Il pegno è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia di un credito.
Esso trova la propria fonte in un contratto reale, per il cui perfezionamento non è sufficiente il mero accordo tra le parti, ma è necessaria la consegna materiale (c. “traditio”) al creditore del bene o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786, comma 1, c.c.).
La cosa o il documento possono anche essere consegnati ad un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore (art. 2786, comma 2, c.c.).
Oggetto del pegno possono essere:
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- beni mobili (eccetto quelli registrati);
- universalità di mobili;
- crediti;
- altri diritti aventi per oggetto beni mobili infungibili.
Il contratto reale di pegno è sottoposto a due condizioni: la prima, di carattere sostanziale, è data dall’effettivo spossessamento del debitore (o del terzo) costituente, che comporti l’impossibilità materiale, per tale soggetto, di disporre della cosa; la seconda, di carattere formale, richiede la stipulazione del contratto in forma scritta ad substantiam, con atto di data certa, tutte le volte in cui il credito garantito superi la somma di euro 2,58 (art. 2787 c.c.).
La costituzione del pegno produce i seguenti effetti:
- il creditore acquista il possesso della cosa;
- al creditore è attribuito un diritto di prelazione, per effetto del quale, in caso di inadempimento del debitore, egli può far vendere la cosa, secondo le modalità dei pubblici incanti, e ha il diritto di conseguire il pagamento sul prezzo ricavato dalla vendita con preferenza rispetto a tutti gli altri creditori;
- il creditore può anche domandare al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla concorrenza del proprio credito. In tal caso, se la cosa non ha un prezzo di mercato, essa deve essere stimata dal giudice, eventualmente con l’ausilio di un consulente tecnico.
L’assegnazione in pagamento non si pone in contrasto con il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), perché la cosa viene assegnata al creditore pignoratizio solo nei limiti del credito garantito: di conseguenza, se il prezzo di mercato o il valore stimato della cosa supera l’importo del credito garantito, la differenza deve essere restituita al debitore (o al terzo) che ha costituito il pegno.
Si definisce pegno irregolare il diritto di garanzia che ha per oggetto una cosa fungibile.
In tal caso, qualora il debitore adempia correttamente all’obbligazione garantita, il creditore non è tenuto a conservare e restituire il medesimo bene ricevuto in garanzia, nella sua esatta identità fisica (cd. “eadem res”), ma solo altrettanti beni dello stesso tipo e nella medesima quantità (cd. “tantundem eiusdem generis et quantitatis”).
Nel caso opposto, in cui il debitore non adempia correttamente all’obbligazione garantita, il creditore può trattenere in via definitiva la cosa, con conseguente trasferimento della proprietà della stessa dal debitore al creditore.
Tale peculiarità (che comporta l’inapplicabilità di quasi tutte le norme in tema di custodia, uso e conservazione del bene) ha comportato un dibattito sulla natura del pegno irregolare: l’orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza ritiene che esso realizzi comunque una figura tipica di pegno, poiché ne realizza la funzione di garanzia.
Esempio tipico di pegno irregolare è costituito dal cd. deposito cauzionale, che ha lo scopo di garantire l’adempimento dell’obbligazione attraverso la consegna di una somma di denaro, che dovrà essere restituita in caso di regolare adempimento dell’obbligazione.
Oggetto del diritto di pegno può anche essere un credito: in tal caso, viene trasferito il diritto di prelazione sul ricavato del credito pignorato, senza che sia anche trasferita la titolarità dello stesso (artt. 2800 e ss. c.c.).