Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. XIV, 03.04.2019 n. 800


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in date 4 e 5 luglio 2018, T.N. conveniva in giudizio la S. ed il Comune di Salerno impugnando l’ingiunzione di pagamento n. (…) del 10 aprile 2018, notificatagli il 2 maggio 2018, relativa ad un omesso versamento Tarsu per gli anni 2008- 2012, eccependo la nullità per la mancata notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto, ed in ogni caso la decadenza dal potere di accertamento relativamente agli anni 2008 e 2009 poiché l’atto sarebbe stato asseritamente notificato il 14.1.2015 e, dunque, oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di scadenza del versamento o della dichiarazione, almeno relativamente alle annualità 2008 e 2009.

In subordine, deduceva la nullità dell’ingiunzione per l’intervenuta decadenza dal potere di azionare la pretesa ex art. 1, comma 163, L. n. 296 del 2006 (che stabilisce che l’azione esecutiva deve essere attivata entro tre anni dalla data della definitività dell’accertamento; dunque, secondo il ricorrente, entro il 16.3.2018, essendo l’accertamento divenuto definitivo il 15.3.2015).

Si costituiva il Comune con una generica confutazione della pretesa alla quale seguiva, in data 26.2.2019, memoria difensiva con la quale si offrivano le copie delle relate di notifica degli avvisi di accertamento, obiettandosi, altresì, che il termine di decadenza invocato non era decorso in quanto esso scadeva al 31 dicembre del terzo anno successivo all’accertamento e quindi al 31 dicembre 2018 e non al 16 marzo come erroneamente sostenuto.

La causa veniva discussa all’odierna udienza.

Osserva la commissione che il ricorso è destituito di fondamento: gli avvisi di accertamento sono stati ben notificati a mezzo del servizio postale con la procedura della compiuta giacenza, risultando, altresì, rispettati i passaggi richiesti dalla normativa di riferimento; che, per le notificazioni a mezzo posta, sono dettati dall’art. 40 del D.P.R. n. 655 del 1982. Con le conseguenze – ben chiarite dalla più recente giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass., VI, n. 20506 del 29.8.2017 – che basta la prova dell’invio della spedizione della cad (comunicazione di avvenuto deposito) offerta nella fattispecie attraverso la stampigliatura sulla busta dell’attivazione della procedura della compiuta giacenza e non anche della sua ricezione, che si presume ex art. 1135 c.c..

Ne consegue che divenuto definitivo l’accertamento, non è più azionabile la questione di decadenza dello stesso per eventuale intervenuto decorso del termine di azionabilità della pretesa.

Né sussiste la decadenza della successiva ingiunzione, ex comma 163 norma richiamata, perché il termine di riferimento è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento. Cosicché l’avviso di liquidazione notificato a maggio 2018, rispetto ad un accertamento del 2015, è del tutto tempestivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto costituito ( Comune di Salerno) che liquida in Euro 500,00 oltre Iva e Cap.

Salerno, il 28 marzo 2019.


 

COMMENTO

Relativamente ad un omesso versamento TARSU per gli anni 2008- 2012, il contribuente eccepisce la nullità dell’ingiunzione per decadenza dal potere di accertamento, essendo stato il relativo avviso notificato il 14 gennaio 2015 (e dunque, almeno per le annualità 2008 e 2009, oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di scadenza del versamento o della dichiarazione).

In subordine, il contribuente deduce la nullità dell’ingiunzione per l’intervenuta decadenza dal potere di azionare la pretesa ex art. 1, comma 163, Legge 27.12.2006 n. 296 (secondo cui l’azione esecutiva deve essere attivata entro tre anni dalla data della definitività dell’accertamento). Secondo il ricorrente, essendo l’avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione in data 15 marzo 2015 (ossia decorso il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ex art. 21 D.lgs. 546/1992, avvenuta il 14 gennaio 2015), si sarebbe dovuta attivare l’azione esecutiva entro il 16 marzo 2018.

Entrambe tali eccezioni vengono respinte.

Relativamente alla prima, la Commissione rileva come la notifica degli avvisi di accertamento sia stata eseguita per mezzo del servizio postale con la procedura della compiuta giacenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 40 D.P.R. 655/1982. In tale fattispecie, per il perfezionamento della notifica è sufficiente la prova dell’invio della spedizione della c.a.d. (comunicazione di avvenuto deposito), nella fattispecie in esame fornita attraverso la stampigliatura sulla busta dell’attivazione della procedura della compiuta giacenza, mentre non è necessaria anche la prova della sua ricezione, che si presume ex art. 1335 c.c. (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 29.08.2017 n. 20506).

Di conseguenza, una volta che l’accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione entro sessanta giorni dalla sua notificazione (art. 21 D.lgs. 546/1992), non può più essere sollevata l’eccezione di decadenza dello stesso per eventuale intervenuto decorso del termine di azionabilità della pretesa, ex art. 1, comma 161, Legge 296/2006.

Viene infine respinta anche l’eccezione di decadenza ex art. 1, comma 163, Legge 296/2006, perché il termine di riferimento è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento. Di conseguenza, è del tutto tempestiva l’ingiunzione notificata a maggio 2018, rispetto ad un accertamento del 2015.