017), lo stato di inagibilità o inabitabilità e, comunque, la inutilizzazione di fatto per mancanza di funzionalità dell’immobile, che esclude il pagamento dell’ICI in misura integrale, può ritenersi esistente anche se il contribuente non ha presentato – o, come nel caso di specie, ha presentato tardivamente – richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del tributo normativamente prevista, allorquando il contribuente, mediante idonei elementi probatori, dia conto delle dedotte condizioni di fatto del cespite qualificanti l’inagibilità.
Nella fattispecie, dalla semplice lettura della perizia asseverata e della documentazione fotografica allegata a corredo della medesima, si evince un evidente e importante stato di ammaloramento delle unità immobiliari per cui è causa.
Tale condizione di sicura inagibilità, inoltre, per le sue caratteristiche immediatamente percepibili anche dalla sola visione delle fotografie, non può essere ricondotta ad un evento repentino e recente, quanto – e del tutto evidentemente – all’effetto di un risalente processo di degrado degli immobili: perde allora di consistenza l’obiezione del Comune appellante – secondo cui la perizia giurata allegata al ricorso introduttivo non potrebbe attestare che gli immobili oggetto della controversia erano inagibili a decorrere dal 2012, limitandosi a constatarne lo stato al 2016 – nella misura in cui evidenti ragioni di ordine logico portano a ritenere che la rilevazione effettuata dal consulente nel 2016 abbia documentato una situazione annosa e non certo ascrivibile a modificazioni dei cespiti verificatesi in tempi immediatamente precedenti o comunque successivi all’annualità in contestazione.
- Al rigetto dell’appello non consegue alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della società contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Roma, il 15 gennaio 2019.
COMMENTO
La pronuncia in commento respinge l’appello del Comune di Roma e conferma la sentenza di primo grado, secondo cui la riduzione dell’ICI pari al 50%, prevista dall’art. 8, comma 1, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni, spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia di inagibilità o inabitabilità. Quest’ultima, infatti, è considerata fonte di elementi informativi, e non già costitutivi, del diritto ai benefici fiscali. Pertanto, anche in sua assenza, spetta la riduzione prevista dall’art. 8, comma 1, D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, qualora sia comunque accertato o accertabile che l’immobile è rimasto di fatto in condizione di inagibilità o inabitabilità per l’anno fiscale in contestazione.
La sentenza in commento si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità di un immobile o, comunque, la sua mancata utilizzazione di fatto per carenza di funzionalità può ritenersi esistente anche se il contribuente non abbia presentato – o abbia presentato tardivamente – richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del tributo normativamente prevista. A tal fine, è infatti sufficiente che il contribuente dia conto delle dedotte condizioni di fatto dell’immobile, qualificanti la sua inagibilità, mediante idonei elementi probatori (in tal senso, si vedano Cass. civ., sez. V, 20.06.2005 n. 13230; Cass. civ., sez. V, 10.06.2015 n. 12015 e Cass. civ., sez. V, ord., 24.05.2017 n. 13059).