Oltre alla delegazione passiva (già oggetto di esame), costituiscono ulteriori fattispecie di successione nel debito l’espromissione e l’accollo.

Si ha espromissione (art. 1272 c.c.) quando un terzo (espromittente), estraneo rispetto al rapporto tra debitore e creditore, assume il debito nei confronti del creditore (espromissario).

L’espromissione si distingue dalla delegazione per la spontaneità con cui il terzo assume il debito altrui, senza alcun mandato.

Si distingue dall’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), perché con l’espromissione il terzo assume l’obbligazione, mentre nell’adempimento del terzo quest’ultimo, adempiendo, produce l’immediata estinzione dell’obbligazione.

L’espromissione realizza quindi un contratto tra il terzo espromittente ed il creditore espromissario.

L’art. 1272 c.c. prevede due forme di espromissione:

  • l’espromissione cumulativa: si realizza quando il terzo (espromittente)  resta obbligato in solido con il debitore originario (espromesso) per la medesima prestazione;
  • l’espromissione liberatoria o privativa: si verifica quando l’espromissario, mediante una dichiarazione espressa, libera il debitore originario dal vincolo obbligatorio.

Salvo diversa convenzione, l’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative al suo rapporto con il debitore originario.

Può invece opporre le eccezioni che al creditore espromissario avrebbe potuto opporre l’originario debitore espromesso, tranne le eccezioni personali (es.: incapacità del debitore), quelle derivanti da fatti successivi all’espromissione e l’eccezione di compensazione (quantunque verificatasi prima dell’espromissione).

Tale regime delle eccezioni si applica sia all’espromissione cumulativa, sia a quella liberatoria.

L’espromittente, che paga il creditore, può avere un diritto di rivalsa nei confronti del debitore espromesso, sulla base di un precedente rapporto contrattuale (es.: se l’espromittente è mandatario del debitore originario).

Laddove tale precedente rapporto contrattuale manchi, la dottrina (BIANCA) ritiene che l’espromittente possa far valere nei confronti del debitore espromesso un diritto di rimborso, laddove ricorrano gli estremi della gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.) o, in mancanza, che possa avvalersi dell’azione di arricchimento senza causa (artt. 2041- 2042 c.c.).

L’accollo è un contratto tra debitore (accollato) e terzo (accollante), in forza del quale quest’ultimo si assume (i.e.: si accolla) il debito.

Le parti necessarie dell’accollo sono quindi:

  1. accollato: il debitore originario;
  2. accollante: il terzo che assume il debito dell’accollante.

L’adesione dell’accollatario, cioè del creditore, non è richiesta per l’esistenza e la validità dell’accollo medesimo.

Se, tuttavia, il creditore aderisce alla convenzione, la stipulazione in suo favore diventa irrevocabile (art. 1273, primo comma, c.c.).

L’accollo è generalmente inquadrato nello schema di un contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.).

In particolare, l’accollato assume il ruolo dello stipulante; l’accollante quello del promittente ed il creditore accollatario quello del terzo.

Secondo il disposto dell’art. 1411, comma 2, c.c., quest’ultimo acquista il diritto nei confronti del promittente (i.e.: accollante) per effetto della stipulazione, la quale può tuttavia essere revocata o modificata dallo stipulante (i.e.: accollato), finché il terzo (i.e.: creditore accollatario) non abbia dichiarato, anche nei confronti del promittente (i.e.: accollante), di volerne profittare.

L’accollo si distingue dall’espromissione, perché quest’ultima è un contratto tra creditore e terzo, mentre il primo è un contratto tra debitore e terzo.

L’accollo si distingue in:

  • liberatorio: ha l’effetto di liberare il debitore originario, solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. L’accollo liberatorio può realizzarsi mediante successione particolare nel debito (accollo privativo) o mediante novazione (accollo novativo);

 

  • cumulativo: il creditore dichiara di non voler liberare il debitore originario (accollato) che rimane obbligato in solido con il terzo (accollante) per la medesima prestazione.

Ai sensi dell’art. 1273, comma 4, c.c., il terzo accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta, ossia quelle concernenti l’invalidità o la risoluzione del contratto di assunzione, ma non quelle relative ad altri rapporti intercorsi con il debitore originario.

Parte della dottrina (CICALA) ritiene sempre opponibili anche le eccezioni relative al rapporto tra il debitore originario ed il creditore, mentre altro orientamento (RESCIGNO) ritiene che l’opponibilità di tali eccezioni sia possibile solo in presenza di un’espressa pattuizione in tal senso.