Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. IX, 15.06.2019 n. 3818
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La contribuente D.A., nata ad A. il (…), (C.F.: (…)) ivi residente in via M. di P., n. 34, rappresentata e difesa dall’Avv. T. P., impugnava il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. (…), notificato con raccomandata il 04-11/10/2012, sull’autovettura SUZUKI modello JIMMY 1,3 16V targata (…), per il pagamento dell’importo iscritto a ruolo, dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento, per IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale anno 2007, per un importo complessivo, comprensivo di interessi ed accessori di legge, di Euro 4.496,66, risultante dalla cartella n. (…), emessa dalla S.S. S.p.A. e notificata in data 07/12/2011, deduceva la nullità della cartella e di ogni conseguente atto per l’omessa notifica della stessa; deduceva che L’Ente impositore, era decaduto dal diritto di azionare la propria pretesa fiscale a seguito della intervenuta decadenza e prescrizione in quanto erano trascorsi oltre quattro anni dall’accertamento; concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva R.S. S.p.A. rappresentata e difesa dall’Avv. L. T., con atto del 07/05/2013, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo competenza nel merito; confermava la regolarità della procedura di riscossione, chiedeva il favore delle spese.
Successivamente la contribuente depositava note di replica con le quali ribadiva la propria motivazione difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sezione prima, con sentenza n. 391/01/2013 del 20/06-23/07/2013, rigettava il ricorso osservando che il primo motivo sulla nullità del preavviso per omessa notifica della cartella che ne era fondamento, R.S. S.p.A. aveva prodotto la relazione di notifica della cartella da cui si evinceva che la stessa era stata regolarmente notificata; infatti, il giorno 22/11/2011, il messo notificatore non avendo trovato alcun soggetto indicato dall’art. 139 c.p.c. aveva provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale e all’invio della raccomandata A.R., per tale motivo si interrompeva la prescrizione; secondo motivo sulla prescrizione del credito era infondato, difatti trattandosi di IRPEF 2007, essendo stata notificata la cartella nel dicembre del 2011, era evidente che non si era verificata alcuna prescrizione del credito tributario; condannava parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 520,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Proponeva appello la contribuente motivando per la modifica delle parti inique della sentenza che R.S. S.p.A. non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica della cartella antecedentemente all’emissione del preavviso di fermo che ritenersi illegittimo per cui andava annullato; nella produzione si rinveniva la copia della relazione di notifica, con le formalità connesse alla irreperibilità del destinatario l’elenco delle cartelle depositate presso il Comune di Agrigento in data 25/11/2011, compresa la cartella in questione, nonché l’avviso di ricevimento indirizzato alla contribuente in Via M. di P. n. 34, privo di firma di ricezione, consegue che la notifica della cartella non può ritenersi regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (sentenza n 21132/2009 e n. 627/2008, delle Sezioni Unite della medesima Corte); per cui la contribuente il primo atto che aveva ricevuto era il preavviso di fermo impugnato; pertanto, chiedeva l’accoglimento dell’appello con la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese.
Si costituiva R.S. con atto del 27/09/2016, ribadendo quanto era stato controdedotto in primo grado insistendo sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento ex art. 140 c.p.c. sulla scorta della pronunzia della Suprema Corte, Sezioni Unite, Sent. n. 1418/2012, con vittoria delle spese.
Veniva dato avviso alle parti costituite della trattazione della causa all’udienza del 02/07/2018.
La Commissione Tributaria Regionale, Sezione IX, all’udienza del 02/07/2018, riunita in Camera di Consiglio, in assenza di istanze per la pubblica udienza, accoglie l’appello del contribuente, osservando che dalla documentazione prodotta da parte appellata non v’è prova dell’avvenuta notifica della cartella antecedente all’emissione del preavviso di fermo; infatti, nella produzione si ritrova la copia della relazione di notifica, con l’espletamento delle formalità connesse alla momentanea irreperibilità del destinatario, la prova del deposito alla Casa Comunale costituita dall’elenco delle cartelle depositate presso il Comune di Agrigento, in data 25/11/2011, compresa la cartella prodromo dell’atto impugnato, nonché l’avviso di ricevimento indirizzato alla contribuente in Via M. di P. n. 34, privo di firma di ricezione, per cui v’è la prova che la raccomandata, cd. informativa, non è stata recapitata al destinatario che di conseguenza non ha avuto conoscenza dell’atto che gli doveva essere notificato era stato depositato presso la casa comunale;(sentenza n 21132/2009 e n. 627/2008, delle Sezioni Unite della medesima Corte). Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte, non si può avere certezza della effettiva cognizione da parte del destinatario dell’atto, in quanto, produrrà effetti solo dal momento in cui entra nella sfera cognitiva del destinatario, trattandosi di atto ad effetto recettizio. Nello specifico la Suprema Corte pronunziandosi sugli effetti della produzione dell’avviso di ricevimento, ha motivato: “…. il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita: ne consegue, anche nell’ambito del processo tributario … la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, … (ex plurimis , Cass. 11257 del 2003, 4900 del 2004, 2722 del 2005; Cassazione civile, sez. trib., 08/05/2006, n. 10506 ; Cassazione civile 25 febbraio 2015 n. 3755 sez. trib.)”.
