I privilegi costituiscono un titolo di prelazione accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, ossia della sua particolare natura (art. 2745, comma 1, c.c.). 

Fonte dei privilegi è dunque esclusivamente la legge.

Da ciò derivano due fondamentali conseguenze.

La prima è costituita dalla tipicità e tassatività dei privilegi: questi ultimi sono un numerus clausus, ossia possono essere solo ed esclusivamente quelli dettati dalla legge. Le parti non possono dunque “creare”, mediante pattuizione contrattuale o altre forme di accordo, privilegi ulteriori e diversi rispetto a quelli tipizzati dall’ordinamento.

La seconda è costituita dal carattere eccezionale delle norme che disciplinano i privilegi, le quali non sono quindi suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 delle “preleggi”).

Ai sensi dell’art. 2745 c.c., la costituzione del privilegio può essere subordinata dalla legge  alla convenzione delle parti (cd. “privilegio convenzionale”): anche in tal caso, tuttavia, l’accordo tra le parti non costituisce la fonte diretta del privilegio, ma solo una condicio juris per la sua nascita. Fonte diretta del privilegio resta infatti unicamente, anche in questo caso, la legge.

Ancora, sempre a norma dell’art. 2745 c.c., la costituzione del privilegio può talora essere subordinata a particolari forme di pubblicità

Così, ad esempio, il privilegio del venditore di macchine per un prezzo superiore ad Euro 15,49, per il prezzo non pagato, sulle macchine vendute e consegnate (anche se incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo), è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali risultano la vendita e il credito, nel registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina (art. 2762 c.c.).

I privilegi si distinguono in due categorie (art. 2746 c.c.):

  • il privilegio generale, che consiste in un particolare riconoscimento fatto alla causa del credito, indipendentemente da ogni rapporto con i beni mobili che vengono sottoposti ad esecuzione;
  • il privilegio speciale, giustificato dal particolare rapporto di connessione che esiste tra il credito e la cosa su cui il privilegio si esercita.

Il privilegio generale è solo mobiliare, e si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su qualsiasi bene mobile del debitore. 

Sono assistiti da tale tipologia di privilegio, ad esempio, i crediti per alimenti, le spese funebri e per infermità, i crediti per le retribuzioni di professionisti e di altri prestatori d’opera intellettuale e quelli derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per i lavoratori. 

Ai sensi dell’art. 2747 c.c., il privilegio generale esplica i propri effetti solo se, al momento del pignoramento, esistono beni mobili nel patrimonio del debitore; prima di tale momento, la posizione del creditore assistito da un privilegio generale è del tutto identica a quella di qualsiasi altro creditore chirografario (ossia non assistito da alcuna causa legittima di prelazione).

Il privilegio speciale può invece essere sia mobiliare, sia immobiliare, e grava solo su determinati beni del debitore. Ad esempio, il locatore ha un privilegio speciale sulla vendita dei beni mobili che arredano la casa del conduttore; le spese di giustizia, affrontate per sottoporre ad esecuzione un bene immobile, sono privilegiate nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile stesso, ecc.

Se la legge non dispone diversamente, i privilegi speciali, a differenza di quelli generali, sono accompagnati da un diritto di seguito, e dunque possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di essi (art. 2747, ultimo comma, c.c.), ponendosi quindi come delle vere e proprie garanzie reali.

Nel caso di coesistenza di più crediti privilegiati, per stabilire quale di essi abbia la prevalenza sugli altri, non si fa riferimento alla priorità temporale (come, invece, accade per il pegno o l’ipoteca), bensì alla causa del credito.

Tale valutazione è effettuata in via preventiva dal Legislatore, agli artt. 2777- 2783 c.c.

Preferenza assoluta è sempre accordata alle cd. “spese di giustizia”.

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

Al contrario, i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari,  se la legge non dispone diversamente (art. 2748 c.c.).

Pertanto, almeno di regola, il privilegio speciale su beni mobili è recessivo rispetto al diritto di pegno, mentre il privilegio speciale su beni immobili è prevalente sull’ipoteca.