Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sez. III, 16.07.2019 n. 1338


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24.7.2018, A.C. ha adìto la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto impugnando l’avviso di accertamento n. (…), emesso dal Comune di Massafra, per omesso versamento della tassa sui rifiuti TARES, relativa all’anno 2013, datato 16/11/2017, notificato il 29/1/2018, per l’importo di Euro.473,45 incluse sanzioni ed interessi, inerente cinque distinti immobili siti in M..

La ricorrente ha eccepito la violazione ed errata applicazione della L. n. 124 del 2017 e degli artt. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 137 c.p.c. sostenendo l’inesistenza della notifica dell’avviso perché non effettuata nel rispetto delle norme previste in tema di notifica di atti giudiziari in quanto effettuata a mezzo poste private prima che sia stato emesso il provvedimento di AGCOM che dovrà fissare i requisiti per tali soggetti privati per l’ottenimento della licenza, per la notifica di atti giudiziari, richiamando la giurisprudenza di legittimità favorevole alla propria tesi e sottolineando che la costituzione in giudizio non sanerebbe l’inesistenza della notifica.

In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 212 del 2000 ed il difetto di motivazione dell’atto, in quanto l’atto impugnato, pur contenendo il rinvio ad altri atti amministrativi, ometteva di allegarli ovvero di indicare ove gli stessi potessero essere reperiti, con particolare riferimento alle delibere comunali ed al sollecito di pagamento che il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto.

Infine, nel merito, ha contestato la debenza delle somme richieste in quanto le utenze domestiche potrebbero ospitare solo due persone in luogo delle quattro indicate nell’atto, data l’esiguità dei locali; in particolare, gli immobili di via D. (già via C.) n.25 e 27 sarebbero fatiscenti ed inagibili (come da perizia di parte depositata) così come l’immobile di vico I C..

Ha chiesto, quindi, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’avviso di accertamento con vittoria di spese.

Il Comune di Massafra, pur ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

La Commissione all’odierna udienza all’esito della camera di consiglio ha deciso la causa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente, non appare applicabile al caso in questione, sia perché emessa in una controversia inerente la nullità della notifica di un atto del giudizio tributario (ricorso innanzi alla CTP ovvero appello innanzi alla CTR), ma soprattutto perché è inerente il regime vigente prima dell’introduzione dell’art. 1 della L. n. 124 del 2017, che ha abrogato l’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, ed ha previsto che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017. Poiché l’avviso odiernamente impugnato risulta notificato in data 29 gennaio 2018, ne discende la piena validità della notifica in questione.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso non potendosi ritenere violata alcuna disposizione inerente la motivazione dell’atto impugnato. Difatti dall’avviso si ricava agevolmente la normativa applicabile – indicata dettagliatamente in premessa – nonché le singole unità immobiliari, identificate attraverso i dati catastali (foglio, particella, sub unità, rendita catastale, aliquota applicata, percentuale e mesi di possesso, eventuali esenzioni/riduzioni e imposta dovuta), sicchè l’atto è certamente idoneo a rendere comprensibili al contribuente le ragioni della pretesa tributaria.

A tanto deve aggiungersi che gli atti in relazione ai quali può essere individuato un onere di allegazione a carico dell’Amministrazione sono soltanto quelli richiamati per relationem nell’atto stesso, quando necessari a sostenerne le ragioni, e non anche quelli a contenuto normativo, giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione, ovvero le delibere Comunali che vengono rese conoscibili mediante la loro pubblicazione. Inoltre, non è sufficiente che il contribuente evidenzi la mancata allegazione di un atto menzionato nell’atto impugnato per ritenere la nullità dello stesso, in quanto “Il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”) …” (cfr. Cass. n.21768/2017).

Poiché nel caso in questione il sollecito di pagamento, data la natura intrinseca dell’atto, non poteva contenere alcunché di diverso, in termini di motivazione, da quanto contenuto nell’avviso di accertamento, anche il secondo motivo va respinto.

Infine appaiono del tutto infondate anche le doglianze di merito.

Va premesso che la TARES (come la TARI) è un imposta basata da un lato sulla possibilità astratta di produrre rifiuti e dall’altro sui rifiuti in concreto effettivamente prodotti. Pertanto, poiché tutte le doglianze di merito si concentrano sul secondo profilo, va evidenziato che in ogni caso una quota parte della tassa sarebbe comunque dovuta. Nello specifico, poi, va sottolineato che il contribuente non può dolersi del numero degli occupanti il singolo immobile riportati nell’atto perché, come è noto, tali risultanze discendono dai registri dell’anagrafe ed il contribuente non dimostra, con adeguata documentazione (ad es. certificati di residenza aggiornati) il contrario di quanto sostenuto dal Comune ma si limita a suggerire una deduzione sulla base della dimensione degli immobili, che non può certo sovvertire le risultanze dei registri anagrafici né ribaltare sul Comune l’onere probatorio gravante sul contribuente che contesta la legittimità dell’atto amministrativo. Anche la dedotta inagibilità degli immobili, non appare tale da consentire l’esenzione totale dal tributo, come richiesto dal ricorrente. Infatti, in primo luogo va evidenziato che, perché sussista l’obbligo di versare la tassa, è sufficiente che l’abitazione sia servita anche da una sola delle utenze necessarie (ad es. l’acquedotto o il gas) per cui la circostanza che non vi sia allaccio alla rete Enel (come dedotto dal ricorrente) non appare rilevante ai fini dell’esclusione richiesta. Anche le cattive condizioni di infissi e strutture, non può essere sufficiente a ritenere che l’immobile sia del tutto inutilizzabile (come ad es. l’immobile in fase di ristrutturazione) e che pertanto abbia diritto all’esenzione. Peraltro dalla lettura del regolamento comunale di Massafra (liberamente reperibile sul sito on line del Comune), in perfetta coerenza con quanto stabilito dalla normativa nazionale, si evince chiaramente che l’unica possibile esenzione dal pagamento per un’abitazione domestica, discende dalla compresenza di tre condizioni di certo non dimostrate nel caso che ci occupa (art.8 punto 3.a.3) : “abitazioni per le quali risulta una oggettiva inutilizzabilità, non risultano persone residenti e sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell’effettiva esecuzione dei lavori …” L’unica documentazione prodotta dal contribuente, risalente comunque all’anno precedente, è la richiesta di riduzione ai fini dell’IMU (v. istanze allegate al ricorso) dalle quali, però né si evince che negli immobili non vi siano residenti, né tanto meno periodo e durata dei lavori. Le precedenti considerazioni consentono di non soffermarsi, se non per un mero cenno, sulla circostanza che l’immobile di vico Chieffa (del quale pure si chiede l’esenzione) non è neppure oggetto della perizia di parte.

La mancata costituzione in giudizio del resistente (che ciononostante ha visto la conferma della legittimità del proprio operato) impedisce una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la legittimità dell’avviso di accertamento n. (…) dell’anno 2013 per omesso versamento TARES, emesso dal Comune di Massafra. Nulla per le spese.

Così deciso in Taranto il 2 aprile 2019.


 

COMMENTO

Viene respinto il motivo di ricorso del contribuente, diretto a far valere la presunta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento TARES eseguita a mezzo poste private prima dell’emanazione del provvedimento di AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), relativo ai requisiti necessari affinché tali soggetti ottengano la licenza per la notifica di atti giudiziari. L’art. 1, comma 57, lettera b) Legge 04.08.2017 n. 124 ha infatti abrogato, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’art. 4 D.lgs.22.07.1999 n. 261, che riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale (i.e.: Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20.11.1982 n. 890 e successive modifiche, nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui  all’art. 201 D.lgs. 30.04.1992  n. 285. Tale norma ha quindi consentito che la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017. Poiché, nella specie, l’avviso di accertamento TARES impugnato risulta notificato in data 29 gennaio 2018, ne discende la piena validità della notifica in questione, a nulla rilevando la mancata adozione del provvedimento di AGCOM sui requisiti necessari affinché le agenzie di recapiti private ottengano la licenza.