Pertanto viene riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con l’accoglimento del ricorso originario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per il primo grado in complessivi Euro 550,00, per il presente grado in complessivi Euro 950,00, oltre oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello e riforma la sentenza impugnata, come di ragione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, per il primo grado di complessivi Euro 400,00, per il secondo di complessivi Euro 650,00, oltre oneri ed accessori se dovuti.
Palermo il 2 giugno 2018
COMMENTO
In accoglimento dell’appello del contribuente, la sentenza in commento annulla il preavviso di fermo impugnato per vizio di notifica della cartella di pagamento prodromica, avvenuta con la procedura prevista per la cd. “irreperibilità relativa” del destinatario (art. 140 c.p.c.), senza che l’avviso di ricevimento della raccomandata cd. informativa risultasse sottoscritto.
La Commissione Tributaria Regionale dà atto di come l’agente della riscossione (parte appellata) abbia prodotto in giudizio la copia della relazione di notifica (attestante il compimento delle formalità connesse alla momentanea irreperibilità del destinatario), l’elenco delle cartelle depositate presso il Comune di Agrigento in data 25/11/2011 (comprendente la cartella prodromica al preavviso di fermo impugnato, e dunque idoneo a provare l’avvenuto deposito di tale cartella presso la Casa Comunale), nonché l’avviso di ricevimento indirizzato al contribuente, che tuttavia, risultava privo di firma di ricezione.
Per tale motivo, la pronuncia in commento giunge alla conclusione che vi sia in atti la prova della mancata consegna della raccomandata cd. informativa, prescritta dall’art. 140 c.p.c., al destinatario, che di conseguenza non ha avuto conoscenza dell’atto a lui diretto.
La pronuncia in commento richiama l’ormai consolidato indirizzo di legittimità secondo cui l’avviso di ricevimento costituisce “…. il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita”, con la conseguenza che “… anche nell’ambito del processo tributario … la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio” (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., Sezioni Unite, 14.01.2008 n. 627; Cass. civ., sez. V, 02.10.2009 n. 21132; Cass. civ., sez. V, ord., 21.07.2011 n. 16050; Cass. civ., sez. V, 10.12.2014 n. 25985; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 11.09.2018 n. 22096).
Nella specie, deve peraltro rilevarsi come l’avviso di ricevimento sia stato prodotto in giudizio dall’agente della riscossione, ancorché privo di sottoscrizione.
Dalla motivazione della sentenza non risulta chiaro se tale mancata sottoscrizione sia dipesa da un errore dell’agente postale, che abbia omesso di far sottoscrivere l’avviso di ricevimento al destinatario e/o al consegnatario dell’atto, oppure dall’avvenuto perfezionamento della comunicazione informativa “per compiuta giacenza”- ossia per decorso dei dieci giorni dalla sua spedizione, senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, direttamente o attraverso un proprio incaricato.
E’ evidente, infatti, che in tale ultimo caso la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento non avrebbe dovuto inficiare la validità della notifica ex art. 140 c.p.c.
Secondo l’insegnamento di Corte Costituzionale 14.01.2010 n. 3, quest’ultima si perfeziona, per il destinatario, non già con la mera spedizione della raccomandata informativa, bensì con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (secondo quanto previsto, in tema di notifiche a mezzo posta, dall’art. 8, comma 4, Legge 20.11.1982 n. 890).
La motivazione della pronuncia in commento appare quindi senza dubbio eccessivamente sintetica, nella parte in cui si limita a recepire l’argomentazione di parte appellante relativa all’omessa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento prodotto dall’agente della riscossione, senza specificare se detta mancata sottoscrizione sia dipesa da un errore dell’agente postale o, al contrario, da un avvenuto decorso del periodo di compiuta giacenza, senza che il destinatario abbia curato il ritiro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma